Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19081 del 18/07/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 19081 Anno 2018
Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5821-2013 proposto da:
FREDIANI
ROBERTO
FRDRRT45B01L219D,
elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANDREA BAVA, giusta procura in atti;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimato 2018
1052
Nonché da:
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
Data pubblicazione: 18/07/2018
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
Ì
legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
FREDIANI
ROBERTO
FRDRRT45B01L219D,
elettivamente
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANDREA BAVA, giusta procura in atti;
– controrícorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 1174/2012 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 12/12/2012, r.g.l. n.
788/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/03/2018 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso in
via principale per la rimessione alle SS.UU., in
subordine rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato Andrea Bava.
domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
RG. n.5821/2013
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Genova con la sentenza n. 1174/2012 aveva
confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Chiavari aveva rigettato
la domanda proposta da Frediani Roberto, diretta al riconoscimento del
proprio diritto ad essere equiparato a vittima del dovere, al fine di fruire dei
relativi benefici, in quanto affetto da mesotelioma pleurico riconducibile ad
nell’ambito della attività di vigile del fuoco, materiali contenenti amianto.
La Corte territoriale aveva escluso che fosse riconoscibile l’invocato diritto
per assenza delle condizioni richieste dalla speciale disciplina in materia. In
particolare aveva escluso la ricorrenza di quelle “particolari condizioni
ambientali od operative” richieste dall’art. 1, comma 564, I.n. 266/2005
valutando l’attività svolta dal ricorrente come ordinariamente svolta dai
vigili del fuoco e dunque priva del requisito di particolarità ed eccezionalità ,
tale da poter rientrare nel concetto di “missione”, come richiesto dalla
norma richiamata.
Avverso tale decisione il Frediani proponeva ricorso affidandolo ad un unico,
articolato motivo.
Il Ministero dell’Interno resisteva con controricorso anche proponendo
ricorso incidentale affidato a due motivi, cui resisteva il Frediani con
controricorso e deposito di successiva memoria.
CONSIDERATO CHE
Per ragioni di ordine logico-giuridico risulta preliminare valutare i motivi del
ricorso incidentale in quanto attinenti alle preliminari questioni di
giurisdizione del Giudice adito e di interesse all’azione.
In particolare con il secondo motivo il Ministero ha denunciato l’errore della
Corte territoriale per non aver rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice
ordinario in favore di quello amministrativo.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare la giurisdizione dell’AGO in
similare controversia rilevando che ” in relazione ai benefici di cui all’art. 1,
comma 565, della I. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il
legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo,
esposizione all’amianto. Il Frediani aveva addotto di aver utilizzato,
A
RG. n. 5821/2013
in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563
dell’art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione
giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in
ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di
esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di
lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche
abbiano in
qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura
prevalentemente
assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è
regolata dall’art.
442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice
ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale” ( Cass. SU n.
23300/2016).
Alla luce del principio enunciato dovrà essere valutato l’eccepito difetto di
giurisdizione con specifico riguardo alla prestazione svolta ed al servizio
prestato dai Vigili del fuoco ; ott& CL
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In ragione di quanto sancito dall’art.’ 374 c.p.c., attesa la questione di
giurisdizione proposta, il ricorso deve essere rimesso al Primo Presidente.
P.Q.M.
La Corte rimette la questione della giurisdizione, sollevata con ricorso
incidentale al
Primo Presidente affinchè valuti in ordine all’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite.
Cosi’ deciso in Roma in data 13 marzo 2018.
Il Presidente
Il Funzionario Gi
Dott.ss
coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma