Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19080 del 18/07/2018

Civile Ord. Sez. L Num. 19080 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 16951-2013 proposto da:
A.A.
domiciliato presso lo studio

Data pubblicazione: 18/07/2018

dell’avvocato SALVATORE MARINO,

rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA SMURAGLIA giusta delega in
atti;
– ricorrente contro
2018
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BANCA

CARIGE

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio
dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI,

che

la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA PAROLETTI, CAMILLO PAROLETTI giusta delega in atti;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 76/2013 della
CAGLIARI SEZ.DIST. DI

CORTE D’APPELLO

SASSARI, depositata il

19/03/2013 R.G.N. 300/2012.

R.G. 16951/2013

Premesso
che con sent.enza n. 76/2013, depositata ii 19 marzo 2013, la Corte di appello di Cagliari

– Sezione Distaccata di Sassari ha respinto il gravame principale proposto da A.A. n:21 confronti della sontom’n Tribunaio di Sassari, che o aveva condannato, in
accoglimento della domanda riconvenzionale di Banca Carige S.p.A., al pagamento, in

preavviso, osservando come il più lungo termine di durata del relativo periodo (12 mesi),
stabilito nel contratto individuale, rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva,
non potesse considerarsi di sfavore per il solo lavoratore, avendo il prolungamento del
termine efficacia “bilaterale”;
– che con la medesima sentenza, in parziale accoglimento del gravame incidentale della
Banca, la Corte di appello ha condannato il lavoratore alla restituzione della complessiva
somma di euro 17.332,64 a titolo di corrispettivo ricevuto in costanza di rapporto (euro
11.412,64) in relazione al patto di non concorrenza, già dichiarato nullo dal giudice di
primo grado, e a titolo di compenso incentivante (euro 5.920,00);
– che nei confronti della sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, con
quattro motivi;
– che la Banca ha resistito con controricorso, assistito da memoria;

rilevato
che con il primo motivo, deducendo la violazione ed erronea applicazione degli artt. 10 e
14 r.d.l. n. 1865/1924 e conseguentemente degli artt. 1339, 2077 e 2118 cod. civ., il
ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto applicabile la disciplina
dell’impiego privato nella parte in cui fissa un termine massimo di 3 mesi per il preavviso,
nonostante il richiamo ad essa specificamente contenuto nell’art. 98 disp. att. cod. civ.;
– che con il secondo motivo, deducendo la violazione ed erronea applicazione dell’art.
2118 cod. civ. e dei CCNL 19/12/1994 e 11/7/1999, in relazione all’art. 2077 cod. civ., il
ricorrente si duole che la Corte non abbia tenuto conto che la clausola di salvaguardia,
che sancisce la prevalenza delle condizioni più favorevoli stabilite nei contratti individuali,
debba operare anche per la contrattazione collettiva, la quale non potrebbe introdurre
norme sfavorevoli per il contraente debole;
– che con il terzo motivo, deducendo la violazione ed erronea applicazione di norme di
diritto in relazione agli artt. 2077, 2118 e 1362 cod. civ., il ricorrente censura la sentenza
per avere considerato legittimo il prolungamento del termine di preavviso, pur in assenza
di specifica remunerazione o altra compensazione per il lavoratore, e ciò sulla base di una

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favore della stessa, della somma di euro 33.738,64 a titolo di indennità sostitutiva del

ritenuta, e peraltro insussistente, condizione oggettiva di reciproco vantaggio per i
soggetti contraenti;
– che con il quarto motivo il ricorrente, deducendo la violazione ed erronea applicazione
di norme di diritto in relazione agli artt. 278 e 424 cod. proc. civ. e all’art. 2697 cod. civ.,
nonché erroneo apprezzamento delle risultanze delle lettere di assunzione in riferimento
al patto di non concorrenza e al suo corrispettivo, lamenta che la Corte di merito abbia
ritenuto non contestati gli importi richiesti dalla Banca, nonostante i contrari rilievi della
memoria difensiva conseguente alla domanda riconvenzionale formulata in primo grado e
le stesse contrarie affermazioni contenute nella sentenza impugnata;

osservato
che il primo e il secondo motivo non possono trovare accoglimento;
– che, infatti, con il primo, il ricorrente non si confronta specificamente con quella parte
della motivazione della sentenza in cui la Corte di appello ha ritenuto che la disposizione,
di cui all’art. 2118 cod. civ., demandando alle parti collettive l’individuazione del termine
di preavviso, avesse abrogato “implicitamente quella precedente richiamata dalla parte
appellante”, con la conseguenza che il termine di preavviso deve essere individuato ora
“unicamente in base alle previsioni del comma 1” della citata norma del Codice civile;
– che, con il secondo, il ricorrente propone una lettura dell’art. 2077 che non tiene conto
della chiara formulazione della norma, che ha sancito, oltre al principio di inderogabilità
del contratto collettivo, la validità in ogni caso delle clausole più favorevoli ai lavoratori
con espresso ed esclusivo riferimento alle difformi condizioni “dei contratti individuali”,
preesistenti o successivi al contratto collettivo, secondo quanto risulta dal comma 2°,
ultima parte, della disposizione in oggetto;
– che risulta, invece, fondato, e deve essere accolto, il terzo motivo di ricorso;
– che invero la Corte di merito non si è conformata all’ormai consolidato orientamento di
legittimità, per il quale “in materia di recesso dal rapporto di lavoro, la durata legale o
contrattuale del preavviso è derogabile dall’autonomia delle parti, sicché è valida la
clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni
più lungo rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ove il lavoratore riceva,
quale corrispettivo per tale deroga, l’attribuzione di benefici economici e di carriera.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità di un prolungamento del periodo di
preavviso, da uno a dodici mesi, pattuito a fronte di un avanzamento di carriera e del
riconoscimento di un assegno ad personam)”: Cass. n. 18122/2016; conforme Cass. n.
4991/2015;
– che risulta altresì fondato, e deve parimenti essere accolto, il quarto motivo, avendo la
Corte di appello fondato l’accoglimento del gravame incidentale della Banca sul rilievo
che l’importo di euro 17.332,64, oggetto della statuizione di condanna nei confronti del
lavoratore, sarebbe provato e “non contestato” (cfr. sentenza, ultima pagina), quando la
2

..

stessa Corte ha rilevato come il ricorrente avesse riconosciuto di avere percepito “quale
corrispettivo del patto di non concorrenza, la somma di euro 3.563,813 mentre le altre
somme riportate nella memoria difensiva quale corrispettivo del patto sarebbero in effetti
la conseguenza di aumenti di grado ricevuti per capacità professionale del ricorrente o a
titolo di emolumenti vari” (pag. 5, secondo capoverso);

ritenuto
conclusivamente che – accolti il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri – la

Sassari deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio,
alla Corte di appello di Cagliari, la quale farà applicazione del principio di diritto sopra
richiamato ed inoltre accerterà, attraverso nuovo esame degli atti e degli elementi
acquisiti, se, e in quale misura, risultino non contestati gli emolumenti ricevuti dal
prestatore di lavoro, in corso di rapporto, a titolo di corrispettivo per il patto di non
concorrenza e quale sia comunque l’ammontare di essi da ritenersi provato alla stregua
delle risultanze di causa, eventualmente avvalendosi degli approfondimenti e delle
verifiche contabili consentite da una consulenza tecnica d’ufficio

p.q.m.

La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello
di Cagliari.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 febbraio 2018.

impugnata sentenza n. 76/2013 della Corte di appello di Cagliari – sezione Distaccata di

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