Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1908 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. II, 27/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13343-2005 proposto da:

D.T. (OMISSIS), D.R.

(OMISSIS), D.M. (OMISSIS), D.

M. (OMISSIS), D.D. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio

dell’avvocato RIZZO CARLA, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati CHIOCCHETTI GIUSEPPE, SOPPELSA ERMES;

– ricorrenti –

contro

D.W. IN (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 15960-2005 proposto da:

D.W. IN (OMISSIS) C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato/ in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e

difende con l’avv. Giovannini Giulio;

– c./ric. e ricorrente incidentale –

contro

DE.MA., D.M., D.T., D.

R., D.D.;

– intimati –

avverso la sentenza non definitiva n. 305/2003 del 20/06/03, nonchè

avverso la sentenza definitiva n. 236/2004 della CORTE D’APPELLO di

TRENTO, depositata il 17/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato RENZO TOSTI con delega dell’avvocato CARLA RIZZO

difensore dei ricorrenti che si riporta al ricorso principale ed

insiste;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI dell’avvocato LUIGI MANZI difensore

della controricorrente e ricorrente incidentale che ha chiesto

anch’egli di riportarsi agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi (anche dell’incidentale che è autonomo).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.T., D.R., De.Ma. e D. D. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento D.F.W. in (OMISSIS) per sentire dichiarare che la convenuta non aveva alcun diritto di servitù di passaggio sul terreno di proprietà degli attori sul quale la medesima transitava.

La convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, instava per la declaratoria di acquisto della servitù di passaggio per usucapione o, in subordine, per la costituzione di servitù coattiva.

Con sentenza del 14 giugno 2002 il Tribunale accoglieva la domanda proposta dagli attori, rigettando quelle riconvenzionali Con sentenza non definitiva n. 305/2003 la Corte di appello Trento, in parziale riforma della decisione impugnata dalla convenuta, dichiarava costituita la servitù coattiva di passaggio pedonale e veicolare, confermando il rigetto della domanda di acquisto per usucapione.

Dopo avere escluso che, in base alle deposizioni dei testi escussi, fosse emersa la prova di un possesso utile ad usucapionem, la sentenza riteneva che dalle relazioni delle consulenze tecniche d’ufficio era emersa la interclusione del fondo della appellante;

quindi, il percorso della servitù era individuato in considerazione della più agevole pendenza del tracciato (lungo mq. 250, già utilizzato in passato per il transito dai proprietari di terreni limitrofi) e peraltro non coinvolgente terreni intestati ad altri proprietari.

Con ordinanza i Giudici rimettevano la causa in istruttoria per la determinazione dell’indennità che era quindi stabilita in euro 7.000.00 con la sentenza definitiva n. 236/2004 sul rilievo che il tracciato individuato incideva in maniera piuttosto invasiva sul lotto in questione per cui era da considerare la diminuzione del valore di mercato del fondo nella misura del 15%.

Le spese del doppio grado di giudizio erano compensate per metà, mentre il residuo era posto a carico dell’appellante in quanto soccombente.

Avverso tali decisioni propone ricorso per cassazione D. T., D.R., De.Ma. e D.D. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso D.F. W. in (OMISSIS), proponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va esaminato innanzitutto il primo motivo del ricorso incidentale che ha priorità logica e giuridica rispetto a quello principale, avendo ad oggetto la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio.

Con il primo motivo la ricorrente incidentale, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 cod. civ. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la sentenza impugnata laddove aveva escluso il carattere apparente del passaggio praticato con esercizio continuo e pacifico protrattosi per oltre quarant’anni, secondo quanto emerso dalle deposizioni rese da ben quattro testi escussi che la sentenza non aveva considerato, essendosi limitata a esaminare quanto dichiarato dal solo teste C.: non vi era alcun elemento che confortasse l’affermazione dei Giudici in ordine a un transito pedonale e per fienagione, tenuto che il passaggio era praticato in relazione alla destinazione agricola e alle relative esigenze del fondo di essa ricorrente.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha indicato con motivazione immune da vizi logici o giuridici le ragioni che avevano portato al rigetto della domanda proposta dall’attrice: nell’escludere che la convenuta avesse fornito la prova richiesta per dimostrare un possesso utile ad usucapionem, ha compiuto una valutazione complessiva delle deposizioni testimoniali escusse, rilevando che, per quanto riguardava le tracce di passaggio alle quali avevano pure fatto cenno i testi D. F., P., S. e Pi., i medesimi avevano riferito il carattere meno marcato rispetto a quelle esistenti nel 1984 quando l’appellante aveva mutato la destinazione del proprio rustico. Orbene, le critiche formulate dalla ricorrente non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a dimostrare – attraverso la disamina e la discussione delle prove raccolte – l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici laddove, in contrasto con quanto emerso dalle prove, era stata esclusa l’esistenza di un possesso utile ad usucapionem.

Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Occorre quindi esaminare il ricorso principale.

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 cod. civ. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censurano la decisione gravata che, nel costituire la servitù coattiva di passaggio anche con mezzi veicolari, non aveva esaminato la doglianza con cui essi ricorrenti avevano denunciato la carenza dei presupposti previsti dalla norma citata, atteso che il passaggio sarebbe dovuto essere limitato alle strette esigenze dell’agricoltura tenuto conto della natura del terreno e della coltivazione alla quale era e poteva essere destinato il fondo della convenuta.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 cod. civ. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censurano la decisione gravata che, limitandosi a recepire acriticamente le consulenze ivi richiamate, non aveva verificato quelli che sono i presupposti richiesti dalla norma citata per la costituzione della servitù coattiva di passaggio; denuncia che la consulenza redatta dal Geom. V., divenuto poi consulente di parte della convenuta dopo la revoca dell’incarico determinata dall’avere il medesimo in passato svolto attività professionale a favore della medesima relativamente agli immobili in oggetto, era incompleta mentre la prima relazione di consulenza redatta dal geom. C. aveva previsto un percorso alternativo ed era stata poi seguita da due supplementi di consulenza.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la stretta connessione, vanno accolti.

In primo luogo la sentenza, nel costituire la servitù coattiva di passaggio pedonale e veicolare, non ha in alcun modo verificato il conveniente uso del fondo al quale fa riferimento l’art. 1051 cod. civ., posto che occorreva accertare, in relazione alle caratteristiche e alla effettiva destinazione del fondo a favore del quale è stata costituita la servitù, le esigenze concrete e attuali del terreno in modo da stabilire se ricorressero i requisiti per il transito anche veicolare.

Quindi, nel determinare il percorso sul quale doveva essere costituita la servitù coattiva, il tracciato è stato individuato sul rilievo “della più agevole pendenza del tracciato (lungo mq.

250, già utilizzato in passato per il transito dai proprie tari di terreni limitrofi) e peraltro non coinvolgente terreni intestati ad altri proprietari”. In tal modo i Giudici hanno considerato esclusivamente il più agevole accesso per il fondo dominante senza compiere alcuna valutazione circa il minor aggravio per quello servente, tenuto conto che tali criteri previsti dall’art. 1051 vanno applicati, contemporaneamente ed armonicamente, secondo il più generale principio del “minimo mezzo”, inteso nel senso che la servitù deve essere costituita, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l’utilità e la comodità del fondo dominante e, dall’altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile.

In considerazione dell’accoglimento del ricorso principale e della conseguente cassazione della sentenza non definitiva è caducata automaticamente la sentenza definitiva che aveva determinato l’indennità dovuta e regolato le spese dell’intero giudizio, tenuto conto del principio secondo cui la cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunciato positivamente sull'”an debeatur”, comporta la caducazione della sentenza sul “quantum”, dipendendo quest’ultima totalmente dalla prima, che della sentenza definitiva costituisce il fondamento logico-giuridico non sostituibile, “ex post”, dalla nuova pronuncia in sede di rinvio, neppure se contenente statuizioni analoghe a quella della sentenza cassata (Cass. 2125/2006; 1720/2001).

Pertanto, sono assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale proposti avverso la sentenza definitiva.

La sentenza non definitiva va cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Trento in diversa composizione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi accoglie il ricorso principale rigetta il primo motivo del ricorso incidentale assorbiti il secondo e il terzo cassa la sentenza non definitiva e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Trento in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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