Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19079 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16192/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempre, elettivamente domiciliato in ROMA via Mone Santo n.52 presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO BACCARI SAPORITO che la rappresenta

e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e

rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso con

ricorso incidentale;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n.11852/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia avente origine dall’impugnazione di preavviso di fermo amministrativo sulla scorta di cartelle di pagamento relative ad iperf per l’anno 2006, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente, rilevando l’inammissibilità della produzione in grado di appello dei documenti attestanti la rituale notifica delle prodromiche cartelle.

Avverso la sentenza Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso incidentale – esaminato da primo ai sensi dei principi statuiti da Cass. n. 19650/2015 e di Cass. n. 440 del 10.1.12014 – è manifestamente fondato con conseguente inammissibilità del ricorso principale.

2. Alla luce della documentazione riprodotta, in ossequio al principio di autosufficienza, in controricorso, va, infatti, rilevata la tardività dell’appello con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio. Il procedimento notificatorio, pur se tempestivamente iniziato, risulta, infatti, proseguito oltre i termini fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U. n. Sentenza n. 14594 del 15/07/2016 “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”).

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, non potendo il processo essere proseguito.

4. Attesa la peculiarità della vicenda processuale e la novità della soluzione giurisprudenziale le spese del grado di appello e del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso principale.

In accoglimento del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello e del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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