Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19082 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19082 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA

sul ricorso 3367-2017 proposto da:
BELLINI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio
dell’avvocato MARIO ASSENNATO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GAETANO VENETO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MAGNETI MARELLI POWERTRAIN S.P.A., in persona del
2018
1189

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA
DI BIASE, FRANCESCO AMENDOLITO, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 18/07/2018

- con troricorrente –

di BARI, depositata il 11/03/2016 R.G.N. 277/2015.

r

avverso la sentenza n. 495/2016 della CORTE D’APPELLO

R. Gen. N. 3367/2017

Rilevato che:

1.1. con ricorso al Tribunale di Bari Francesco Bellini,
dipendente della Magneti Marelli Powertrain S.p.A. dal 1° dicembre
1994, impugnava sei sanzioni disciplinari rispettivamente del 15
maggio 2006, 3 ottobre 2006, 25 gennaio 2007, 31 gennaio 2007,

intimatogli dalla società il 25 ottobre 2007 ai sensi dell’art. 25 lett.
A) primo cpv. del c.c.n.l. e dell’art. 25 lett. H) per infrazioni alla
disciplina e alla diligenza del lavoro con la recidiva;
le contestazioni avevano riguardato il comportamento
insofferente tenuto dal dipendente nei confronti del suo capo UTE
in data 19 ottobre 2007 e l’allontanamento ingiustificato dal lavoro
nel medesimo giorno dalle ore 17.55 alle ore 22.00 nonché le
precedenti sanzioni disciplinari per assenze ingiustificate nei giorni
3 ottobre 2007 e 22, 24 e 26 settembre 2007 (queste ultime tre
determinative di altrettante sospensioni dal servizio) ed i
precedenti allontanamenti ingiustificati dal posto di lavoro oltre che
l’inesatta esecuzione della prestazione lavorativa nei giorni 15, 18 e
19 gennaio 2007 (che aveva comportato altra sospensione dal
servizio) in relazione alla presenza, riscontrata da clienti, di o ring

(anelli utilizzati quali guarnizioni) danneggiati, significativa della
mancata effettuazione delle prescritte operazioni di sostituzione di
tali pezzi;
1.2. il Tribunale rigettava la domanda;
1.3. la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Bari;
riteneva la Corte territoriale che tutti comportamenti di cui ai
vari addebiti fossero risultati provati e che, anche a voler ritenere
che le assenze ingiustificate del 22, 24 e 26 settembre 2007
integrassero un’unica infrazione, le stesse avrebbero comunque

3

9 ottobre 2007, 15 ottobre 2007 e il licenziamento con preavviso

Y

R. Gen. N. 3367/2017

rappresentato la seconda sospensione nel biennio, idonea a
legittimare il recesso datoriale;
quanto alla

proporzionalità dell’adottato

provvedimento

riteneva la piena conformità dello stesso alle previsioni pattizie
risultando la condotta addebitata finanche più grave di quella

2. avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale Francesco
Bellini propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi;
3. la società resiste con controricorso;
4. il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 24 lett. A) e C), dell’art. 25 lett. A) e 25
lett. A) e H) c.c.n.l. metalmeccanici industria e dell’art. 7 della I. n.
300/1970 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.);
lamenta che la Corte territoriale non avrebbe considerato quale
elemento essenziale della fattispecie disciplinare l’unico e solo
addebito la cui ricorrenza doveva essere valutata (e cioè quello
relativo all’episodio del 3/10/2007 riguardante le infrazioni alla
disciplina ed alla diligenza nel lavoro) prima ancora di procedere ad
esaminare la rilevanza della recidiva e sarebbe così incorsa in una
falsa applicazione della norma contrattuale la cui lett. A) avente
una portata del tutto autonoma rispetto alla previsione di cui alla
lett. H);
rileva che, non potendo il comportamento addebitato al Bellini
in relazione all’episodio del 3/10/2007 essere legittimante
considerato quale infrazione alla disciplina ed alla diligenza del
lavoro, verrebbe meno lo stesso motivo di licenziamento ed anche
la valida contestazione di una recidiva;

4

minima (due provvedimenti di sospensione nel biennio);

