Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19080 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 05/03/2021, dep. 06/07/2021), n.19080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8095-2020 proposto da:

B.E., rappresentata e difesa dall’avv. ENRICO

FRANCESCHETTI;

– ricorrente –

contro

G.G., G.F., G.M.L., rappresentati e

difesi dall’avv. MARIA LINA GUARINO;

– ricorrenti incidentali –

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1563/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La corte d’appello dell’Aquila ha riconosciuto che il creditore (nella specie gli eredi di Gu.Mi.), il quale abbia vittoriosamente impugnato la rinuncia all’eredità del proprio debitore (nella specie T.G. in relazione alla successione del genitore Te.Gi.Ba.), una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia della rinuncia, possono esercitare l’azione di riduzione che avrebbe potuto esperire il debitore se non avesse rinunciato (nella specie delle disposizioni testamentarie).

In applicazione di tale principio ha disposto, in favore dei creditori, la riduzione delle disposizioni testamentarie sino a concorrenza del credito.

Per la cassazione della sentenza B.E. ha proposto ricorso affidato a due motivi. Si sostiene che, in ipotesi di lesioni di legittima, i creditori del legittimario rinunciante non possono esperire l’azione di riduzione in via surrogatoria, nè può supplire il rimedio previsto dall’art. 524 c.c..

G.M.L., G.F. e G.G. hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.

La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi della evidenza decisoria, in rapporto alle facoltà accordate al creditore del rinunciante in rapporto ai beni che il rinunciante avrebbe potuto recuperare tramite l’azione di riduzione di disposizione lesive.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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