Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19082 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 19/09/2011), n.19082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31348-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, DI MEGLIO ALESSANDRO, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8858/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/04/2007 R.G.N. 6711/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega TADRIS PATRIZIA;

udito l’Avvocato GRANDINETTI GIANCARLO per delega ASSENNATO G. SANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma accogliendo, in riforma della decisione di primo grado, la domanda di R.F., ha dichiarato illegittima la richiesta di restituzione di somme rivoltagli dall’INPS a titolo di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite, sul rilievo che l’Istituto non avesse provato la sussistenza dell’indebito, nè fornito, neppure in corso di giudizio, documentazione idonea ad evidenziare gli elementi costitutivi della pretesa (il superamento del limite reddituale ostativo alla percezione del trattamento di famiglia).

2. Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. Resiste l’assicurato con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’ unico motivo di ricorso, con deduzione di violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c., l’INPS censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la genericità della richiesta restitutoria elemento idoneo a rovesciare il principio dell’onere della prova, erroneamente non considerando che, nelle azioni, come quella di specie, volte all’accertamento negativo della sussistenza del debito pensionistico, grava sul soggetto che tale azione ha promosso fornire la prova del possesso dei requisiti cui la legge riconnette il riconoscimento del diritto alla prestazione.

4. Il ricorso è fondato.

5. La questione relativa all’onere probatorio nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest’ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata recentemente decisa dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 18046 del 2010. La Corte regolatrice ha, invero, composto il contrasto di giurisprudenza sorto, al riguardo, nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l’accipiens chieda l’accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l’onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.

6. Nella fattispecie le Sezioni Unite hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l’onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l’attribuzione della quota d’integrazione al minimo, contestata dall’Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata.

7. In ossequio all’enunciato principio affermato dalle Sezioni unite 18046/2010, alla cui motivazione il Collegio rinvia integralmente, e diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, spettava non all’Inps ma al pensionato, originario ricorrente in accertamento negativo della sussistenza dell’obbligo di restituire quanto percepito, dimostrare le condizioni per l’irripetibilità dell’indebito alla luce della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 260 e 261 e, in particolare, nella specie, allegare e provare l’esistenza di un reddito inferiore a quello indicato dalla L. n. 662 del 1996 e il raggiungimento della soglia minima reddituale non ostativa alla percezione del trattamento di famiglia già erogato dall’INPS. 8. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, in difetto di allegazione e prova, da parte dell’assicurato, dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, rigetta la domanda di accertamento negativo di cui al ricorso introduttivo.

9. Nulla deve disporsi per le spese dell’intero giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c. non trovando applicazione, ratione temporis, il disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, trattandosi di ricorso conseguente a fase di merito introdotta in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’indicato Decreto Legge (2 ottobre 2003).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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