Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1908 del 25/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 25/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10642-2011 proposto da:

CENTROGEST S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NUMITORE 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA WALTER DI PERNA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE

GIGLIOTTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FILCAMS CGIL FERMO, in persona del Segretario Provinciale pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268-A, presso lo studio dell’avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 414/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/09/2010 R.G.N. 889/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso L. n. 300 del 1970, ex art. 28 la Filcams-Gigl di Fermo ha chiesto al Tribunale di Fermo di ordinare la cessazione di condotta antisindacale alla società Centromarche s.r.l. consistita – in occasione di lamentato sovraccarico di lavoro da parte del personale – nel rifiuto di incontrare l’organizzazione sindacale, nella sostituzione di lavoratori in sciopero, in frasi offensive rivolte alla segreteria provinciale di categoria, nell’adozione di pretestuosi provvedimenti disciplinari nei confronti delle due lavoratrici iscritte al sindacato. Il Tribunale ha accolto, in sede sommaria, il ricorso e, in esito all’opposizione, ha revocato il decreto nella parte in cui aveva dichiarato la natura antisindacale della sostituzione di lavoratori in sciopero e della riduzione dell’orario di lavoro dopo lo sciopero, confermando, invece, la suddetta natura con riguardo al rifiuto di utilizzare lavoratori che avevano partecipato allo sciopero e al trasferimento di una lavoratrice avente la carica di rappresentante sindacale ( S.) e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, dichiarava la natura antisindacale dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti delle due dipendenti S. e T.. La Corte di appello di Ancona, con sentenza depositata il 3.9.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo, ha escluso dall’ambito delle condotte antisindacali “il rifiuto di utilizzare lavoratori che avevano partecipato allo sciopero”, confermando per il resto la sentenza del giudice dell’opposizione.

Avverso questa decisione la Centrogest s.p.a. (già Centromarche s.r.l.) propone ricorso in Cassazione affidato a otto motivi. La Filcams Cgil di Fermo resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società Centrogest ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonchè dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia.

Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza, anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale – art. 391 c.p.c., comma 1, cit. – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza. Cfr. Cass. S.U. n. 6407/2004, Cass. 11211/2004,1913/2008, 14138/2015).

Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente dal rispettivo difensore munito di procura generale.

Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore.

Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 cit..

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA