Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19078 del 31/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/07/2017), n. 19078
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16131/2016 proposto da:
S.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato SIMONA SAPORITO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11985/32/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depo5harn il 28/12/2015;
udita la relazione della cause svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
S.G.P. ricorre, con unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso), per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania, riformando – in accoglimento dell’appello proposto dalla parte pubblica – la decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso cartella di pagamento portante irpef dell’anno 2006. In particolare, il Giudice di appello riteneva che la notificazione dell’atto prodromico fosse stata ritualmente effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge laddove la C.T.R. aveva ritenuto rituale la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e, mentre lo stesso messo notificatore aveva attestato che il contribuente aveva mantenuto la sua residenza anagrafica presso l’indirizzo nel quale la notificazione era stata tentata – è infondato.
1.1. A fronte dell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di appello e rimasto incontrastato (secondo cui il portiere dello stabile aveva riferito che il contribuente era sloggiato ed il messo aveva effettuato le opportune ricerche anagrafiche), non si apprezza, infatti, la dedotta violazione di legge avendo la C.T.R. applicato i principi dettati in materia da questa Corte (v. Cass. n. 24269/2014).
2. Ne consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017