Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1908 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 28/01/2021), n.1908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6347/2010 R.G. proposto da:

EDIL STRUTTURE S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Sergio

Morichi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Di

Cuia, in Roma, via Alessandria, 83;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche, sezione n. 01, n. 11/01/09, pronunciata il 13/05/2008,

depositata il 13/01/2009.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01 dicembre 2020

dal Consigliere Riccardo Guida.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Stanislao De Matteis che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l’avv. Pasquale Pucciarello e l’avv. Angelo De Curtis per

l’Avvocatura Generale dello Stato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Edil Strutture S.r.l. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona l’avviso di accertamento, per IRPEG, IRAP, IVA, per l’anno d’imposta 1998, emesso dopo una verifica della Guardia di Finanza compendiata in un processo verbale di constatazione (“PVC”) per fatture connesse ad operazioni inesistenti, e dedusse di avere definito in via agevolata il PVC, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15.

2. Il primo giudice accolse il ricorso della società, disattendendo l’eccezione dell’Agenzia, secondo cui il “condono” del processo verbale era precluso alla contribuente, come previsto dal cit., art. 15, comma 1, in quanto l’amministratore unico della società, P.A., era stato sottoposto ad azione penale per reati fiscali, della quale egli aveva avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione agevolata.

3. Sull’appello dell’Agenzia, la Commissione tributaria regionale delle Marche, con la sentenza in epigrafe, ha riformato la decisione di primo grado, condividendo l’orientamento di legittimità, per il quale la conoscenza formale, da parte dell’amministratore della società contribuente, dell’avvio dell’azione penale (nella specie P. era stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona per reati fiscali) inibiva l’accesso della società, dal medesimo rappresentata, alla definizione agevolata del PVC, ai sensi dell’art. 15, cit..

4. La società ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi che si concludono con un quesito di diritto; l’Agenzia si è costituita ed ha depositato controricorso.

5. Preliminarmente va rilevato che il processo è rimasto sospeso sino al 31/12/2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, cui è seguita l’ordinanza di questa Corte del 29/09/2017 che ha rinviato la causa a nuovo ruolo. Ai sensi del medesimo art., comma 10, entro lo stesso termine del 31/12/2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio. A ciò si aggiunga che in atti risulta la comunicazione dell’Agenzia delle entrate del (OMISSIS), secondo cui la parte ha versato interamente quanto dovuto a titolo di condono.

6. Ne consegue che il ricorso va dichiarato estinto, mentre le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del D.L. n. 50 del 2017, del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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