Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19079 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8941-2018 proposto da:

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI, in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

CELLAMARE, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO ZUNARELLI e

ANDREA GIARDINI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.R., B.P., B.T.,

B.F., Z.A. e P.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato ROCCO BALDASSINI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7795/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il giorno 11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti, illustrato pure con memoria, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti impugna l’epigrafata sentenza della Corte d’Appello di Roma, emessa all’esito del giudizio di rinvio disposto a seguito della cassazione con sentenza di questa Corte n. 18687/2015 di un pregresso pronunciamento della medesima corte distrettuale in ordine alla controversia avente ad oggetto la determinazione dell’indennità di esproprio dovuta dal Consorzio per l’apprensione di aree di proprietà dei resistenti – che resistono con controricorso e memoria – da destinarsi alla realizzazione di un insediamento industriale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorrente Consorzio reclama la cassazione della predetta decisione con il primo motivo di ricorso poichè, quantunque trattasi di sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., da adottarsi perciò da un collegio diversamente composto da quello che aveva deliberato la pronuncia cassata, nell’epigrafe della decisione ora impugnata figura quale componente del collegio un giudice che già aveva fatto parte del collegio della precedente pronuncia, sicchè la sentenza oggetto di odierna impugnativa è da ritenersi nulla.

Il motivo, come enuncia la memoria, è stato fatto oggetto di rinuncia a seguito della correzione dell’errore materiale disposta dalla Corte decidente con ordinanza in data 14.9.2018, onde su di esso è venuto meno l’interesse del deducente all’impugnazione.

3. Il secondo motivo di ricorso – mercè il quale si allega sempre la violazione dell’art. 384 c.p.c., sicchè esso non è soggetto alla preclusione opposta dai controricorrenti, per non essersi il giudice del rinvio attenuto al dictum enunciato dalla citata sentenza cassatoria in punto alla disamina delle critiche mosse dal Consorzio alla CTU – è invece fondato alla luce dei rilievi che il ricorrente esterna in punto all’utilizzazione dei listini della borsa immobiliare di Roma, malgrado i fondi interessati fossero situati in agro sabino, alla mancata utilizzazione dell’indice medio di edificabilità territoriale in luogo di quello comprensoriale e alla mancata detrazione dei costi necessari all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, circostanze in relazione alle quali, quantunque dalla sentenza di cassazione ne fosse stata rilevata la decisività, il mandato conferito al giudice del rinvio è rimasto inevaso per gli effetti cassatori segnati appunto dalla violazione della norma rubricata.

4. Il terzo motivo – con cui si censura che il giudice del rinvio abbia reputato che nella specie il procedimento ablatorio in danno dei controricorrenti fosse destinato ad un PIP e non ad un’ASI e che in ragione di ciò sia incorso nell’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalle NTA che consentivano solo in via eventuale la realizzazione di laboratori – è infondato, atteso che sul punto la decisione di rinvio si allinea al deliberato cassatorio che, accogliendo appunto il primo motivo del ricorso incidentale, aveva cassato la pregressa decisione d’appello nella parte in cui il consulente tecnico d’ufficio aveva utilizzato il dato inerente ai capannoni agricoli, e non già quello, significativamente superiore e meglio aderente alla fattispecie, dei manufatti ad uso artigianale o industriale.

5. L’impugnata sentenza va perciò cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio della causa avanti al giudice a quo per un nuovo giudizio.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibili o infondati i restanti, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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