Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19082 del 06/09/2010

Cassazione civile sez. I, 06/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 06/09/2010), n.19082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.N., nella qualita’ di figlio ed erede legittimo di

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato FEMIA DOMENICO,

rappresentato e difeso dagli avvocati TROPIANO GIOVANNI, TROPIANO

ANNAMARIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto N. 468/06 V.G. della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 23/01/07, depositata il 09/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “rileva che S.N. (recte:

S., n.d.r.) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro n. 468/06 depositato in data 9.2.07 con cui la PDCM veniva condannata al pagamento dell’equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 del ricorrente di Euro 5000,00 nella qualita’ per l’eccessiva durata di un processo instaurato da quest’ultimo nel 1969 innanzi alla Corte dei Conti calcolata fino al decesso del dante causa nonche’ a titolo personale per il periodo a partire dal quale l’erede si era costituito in giudizio; che la PDCM non ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale iure hereditatis riconoscendo che la fase del giudizio in cui il de cuius era stato in causa dal 11.11.69 al 5.3.80, mentre per la fase di giudizio in cui l’erede si era costituito in giudizio decorreva dal 25.6.04 fino al 6.4.05 data di deposito della sentenza di primo grado. Ha infine dato atto che il procedimento di appello era ancora in corso.

Ha di conseguenza rilevato che a fronte di una durata complessiva di 37 anni del processo ne andavano detratti 24 anni per la mancata riassunzione oltre 2/3 anni costituiti dalla normale durata del processo.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti censurano la pronuncia laddove non ha riconosciuto alcun indennizzo per il periodo intercorrente tra il decesso del loro dante causa e la riassunzione del processo, nonche’ il mancato calcolo della fase amministrativa.

Con il secondo motivo lamentano l’insufficienza della liquidazione del danno.

Quanto al primo motivo va applicato il principio piu’ volta affermato da questa Corte secondo cui ai fini della determinazione della eccessiva durata del processo devono essere tenuti distinti due periodi: il primo che riguarda l’eccessiva durata del processo cui ha partecipato il de cuius, finche’ e’ stato in vita, poiche’ la sofferenza morale e’ in tal caso rapportabile solo a quest’ultimo e non anche agli eredi, i quali subentrano, peraltro, come detto, nel diritto acquisito dal loro dante causa; il secondo, invece, riguarda il periodo in cui gli eredi sono stati parti in causa dal momento della riassunzione del processo fino alla decisione, poiche’ in tale fase la sofferenza per l’eccessiva durata e’ rapportabile direttamente ad essi. L’eccessiva durata per i due periodi va comunque determinata separatamente. La decisione della Corte d’appello appare rispettosa di tale principio non avendo correttamente computato il periodo intercorrente tra il decesso del dante causa e la costituzione degli eredi.

Peraltro la Corte d’appello non ha esattamente distinto tra il periodo spettante allo S. iure ereditatis e quello spettante iure proprio, ne’ ha con precisione determinato il periodo di eccessiva durata del processo, ma sul punto non si rinvengono censure.

Quanto alla fase amministrativa, il principio e’ che essa non e’ computabile in quanto estranea al processo.

Venendo all’esame del secondo motivo, va rammentato che, ai fini della liquidazione del danno, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio che e’ possibile scendere al di sotto dei parametri stabiliti dalla CEDU, qualora con idonea motivazione venga dimostrato che la parte abbia subito una afflizione psicologica modesta per il perdurare della controversia in ragione in particolare della ridotta entita’ economica di quest’ultima e delle condizioni economiche della parte stessa.

Nel caso di specie non si rinviene adeguata motivazione circa il discostamento dal parametro minimo di mille/00 Euro per anno di ritardo stabilito dalla Corte EDU essendosi la Corte d’appello limitata a liquidare per il periodo ritenuto irragionevole, la cui durata e’ stimata dal ricorrente nel ricorso in circa undici anni, la somma di Euro 5000,00.

Ove pertanto si condividano i teste’ formulati rilievi, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

In esito all’adunanza del 12.2.2008 e’ stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato e, dopo la rinnovazione, eseguita nei termini, l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con le seguenti precisazioni.

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, tenuto conto della piu’ recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi; considerato che il periodo da prendere in considerazione e’ solo quello successivo al 1 agosto 1973, (data di riconoscimento del ricorso individuale da parte dell’Italia, v.:

Andreozzi c. Italie, no 54288/00, 12, 28 mars 2002), che il dante causa del ricorrente e’ deceduto nel 1980, mentre dopo la riassunzione da parte dell’erede sono decorsi circa tre anni al momento della domanda “Pinto”, la somma da liquidare a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale appare equa nella misura di Euro 5.250,00.

In relazione alle censure accolte, cassato il decreto, ben puo’ procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Pertanto, per le ragioni innanzi indicate l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.250,00, oltre interessi legali dalla domanda nonche’ al rimborso delle spese processuali relative al giudizio di merito, liquidate in dispositivo.

Il limitato accoglimento del ricorso giustifica la compensazione per la meta’ delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario;

che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimita’, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010

 

 

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