Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1908 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1908 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 24413-2012 proposto da:
BENELLI ANGELO BNLNGL42B03E648M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio
dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentato e difeso da sè
medesimo;
– ricorrente contro

FALLIMENTO TECNO PALLETS SRL;
– intimato –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 727/2012 del TRIBUNALE
di LODI del 25.7.2012, depositato P8/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

Data pubblicazione: 29/01/2014

udito per il ricorrente l’Avvocato Goffredo Gobbi (per delega avv.
Angelo Benelli) che ha chiesto il rinvio del ricorso in pubblica udienza.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO

CAPASSO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 24413 sez. M1 – ud. 24-09-2013
-2-

”Il Tribunale di Lodi accoglieva parzialmente il reclamo ex art. 26 L.F. presentato dall’avv. Benelli
Angelo contro il provvedimento del giudice delegato del Fallimento Tecno Pallets, con cui era stato
liquidato in complessivi 21.000C (di cui 1.100C per contributo unificato., 4.000€ per diritti e
16.000C per onorari, oltre le spese generali e gli accessori) il compenso in favore del legale per
l’attività svolta nell’ambito di un giudizio nel quale era parte il fallimento in persona del curatore. Si
osservava che con riferimento agli onorari liquidati non sussisteva alcuna necessità di modificare il
provvedimento reclamato in quanto la diminuzione, operata dal giudice ai sensi dell’art. 4 del D.M.
127 del 2004, della somma richiesta dal difensore (100.000C) risultava giustificata dal
comportamento negligente e non professionale dell’avv. Benelli, desumibile da svariate circostanze
puntualmente indicate in motivazione (tra le quali l’inefficacia del ricorso per il primo sequestro
conservativo causata da non meglio precisate difficoltà nella sua esecuzione, la rimessione della
causa sul ruolo per un supplemento istruttorio derivata da una non chiara percezione delle
problematiche delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, la mancata
prospettazione al curatore fallimentare dell’opportunità di impugnare la sentenza in punto di spese
di lite, l’ordine impartito dal giudice istruttore con provvedimento espresso di disporre i documenti
prodotti in un elenco progressivo, nonostante tale compito fosse già imposta dal codice di procedura
civile). Il giudice del reclamo riformava invece la decisione con riguardo ai diritti, stabiliti in misura
fissa per legge, e alle spese riconosciute al difensore sul presupposto che le anticipazioni erano
provate e le spese imponibili documentate ed usuali in qualsiasi attività difensiva, sebbene
leggermente eccessive in merito alle spese degli atti di copia. In conseguenza di ciò i diritti
venivano definitivamente liquidati in 12.000,00C, le anticipazioni in 1.0808,54€ (escluse quelle per
il primo sequestro) e le spese imponibili in 600,00C oltre spese generali, IVA e CPA.
Avverso tale decreto ricorre in cassazione l’avv. Benelli Angelo, affidandosi ai seguenti motivi:
nel primo è stata denunciata la violazione dell’art. 112 cpc, perché il tribunale, senza che fosse stata
sollevata dal Fallimento alcuna contestazione sulla qualità e quantità dell’attività difensiva svolta,
avrebbe operato ex officio una seconda liquidazione complessiva dei compensi;
nel secondo è stata lamentata la violazione degli artt. 4, 5 e 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e
dell’art. 4 del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, dal momento che il tribunale avrebbe eliminato dalla
liquidazione diritti inderogabili per prestazioni compiute, la cui esistenza non era stata contestata;
nel terzo e nel quarto, è stato dedotto che il Tribunale avrebbe liquidato onorari inferiori ai valori
minimi tabellari, in assenza di contestazioni sulla spettanza degli stessi nella misura minima
richiesta al giudice delegato e in mancanza di esibizione del parere del Consiglio dell’ordine degli
Avvocati competente. Secondo il ricorrente, inoltre, il Tribunale avrebbe arbitrariamente ed
illegittimamente ridotto di circa il 50% l’importo residuo dei complessivi onorari ed escluso dalla
liquidazione voci di diritti, spese ed onorari relativi al primo ricorso per sequestro conservativo e
voci di onorario per la redazione della seconda comparsa conclusionale.
Ritenuto che il primo motivo è in parte inammissibile, ed in parte manifestamente infondato, in
quanto, per un verso, la censura è stata dedotta in maniera del tutto generica, con particolare
riferimento alla supposta seconda liquidazione del compenso che sarebbe stata effettuata dal
Tribunale, per l’altro il provvedimento impugnato ha adeguatamente ed esaurientemente
evidenziato le ragioni, consistenti in inesattezze e negligenze ripetute del legale, della riduzione
degli onorari in ossequio al parametro normativo;
che il secondo motivo è inammissibile per genericità, non essendo neanche stata accennata la
ragione per cui l’aumento operato dei diritti nel provvedimento impugnato sarebbe inadeguato o
non corrispondente alle voci tabellari; che il terzo e quarto motivo sono inammissibili, perché si
limitano a reiterare le ragioni esposte nel primo motivo di ricorso, ovvero il giustificato

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al
R.G. 24413 del 2012

Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata con le seguenti integrazioni,
sollecitate anche dalla memoria depositata dal ricorrente ex art. 378 cod. proc. civ.
a) Nella decisione impugnata, resa in sede di reclamo avverso un provvedimento del giudice
delegato, emesso ai sensi dell’art. 25 della legge fallimentare, non si ravvisa il denunciato
vizio di ultrapetizione, in quanto oggetto dell’impugnazione è specificamente la valutazione
della legittimità e fondatezza della liquidazione dei compensi al ricorrente effettuata
dall’organo della procedura fallimentare (giudice delegato) titolare ex lege del potere
esclusivo, ancorchè sindacabile, di provvedere, sulla base di una specifica contestazione di
parte. Il sindacato del Tribunale in sede di reclamo investe, di conseguenza,
complessivamente la decisione impugnata, e non può che fondarsi sulla valutazione della
quantità, della qualità e della corrispondenza all’interesse della parte dell’attività svolta,
attesa la peculiarità della funzione svolta, in prima battuta, dal giudice delegato e,
successivamente controllata dal Tribunale in sede di reclamo, da ritenersi del tutto diversa e
non comparabile con quella riguardante i procedimenti ordinari o speciali (artt. 28/29/30 r.d.
n. 794 del 1942, art. 633 n. 2 cod. proc. civ., attualmente regolate dal rito sommario di
cognizione ex art. 14 d.lgs n. 150 del 2011 promossi dagli avvocati per la determinazione e
quantificazione dei compensi professionali;
b) Gli orientamenti richiamati dalla parte ricorrente in ordine all’insussistenza del potere del
giudice delegato e del tribunale in sede di reclamo di disporre nella specie la riduzione oltre
i minimi degli onorari sulla base della qualità e corrispondenza all’interesse del fallimento
del’attività defensionale prestata, non risultano applicabili alla fattispecie, in quanto il
procedimento in questione non è equiparabile, come già osservato né al(e controversie
relative alla determinazione e liquidazione degli onorari né all’impugnazione di una
statuizione giudiziale relativa alla liquidazione delle spese processuali sulla base della
soccombenza in un ordinario giudizio di cognizione, trattandosi dell’esercizio di un potere
determinativo che deve essere svolto sulla base dell’integrità dei parametri normativi
applicabili;
c) Al caso di specie si applica l’art. 4 del d.m. n. 127 del 2004 e non l’art. 4 del r.d. n. 794 del
1942 con conseguente ulteriore profilo d’inapplicabilità degli orientamenti richiamati dal
ricorrente;
d) Il parere del Consiglio dell’ordine, ancorché previsto dall’art. 4 sopracitato, è richiesto
esclusivamente per le controversie indicate sub a) ed in particolare, come costantemente
ribadito da questa Corte, nei giudizi che originano da un provvedimento monitorio opposto
(ex multis Cass.236 del 2011)

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2013
Il Presidente

abbattimento dei minimi inderogabili relativi agli onorari;
ritenuto, infine, che, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.

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