Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19079 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19079 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 27037-2016 proposto da:

1)1 i GIACCIO I 31 RIO , elettivamente domiciliato in ROMA,
Vi Al _E REGINA :\ LAMA 1KRITA I , presso lo studio dell’avvocato
SI RENA I EONV, rappresentato e difeso dagli avvocati MARINA
COI i i i A ANN RITA 1)1Th GLV A:10;
,

– ricorrente Contro
INPS – ISTITUTO N AZIONAI i i IThILLA PRVVII)KNZA
SOCI Al i’, 80078750557, elettivamente domiciliato in RMIA, Vi A
CI RI RIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
EMANULLE Dh. ROSr., ANTOMNO SGROI, GIUSITPE
MATANO, CARI. \ \I .01S10, F.STVIZ AD. \ SCIPLINO, LELIO
MARHAID”,

Data pubblicazione: 18/07/2018

-

‘avverso la sentena n. 1286/2016

C011trOriCOrren te

ztella CORTI i D’A1P1’.1,1,0

di

ROMA, depositata il 12/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

DORON /O.
Rilevato che:

Con sentenza pubblicata in data 12 maggio 2016 la Corte d’appello di
Roma ha accolto l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza del
Tribunale di Roma e, per l’effetto, ha rigettato il ricorso proposto da
Alberto Del (;iaccio, avente ad oggetto l’accertamento della
insussistenza dei requisiti per l’iscrizione di cluesrultimo nella gestione
commercianti Inps in civalità di socio accomandatario della Dental
White s.a.s. di Del Giaccio Alberto;
contro la sentenza, il Del Giaccio propone ricorso per cassazione
sostenuto da due motivi, cui resiste l’Inps con controricorso;
la proposta del relatore ex art. 380 bis cod.proc.civ. è stata comunicata
alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale
non partecipata;
il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:
Preliminare ed assorbente è il rilievo della inammissibilita del ricorso
,per tardività. Va – premesso che, ai sensi degli aro. I e -3 della legge 7
ottobre 1969, n. 742, e dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica
alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza
obbligatorie.

Ric. 2016 n. 27037 sez. ML – ud. 03-07-2018
-2-

partecipata del 03/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. .\ A1NA

Il termitie semestrale per proporre ricorso per cassazione ai sensi
dell’art. 32.7 cod. proc. civ. – ne.1 testo successivo alla riforma introdott ia
con legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione tempo/7s risultando
che il giudizio di primo grado è iniziato dopo l’entrata in vigore della
legge citata – andava computato a decorrere dal 12 maggio 2016, data

versata in atti.
1,a notificazione del ricorso per cassazione è stata avviata in data 22
novembre 2016, come risulta dall’originale del ricorso, e dunque oltre il
termine semestrale previsto dall’articolo 327 c.p.c., trattandosi di
sentenza non notificata.
inoltre indubitabile che alla presente controversia non si applica la
sospensione feriale rientrando nella categoria delle controversie di
lavoro e di previdenza: in tal senso si è ripetutamente espressa questa
Corte (Cass. n. 2376 del 1995 con riguardo alle controversie tra istituti
previdenziali e datori di lavoro relativamente agli obblighi dei secondi in
materia di previdenza obbligatoria; Cass. n. 17953 del 2005; Cass. n.
5090 del 2009, relativa ad opposizione a cartella riguardante il
pagamento di contributi previdenziali; Cass. n. 9219 del 2016 in tema
t
di pagamento dei contributi allo? lalasarco da subagenti).
Non inducono un diverso convincimento le osservazioni contenute
nella memoria e :v art. 380 bis cod.proc.civ. depositata dal ricorrente, dal
momento che l’oggetto) del presente giudizio (verifica della
(in)sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del Del Giaccio nella
gestione commercianti ai fini del versamento della relativa
contribuzione) implica l’accertamento di una partecipazione personale,
del socio accomandatario al lavoro aziendale, con carattere di abitualita
e prevalenza;

Ric. 2016 n. 27037
-3-

sez.

ML ud. 03-07-2018

di deposito della sentenza, come risulta dalla copia della sentenza

Si tratta pertanto di questione che attiene alla materia del lavoro in
ragione della quale vanno gazantite le esigenze,di speditezza e di.
concentrazione che giustificano l’applicazione dell’art. 3 1;. n.
742/1969.
,a proposta impugnazione deve pertanto essere dichiarata

come in dispositivo.
Poiché il ricorso è stato notificato) in data successiva al 30 gennaio
2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1,
del d.p.r. 115/2002.

P.Q.M.
I,a Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in (i,
200,00 per esborsi e f, 2000 per compensi professionali, oltre al
rimborso forfettario del 15% delle spese generali e agli altri accessori di
legge.
sensi dell’art. 13, comma 1 qualer del d.P.R. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale non partecipata del 3
luglio 2018
Il Presidente estensore
1)r. \driana Doronzo
-7L CA-A2–U

Ric. 2016 n. 27037 sez. ML – ud. 03-07-2018
-4-

inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate

DEPOSItAlt IN CANCELLERIA

e rttu6.208

Roma,

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