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egualmente avrebbe errato nell’attribuire rilevanza, rispetto
all’essenziale ulteriore recidiva di cui alle tre assenze ingiustificate
del 22, 24 e 26 settembre 2007 (che non andavano considerate
separatamente), i precedenti provvedimenti di sospensione inidonei
a sostenere da soli la legittimità dell’atto interruttivo del rapporto di

il ricorrente lamenta, altresì, che la Corte di appello non
avrebbe proceduto ad una verifica separata, autonoma e distinta,
di ciascuno dei fatti di cui alla contestazione ed in particolare non
avrebbe verificato la corrispondenza di tali fatti addebitati alle
distinte fattispecie contrattuali (insubordinazione e assenza
ingiustificata dal lavoro);
rileva che nella sentenza i due piani sono sovrapposti e confusi
con conseguente distorsione della valutazione in ordine alla
effettiva sussistenza delle rispettive fattispecie;
in particolare la Corte territoriale avrebbe considerato
l’allontanamento dal posto di lavoro del 3/10/2007 assumendo
come parametri di valutazione elementi che attengono al profilo
comportamentale, utili però a sostenere l’insubordinazione
piuttosto che l’assenza ingiustificata;
1.2. il motivo è invero improcedibile nella parte in cui è
denunciata la violazione di norme del contratto collettivo senza che
sia stata depositata in allegato al ricorso la copia integrale di tale
contratto ovvero che risulti precisato, in violazione dell’art. 366 n. 6
cod. proc. civ., se e quando tale documentazione fosse stata
depositata nel corso del giudizio di merito e dove la stessa sia in
concreto reperibile;
invero, per costante giurisprudenza (cfr.,

ex aliis, Cass. 4

marzo 2015, n. 4350; Cass. 15 ottobre 2010, n. 21358; Cass.,
Sez. U, 23 settembre 2010, n. 20075; Cass. 13 maggio 2010, n.

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lavoro;

R. Gen. N. 3367/2017

11614), nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e
gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso,
dall’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. – è soddisfatto solo con
la produzione del testo integrale della fonte convenzionale,
adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di

previsto dall’art. 1363 cod. civ.;
né a tal fine basterebbe la mera allegazione dell’intero fascicolo
di parte del giudizio di merito in cui tale atto sia stato
eventualmente depositato, essendo altresì necessario che in ricorso
se ne indichi la precisa collocazione nell’incarto processuale (v., ex

aliis, Cass. n. 27228/14), il che nel caso di specie non è avvenuto;
in ogni caso, anche a voler ritenere che, nella specie, oggetto di
doglianza non sia un vizio nell’interpretazione dell’esatto tenore
delle suddette norme contrattuali (richiamate dal ricorrente nel
motivo di ricorso, in cui è però principalmente e sostanzialmente
denunciata la violazione dell’art. 7 della I. n. 300/1970) e che,
pacifica essendo la lettura di tali norme alla stregua di ricorso,
controricorso e sentenza impugnata come prevedenti le ipotesi
convenzionalmente stabilite relative all’adozione di sanzioni
disciplinari conservative ed al licenziamento con preavviso, quello
in discussione sia il rispetto del disposto dell’art. 7 St. lav. e la
valutazione della recidiva quale elemento costitutivo della
mancanza addebitata, il motivo è infondato;
innanzitutto si osserva che la Corte territoriale ha
correttamente valutato le infrazioni commesse dal lavoratore, sotto
il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo ritenendo la gravità
degli addebiti ai fini della proporzionalità delle sanzioni
conservative ed ha quindi, in successivo ordine logico, proceduto
alla disamina degli ulteriori addebiti di cui al provvedimento

6

cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico

R. Gen. N. 3367/2017

espulsivo e quindi, ai fini della sussunzione della fattispecie
nell’ipotesi contrattualmente prevista, considerato la contestata
recidiva;
in tale percorso ricostruttivo, la Corte barese ha ritenuto provati
tutti gli addebiti di cui alle contestazioni, ha sussunto gli stessi

dell’art. 24 del c.c.n.l. (giustificanti la sospensione) ovvero in quello
delle infrazioni di cui alla previsione dell’art. 25 lett. A) (giustificanti
il licenziamento senza preavviso);
in particolare, in risposta ad analoghi rilievi formulati in quella
sede dall’appellante, ha confermato la sussistenza e legittimità di
tutti i provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti del lavoratore
nell’ultimo biennio (rilevando che in tale biennio vi erano stati
quattro provvedimenti di sospensione e che nel medesimo arco
temporale il lavoratore aveva anche accumulato ripetute sanzioni di
multa) ed altresì ritenuto, con argomentazione ad abundantiam,
che, anche a considerare le assenze del 22, 24 e 26 settembre
2007 come un’unica infrazione, le stesse avrebbero comunque
rappresentato la seconda sospensione nel biennio, idonea a
giustificare il recesso datoriale;
quanto alla valutazione della recidiva, prevista all’ultimo comma
dell’art. 7 della legge n. 300/1970 con la tipica funzione di
aggravante, anche se la norma ne limita l’operatività al biennio
susseguente l’applicazione del provvedimento, va ricordato che,
secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass. 15 febbraio 1996,
n. 1185; Cass. 9 novembre 2000, n. 14555), la stessa deve essere
riferita non al momento dell’esecuzione, ma a quello della sua
irrogazione che corrisponde al momento nel quale è stata
formalmente comunicata (al contrario, dalla disposizione dell’ultimo
comma dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 – secondo cui

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rispettivamente nell’ambito delle infrazioni di cui alla previsione

R. Gen. N. 3367/2017

“non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dallo loro applicazione” – si desume che,
nell’ambito del biennio, può prendersi in considerazione, ai fini della
recidiva, solo le sanzioni disciplinari applicate non già le infrazioni
commesse e conosciute, che però non siano state contestate e per

dicembre 1982, n. 6691; Cass. 20 ottobre 2009, n. 22162 -);
sempre secondo l’indirizzo di questa Corte (Cass. 28 marzo
1992, n. 3843; Cass. 25 novembre 2010, n. 23924; Cass. 25
gennaio 2018, n. 1909) la preventiva contestazione dell’addebito al
lavoratore incolpato deve riguardare, a pena di nullità della
sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva, o
comunque i precedenti disciplinari che la integrano, ove questa
rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata e non
già mero criterio di determinazione della sanzione ad essa
proporzionata;
inoltre, come pure da questa Corte affermato, la previsione da
parte della contrattazione collettiva della recidiva in successive
mancanze disciplinari come ipotesi di giustificato motivo di
licenziamento non esclude il potere del giudice di valutare la
gravità in concreto dei singoli fatti addebitati, ancorché connotati
dalla recidiva, ai fini dell’accertamento della proporzionalità della
sanzione espulsiva e ciò ai sensi delle norme di cui all’art. 3 I. n.
604/1966, all’art. 7 I n. 300/70 e all’ art. 2119 cod. civ. (v. Cass. 4
maggio 2017, n. 10838; Cass. 18 dicembre 2014, n. 26741; Cass.
27 settembre 2002, n. 14041; Cass. 2 luglio 1992, n. 8098);
di contro, allorquando si verifica un comportamento del
lavoratore che, secondo il datore presenti gli estremi della condotta
illecita, nel rispetto della procedura contrattuale e dei principi
contenuti nell’art. 7, può essere adottata una sanzione più grave

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le quali non sia stata applicata alcuna sanzione – v. Cass., 7

R. Gen. N. 3367/2017

rispetto a quella che sarebbe stata applicata in mancanza di
recidiva esprimendo quest’ultima una sorta di pervicacia del
lavoratore nell’ignorare i suoi doveri (così Cass. 28 gennaio 2015,
n. 1603);
nella specie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione

provvedimento espulsivo, ha rilevato che, oltre alle sospensioni già
intervenute nel biennio (ritenute legittime), al Bellini fosse stato
addebitato un ulteriore allontanamento dal lavoro ed una
insubordinazione tali da integrare nel complesso, considerati
altresì i trascorsi disciplinari dello stesso, una condotta finanche più
grave di quella di cui alla lett. H) e cioè della ‘recidiva in qualunque
delle mancanze contemplate nell’art. 24, quando siano stati
comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 24’;
2.1. con il secondo motivo il ricorrente lamenta omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti riguardo la riconoscibilità dell’assenza
ingiustificata nei giorni 22, 24 e 26 settembre 2007 e la legittimità
del frazionamento delle contestazioni disciplinari di cui alle
comunicazioni del 2, 3 e 4 ottobre 2007 e delle corrispondenti
sanzioni disciplinari di cui alle comunicazioni del 9, 11 e 15 ottobre
2007 di parte datoriale – violazione e falsa applicazione dell’art. 24
lett. A) e C), dell’art. 25 lett. A) e 25 lett. A) e H) c.c.n.l.
metalmeccanici industria e dell’art. 7 della I. n. 300/1970;
2.2. la denuncia di omesso esame è inammissibile poiché,
secondo l’orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si
intende dare seguito, nell’ipotesi di ‘doppia conforme’ prevista dal
quinto comma dell’art. 348

ter cod. proc. civ. (disposizione

applicabile ratione temporis – ex art. 54, co.2, d.l. n. 83/2012 – nel
presente giudizio giacché l’appello è stato depositato in data

9

degli indicati principi laddove, quanto più specificamente al

R. Gen. N. 3367/2017

13.5.2015), il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità
del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare
le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e
quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello,
dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 10 marzo 2018,

2016, n. 26774);
nel caso in esame la decisione della Corte di merito, nel
confermare integralmente la sentenza del Tribunale, ha condiviso la
valutazione sui fatti compiuta dal giudice di

prime cure con

riguardo alla fondatezza di tutti gli addebiti contestati;
l’adesione del Giudice di appello rispetto al giudizio di fatto
espletato dal Tribunale rende evidente come quest’ultimo
costituisca il fondamento anche della decisione di rigetto di cui al
secondo grado, rispetto alla quale alcuna differente e opposta
allegazione, circa l’eventuale contrasto tra le decisioni, è stata
invece formulata dal ricorrente;
per il resto vanno richiamate le stesse considerazioni svolte con
riguardo al primo motivo di ricorso dovendosi anche in questo caso
rilevare che il ricorrente sviluppa censure di merito e dirette ad una
‘rivalutazione del fatto’ non compatibili con la nuova formulazione
dell’art. 360, n. 5, cod. civ. proc.: il fatto, nel suo complesso, è già
stato valutato dal giudice di merito con una motivazione che
certamente eccede i limiti costituzionali essendo congrua, puntuale
e correlata a specifici elementi (cfr. Cass., Sez. U, 7 aprile 2014,
nn. 8052 e 8053);
il rilievo concernente la mancata considerazione da parte della
Corte d’appello delle richieste di permesso in data 21/9/2007 ed in
data 25/9/2007 che, a dire del ricorrente, avrebbero reso
giustificate le indicate assenze del 22, 24 e 26 settembre,

o

n. 5528; Cass. 27 settembre 2016, n. 19001; Cass. 22 dicembre

R. Gen. N. 3367/2017

contrappone alla puntuale valutazione dei giudici di appello (che,
sul punto, hanno decisamente escluso che fossero stati presentati
dal Bellini moduli prestampati con richieste di permesso) una
propria personale valutazione del materiale istruttorio ma tale
modus procedendi non è coerente con il paradigma fissato dall’art.

introdotta dall’art. 54, co. 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
(applicabile nella specie ratione temporis);
è noto infatti che, a seguito di tale riforma, dà luogo a vizio
della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito
oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a
dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia), mentre non integra tale vizio l’omesso esame di
elementi istruttori, se il fatto storico rilevante in causa sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza
non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.
U, n. 8053/2014 cit.; id. Cass. 22 settembre 2014, n. 19881);
nella specie non si denuncia l’omesso esame di fatti storici
specifici, ma semmai l’erronea o mancata valutazione di elementi
istruttori, in funzione peraltro non già della dimostrazione di un
«fatto storico» oggettivamente definito e circoscritto, quanto
piuttosto di un giudizio, quello della «giustificatezza» di
un’assenza;
inoltre

i

rilievi

concernenti

relativi

l’unitarietà

del

comportamento contestato e sanzionato tre volte non tengono
conto del fatto che nella sentenza impugnata, con motivazione
aggiuntiva, i giudici di appello hanno anche considerato (pag. 15)

11

/

360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifica

R. Gen. N. 3367/2017

le tre contestazioni relative alle assenze del 22, 24 e 26 settembre
come un’unica infrazione ed evidenziato che pure in tale caso esse
avrebbero rappresentato comunque la seconda sospensione nel
biennio, idonea a giustificare il recesso datoriale;
la censura concernente la mancata considerazione da parte

ed in data 25/9/2007 che, a dire del ricorrente, avrebbero reso
giustificate le indicate assenze del 22, 24 e 26 settembre
contrappone alla puntuale disamina dei giudici di appello (che, sul
punto, hanno decisamente escluso che fossero stati presentati dal
Bellini moduli prestampati con richieste di permesso) una propria
personale valutazione del materiale istruttorio;
3.1. con il terzo motivo il ricorrente denuncia omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti riguardo la riconoscibilità della negligente
esecuzione del lavoro nei giorni 15, 18 e 19 gennaio 2007
contestati al lavoratore con comunicazione del 24 gennaio 2007 e
riguardo la congruenza della sanzione della sospensione di due
giorni irrogata al lavoratore con comunicazione del 31 gennaio
2007 – violazione e falsa applicazione dell’art. 24 lett. A) e C),
dell’art. 25 lett. A) e 25 lett. A) e H) c.c.n.l. metalmeccanici
industria e dell’art. 7 della I. n. 300/1970;
3.2. anche in questo caso la denuncia di omesso esame è
inammissibile per le stesse ragioni evidenziate con riguardo al
secondo motivo di ricorso in presenza di una ‘doppia conforme’;
per il resto il motivo, lungi dal far emergere un’erronea
applicazione delle norme indicate in rubrica, impinge nella
valutazione di merito espressa dai giudici a quibus opponendo a
questa una propria diversa lettura delle risultanze di causa;

12

della Corte d’appello delle richieste di permesso in data 21/9/2007

R. Gen. N. 3367/2017

così prospetta l’esistenza di una prassi di non informare il
proprio responsabile per ogni pezzo caduto (e danneggiato) in
quanto ciò avrebbe interrotto continuamente la produzione
rallentato che però, secondo la Corte territoriale, non era risultata
provata;

impugnata, l’infrazione non era consistita nel non aver informato il
responsabile ma, nel caso dei ‘primi 4 pezzi di scarto’, nel non aver
sostituito i pezzi danneggiati, pur apponendo il visto di operazione
effettuata, negli altri casi, nel non aver montato il pezzo nuovo
dopo aver rimosso quello danneggiato o nell’aver totalmente
omesso ogni operazione;
quanto alla prospettata erroneità del giudizio di congruità della
sanzione della sospensione di due giorni irrogata al lavoratore
nell’occasione, va ricordato che, in tema di verifica giudiziale della
correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di
proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso
si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento
imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le
circostanze del caso concreto;
anche l’accertamento della ricorrenza degli elementi del
parametro normativo si pone sul piano del giudizio di fatto,
demandato al giudice di merito;
le relative questioni, ove risolte dal giudice di appello con
apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione
esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di
legittimità (v. Cass. 7 aprile 2011, n. 7948; Cass. 15 novembre
2006, n. 24349);
nella specie la Corte d’appello ha ritenuto la sanzione
disciplinare della sospensione adottata dall’azienda in relazione

13

peraltro, nella specie, come evidenziato nella sentenza

R. Gen. N. 3367/2017

all’inesatta esecuzione della prestazione lavorativa nei giorni 15, 18
e 19 gennaio 2007 (sanzione rispetto alla quale è stata poi valutata
la sussistenza della recidiva ai fini del licenziamento) congrua
rispetto ai fatti ascritti;
sul punto, parte ricorrente, oltre ad invocare impropriamente

comunque ritenuta irrilevante ai fini del contestato inadempimenti),
propone un diverso apprezzamento della gravità dei fatti, senza
peraltro adeguatamente contestare l’operazione di sussunzione
della fattispecie – quale ricostruita dai giudizi di merito – nell’alveo
delle norme del contratto collettivo, la cui violazione è stata posta a
base della sanzione;
ed infatti la Corte territoriale ha evidenziato che si era trattato
di più infrazioni non opportunamente giustificate evidenzianti una
negligenza di particolare rilievo nell’esecuzione del lavoro e che non
vi era stata alcuna contestazione da parte dell’appellante circa la
congruità della sanzione essendosi il medesimo limitato a
richiamare la prassi di cui si è detto;
4. conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
6. va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1

quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co.
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento,
in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00
per compensi professionali, oltre accessori come per legge e
rimborso forfetario in misura del 15%.

14

l’esistenza di una prassi aziendale (esclusa dalla Corte territoriale e

R. Gen. N. 3367/2017

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso
articolo 13.

Il Presidente
Dott. Giuseppe Bronzini

IL CANCEJERE
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Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2018

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