Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1908 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 28/01/2020), n.1908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12389-2018 proposto da:

D.S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUIGI FURNO’;

(Ammesso p.s.s. 6 marzo 2018 Delib. Cons. Ord. Avv. Siracusa);

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2018 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata

il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Siracusa ha rigettato il ricorso proposto in sede di opposizione ad ATP da D.S.C. per l’accertamento del diritto all’assegno di inabilità civile, negato per carenza del requisito sanitario, atteso che sia il consulente nominato in sede di ATP, sia il perito nominato nel giudizio di opposizione, avevano ritenuto di dar luogo ad inabilità lavorativa non superiore al 74 per cento;

la cassazione della sentenza è domandata da D.S.C. sulla base di tre motivi; l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, parte ricorrente lamenta “Vizio di motivazione per mancato esame delle richieste istruttorie dedotte dal ricorrente; omesso esame ed accoglimento di richieste istruttorie decisive dedotte dal ricorrente anche in sede di discussione della causa e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3, per omessa trascrizione di tali richieste nella sentenza”;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, parte ricorrente contesta “Vizio di motivazione per mancato esame e/o ammissione di richieste istruttorie decisive dedotte nelle conclusioni dal ricorrente e vizio logico giuridico della motivazione per mancata ammissione di prove decisive nonchè violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3, per omessa trascrizione delle richieste nella sentenza e dell’art. 345 c.p.c. per l’ammissione della prova”;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, parte ricorrente deduce “Vizio di motivazione per omesso esame e/o omessa ammissione di richieste istruttorie decisive dedotte nelle conclusioni dal ricorrente e vizio logico giuridico della motivazione per mancata ammissione di prove decisive nonchè la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3, per omessa trascrizione delle richieste nella sentenza e dell’art. 184 c.p.c. per mancata ammissione delle prove rilevanti dedotte dalla ricorrente, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”;

i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

quanto al dedotto profilo del vizio di omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) questa Corte ha affermato che “Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione” (Così, ex multis, Cass. n. 13716 del 2016);

quanto al profilo concernente il vizio di motivazione per omesso esame, da parte del giudice del merito, d’istanze istruttorie considerate decisive dall’appellante, ne va preliminarmente eccepita l’inammissibilità per carenza di specificità; parte ricorrente non produce e non trascrive l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado da cui la richiesta possa essere ricavata;

in ottemperanza al principio di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e all’art. 369 c.p.c., n. 6, questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

con riferimento al medesimo profilo dedotto come vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), va altresì richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui “L’omesso esame di elementi istruttori non integra – di per sè – il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (cfr., da ultimo, Cass. n. 27415/2018);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, da parte del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Delib. Ord. Avv. di Siracusa n. 575/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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