Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19080 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26610-2018 proposto da:

CREDIFARMA S.P.A quale mandataria di A.M.G. ed ALTRI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA 1, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la propria SEDE LEGALE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GLORIA DI GREGORIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA 2, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la sede dell’AVVOCATURA AZIENDALE, rappresentata e difesa

dagli avvocati BARBARA BENTIVOGLIO, GABRIELLA RAZZOLI e MARIA

CRISTINA TANDOI, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 955/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il giorno 15/2/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Credifarma chiede che sia cassata l’impugnata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone l’appello, ha confermato la revoca disposta in primo grado del decreto ingiuntivo inteso a conseguire il pagamento da parte dell’AUSL Roma 2 dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nel marzo 2009 – e ne chiede la cassazione sul rilievo dell’omesso esame di un fatto decisivo, avendo il decidente ricusato il riconoscimento degli interessi moratori poichè gli atti di costituzione in mora non consentono di verificare l’effettiva data di ricezione da parte del soggetto debitore e ciò sebbene fosse stato depositato di costituzione in mora n. 1186 del 6.5.2009 inviato con raccomandata ricevuta dall’ente destinatario il 14.5.2009, come dichiarato dall’agente postale nel relativo avviso a mente del D.M. 9 aprile 2001, art. 33.

Al proposto ricorso resistono l’AUSL Roma 2 con controricorso e ricorso incidentale con cui si censura, sulla base di un unico motivo, il capo dell’impugnata decisione che ne ha riconosciuto la legittimazione passiva; e l’AUSL ROMA 1 con controricorso.

Memoria della ricorrente principale ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. E’ prioritario, in ragione della sua assorbenza logica, l’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale dell’AUSL 2.

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello ha motivato il proprio convincimento in considerazione del positivo dettato risultante dalla L.R. Lazio 23 settembre 1991, n. 53, art. 1, che ha affidato alla deducente il servizio inerente alla liquidazione ed al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie pubbliche e private dell’intero territorio provinciale, nell’interesse e per conto delle correlative unità sanitarie locali.

Nè rispetto al considerato quadro normativo, che legittima dunque passivamente l’AUSL 2 nell’odierno contenzioso, è invocabile il preteso mutamento di indirizzo asseritamente operato da Cass. 25159/18 poichè, in disparte dalla constatazione che la pronuncia in parola si allinea ai principi già enunciati da questa Corte con sentenza 13333/2015, onde ad essa non è ascrivibile alcuna portata innovativa, laddove, per contro, conferma che legittimato passivo è “l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo”, enuncia un principio che per la Regione Lazio ha trovato concreta attuazione nel ricordato disposto normativo.

3. E’ fondato viceversa il motivo dedotto a supporto del ricorso principale.

Occorre invero ricordare che, secondo quanto già si è affermato in relazione ad un precedente specifico, “in tema di prova della consegna di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, ancorchè l’avvenuta consegna degli “invii raccomandati” debba essere attestata dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di “invii multipli” diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito, in ragione della fede privilegiata attribuita all’attestazione operata dall’agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa. (Nella specie, riguardante l’invio di un atto di costituzione in mora, la S.C. ne ha ritenuto provata la consegna in virtù delle annotazioni dell’agente postale riportate dall’avviso di ricevimento, attestanti la circostanza degli “invii multipli ad unico destinatario” e la data di effettuazione dell’adempimento apposta con timbro a secco)” (Cass., Sez. VI-I, 9/04/2018, n. 8643).

Orbene, poichè in ragione del predetto indirizzo il fatto storico idoneo a fondare in astratto la pretesa in punto di interessi di mora, in quanto costitutivo di essa, – ovvero l’avvenuta consegna della raccomandata contenente l’intimazione al pagamento – è attestato dall’addetto al recapito, ne discende che allorchè la sentenza impugnata ha ritenuto non conducente l’esame della documentazione prodotta dall’appellante, essa sia incorsa nell’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti e vada perciò cassata.

4. Va dunque accolto il ricorso principale e, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

5. Va viceversa respinto il ricorso incidentale.

6. Alla regolazione delle spese del presente giudizio provvederà ex art. 385 c.p.c., comma 3, il giudice del rinvio.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

Accoglie il ricorso principale, respinge il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Ove dovuto dal ricorrente incidentale, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

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