Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19081 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 28/09/2016), n.19081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15359/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BERNA NASCA COSTRUZIONI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 147/2010 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di CALTANISSETTA, depositata il 12/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento, l’Avv. BACHETTI deposita a fine discussione del

ricorso note di replica;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia (n. 147/21/10 dep. 12.4.2010), relativa ai ricorsi NRG 1548/08 e NRG 1766/08, con i quali Berna Nasca costruzioni srl e l’Agenzia delle entrate hanno proposto appello avverso la sentenza della CTP di Enna, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente in relazione all’avviso di accertamento per Irpeg e Irap anno (OMISSIS) e relative sanzioni.

In particolare la CTR, in parziale accoglimento degli appelli proposti, ha ritenuto tardiva la notifica dell’accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, dichiarato il diritto della società all’esenzione decennale dell’Irpeg e la sussistenza del condono tombale L. n. 289 del 2002, ex art. 9; ha poi considerato corretta la ripresa a tassazione ai fini dell’Irap dei contributi regionali percepiti dalla contribuente.

L’intimata non si è costituita.

L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e note d’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9) per avere la CTR statuito che il condono preclude il potere di esperire accertamenti in rettifica o richiedere documentazione per appurare l’esenzione precedentemente richiesta.

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 15), per avere la società definito solo le violazioni formali del processo verbale di constatazione, senza provvedere a definire i maggiori componenti positivi risultanti dal suddetto verbale.

3. Col terzo motivo si deduce violazione di legge, non essendo necessaria ai fini del diniego dell’istanza di condono la notifica di un provvedimento, fuori dal caso in cui l’istanza di condono riguardi un atto impositivo sul quale vi sia una lite pendente.

4. Col quarto motivo si deduce vizio di motivazione, per avere la CTR dichiarato spettante il diritto all’agevolazione sebbene la società non avesse mai presentato valida documentazione.

5. Tutti i superiori motivi sono inammissibili, avendo la CTR motivato l’infondatezza del recupero dell’esenzione anche sotto il profilo dell’intervenuta decadenza del potere impositivo per decorso del termine D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, non oggetto di censura da parte della ricorrente. La CTR ha infatti affermato, come anche riconosciuto dall’Agenzia nella memoria ex art. 378 c.p.c., che “il termine per la notifica dell’atto di accertamento è ampiamente prescritto, visto che l’atto di accertamento relativo alla dichiarazione periodo d’imposta (OMISSIS) è stato notificato nel 2006” e quindi “oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, non essendo applicabile alla fattispecie in esame la proroga biennale, stante che ai soggetti che hanno aderito al condono L. n. 289 del 2002, non è prevista la predetta proroga”.

Tale ratio decidendi della sentenza non è stata oggetto di impugnazione, rendendo così il ricorso inammissibile. Laddove infatti la sentenza sia sorretta, come nel caso in esame, da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza. Ne consegue che è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (ex multis Sez. U, n. 7931 del 29/03/2013; Cass. n. 2108 del 14/02/2012; Cass. n. 22753 del 03/11/2011; Cass. 24/05/2006, n. 12372; Cass. 16/08/2006, n. 18170; Cass. 29/09/2005, n. 19161).

6. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Nulla sulle spese, non avendo la società intimata svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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