Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19080 del 16/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 16/07/2019), n.19080
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15111-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II, 154, presso lo studio dell’avvocato PIRAINO ANGELO, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2637/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 21/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE
MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
Che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione da parte di D.L.R. di avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2010 – emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 – ha accolto l’appello del contribuente. In particolare, la CTR ha ritenuto, a fronte dei documenti bancari forniti – attestato del mancato incasso ed annullamento dell’assegno e dichiarazione del cedente – mancante la “prova (anche presuntiva) di una spesa sostenuta” per l’acquisto di un immobile, di proprietà del fratello D.L.G..
D.L.R. si costituisce con controricorso. Considerato che:
con istanza D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018 il ricorrente ha inteso avvalersi della sanatoria ivi prevista, inoltrando domanda di definizione agevolata all’Ufficio competente e provveduto al pagamento della prima rata.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo e sospende il processo, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019