Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19082 del 06/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19082
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 38003-2019 proposto da:
C. SS, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI N. 13, presso
lo studio dell’avvocato FEDERICO DE ROSSI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARCO ANTONIO DAL BEN;
– ricorrente –
contro
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALBERTO MILESI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1959/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
14/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:
– il Tribunale di Vicenza, davanti al quale la s.s. C. aveva citato M.G., perchè fosse dichiarato libero da servitù di passaggio “lo scalone monumentale” d’accesso al palazzo, una porzione del quale era in proprietà dell’attrice, la quale era anche comproprietaria con Ellemme Immobiliare s.r.l. del predetto scalone, negata la sussistenza servitù (per destinazione del padre di famiglia o per usucapione vantata dal convenuto), riconobbe, tuttavia, il diritto personale, derivante da titolo negoziale, di quest’ultimo e dei suoi familiari in linea retta di poter usufruire dello scalone in parola;
– la sentenza di primo grado, impugnata in via principale dal M. e in via incidentale dalla C., venne confermata dalla Corte d’appello di Venezia con la sentenza di cui i epigrafe, la quale, per quel che qui rileva, rigettò l’appello incidentale, riassunto a pag. 11 nei termini seguenti: “Parte appellata censura invece con appello incidentale la decisione del Tribunale di Vicenza nella parte in cui si asserisce che il diritto di M.G. sarebbe ancora esistente non essendo venuta meno l’utilitas” del diritto temporaneo che era stato costituito e che costituiva presupposizione, in quanto, era implicito che in caso di alienazione dell’androne e della proprietà tale diritto personale in capo a Ma.Gi. e discendenti sarebbe venuto meno”; ritenuto che la C. s.s. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi, che l’intimato resiste con controricorso e che entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Diritto
CONSIDERATO
che appare opportuno rimettere la trattazione alla pubblica udienza non emergendo evidenza decisoria.
P.Q.M.
rimette il processo alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021