Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19078 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19078 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
SUI ricorso 9086-2016 proposto da:
RICCIOLINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la COIZTN 1)1 CASSAZ1ONN,
rappresentato e difeso dall’avvocato V INCI’,NZO RICCARD1;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZION

1)11,1„A PRFV11)KNZA

SOLI
– intimato avverso la sentenza n. 1191/2015 della CORTI I 1)’API-1;i LO di
NA POI i depositata il 27/03/2015;
,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. .\ DRIAN.\
DORONZO.

Data pubblicazione: 18/07/2018

Rilevalo che:
la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata in data
27/3/2015, ha rigettato l’appello proposto da Antonio Ricciolino
contro la sentenza del “fribunale di Napoli che aveva respinto la sua
domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ai benefici

all’amianto;
la Corte territoriale., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto
che non fosse stata fornita la prova della effettiva e concreta
esposizione ultradecennale qualificata al rischio amianto: il ricorrente si
era infatti limitato ad indicare di lavorare fin dal 1982 per l’Agip petroli
s.p.a. con la eivalifica di autista chilolitrista e a descrivere le sue
mansioni (caricamento dell’autobotte al di sotto di una pensilina in
eternit), senza tuttavia specificare i periodi di esposizione alle polveri di
amianto né chiarire le modalita di produzione di tali polveri
nell’ambiente di lavoro; inoltre, non era stato prodotto in giudizio un
curriculum lavorativo completo, risultando dall’estratto contributivo
prodotto dall’Inps che il lavoratore aveva lavorato oltre che per l’Agip
anche per la S.p..\. Italiana Petroli dal i /6/1980 al 31/7/1997; tali
carenze espositive e probatorie non potevano essere superate con una
consulenza tecnica d’ufficio, la quale non può supplire agli oneri
probatori gravanti sul ricorrente;
contro la sentenza il lavoratore propone ricorso per cassazione
formulando tre motivi;
l’Inps iì m svolge attività difensiva;
la proposta del relatore ex art. 380 bis cod.proc.civ. e stata comunicata
alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale
non partecipata;

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contributivi previsti dall’art. 13 1. n. 237/1992 per esposizione

il ricorrente ha depositato memoria e.\: art. 380

bis, comma 2,

cod.proc.civ.;

Rilevato che:
in via preliminare deve darsi atto che il ricorso per cassazione redatto in
formato analogico è stato notificato per via telematica all’Inps;

perché la parte ha depositato nei termini previsti dall’art. 369 c.p.c. la
ricevuta di accettazione

e di avvenuta consegna nella casella di

destinazione senza attestazione di conformità, ai documenti informatici
da cui sono tratti, del -Messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi
eventuali allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna
previste dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005 (su cui v. Cass.
28/07/2017, n.18758);
segnalata con la proposta del relatore tale omissione, con la memoria
depositata ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. il ricorrente ha
depositato attestazione di conformità della copia del ricorso e dei relativi
allegati (procura rilasciata su foglio separato da cui è stata estratta copia
informatica per immagine, sottoscritta digitalmente), notificati in forma
digitale, agli originali analogici depositati, nonché attestazione di
conformità della ricevuta di accettazione e di consegna all’Inps delhi
notificazione in via telematica dei suddetti atti;
il ricorso deve pertanto ritenersi ammissibile;
al riguardo, occorre precisare che:
a) l’originale del ricorso è in formato cartaceo (analogico);
O) l’atto da notificare non consiste in un (()cumento informatico, ma in
un documento cartaceo;
e) poiché questo è stato sottoscritto in originale di suo pugno dal
procuratore speciale (come risulta dall’originale depositato in IR wimato
cartaceo ai sensi ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.) e poiché, per la

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dell’avvenuta notificazione con questa modalità la prova non è completa,

modalità di notificazione prescelta (a mezzo di 1 3 r ( on indirizzo del
mittente risultante da pubblico elenco), non vi è incertezza alcuna
sull’identificazione della parte e del difensore, non puo essere messa in
discussione la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio (in tal
senso, Cass. 26102/2016);

telematica dallo stesso procuratore speciale notificante, ai sensi delle
norme della legge n. 53 del 1994 su richiamate, e dell’art. 9, comma 1
bis e 1 kr, stessa legge, nonché 16 lludeties comma 1, DJ,. 179/2012) il
messaggio di trasmissione a mezzo PI (2 e le ricevute di avvenuta
consegna e di accettazione previste dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. 11
febbraio 2005 n. 68 (richiamato dall’art. 3 bis, comma 3, della legge n.
53 del 1994);
questa produzione fornisce la prova del perfezionamento della
notificazione del ricorso nei confronti del destinatario, risultando
conforme al modello normativo, dovendosi peraltro ribadire che
l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica
certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha
comunque prodotto il risultato della conoscenza o conoscibilità
dell’atto e determinato così il raggiungimento elello scopo legale (cfr.
Cass. 8. U. n. 7665/16, relativa ad un controricorso notificato in
nestensione.docu, anziché “f)rmato.pdr; Cass. 31/8/2017, n. 20625);
diversa questione e invece quella del tempo entro cui la prova della
n( )tificazio -le deve essere offerta: la soluzione dipende dal rilievo che
essa assume all’interno del processo, se cioè operi come condizione di
procedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 cod.proc.civ., con la
conseguente necessità che debba essere offerta nel termine di venti
giorni dall’ultima notificazione, ovvero se essa rilievi sul piano della
tempestività e, dunque, dell’ammissibilità del ricorso, situazione che è
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d) sono stati prodotti (in copia cartacea, asseverata conforme alla copia

invece disciplinata dall’art. 372 cod.proc.civ., a norma del quale «il
deposito dei documenti relativi all’ammissibilità ptiO avvenire
indipendentemente da quello del ricorso» e, dunque, puO essere
effettuato fino all’udienza di discussione

e

art. 379 cod.proc.civ.,

ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art.

questo Collegio ritiene di dover risolvere la questione in eitiesrultimo
senso, analogamente a quanto si reputa per il deposito dell’originale
della notificazione effettuata a mezzo di posta ordinaria (( ass. sez.
lin., 14/1/2008, n. 627);
passando all’esame del merito, con il primo motivo il Ricciolino
denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 421,213,210,61
cod.proc.civ. e 2697 cod.civ., e si duole del mancato accoglimento da
parte della corte territoriale delle istanze istruttorie (acquisizione di
documenti presso la Asl di Napoli dei piani di intervento e di
rimozione di strutture contenenti fibre di amiamo; acquisizione presso
la Agip petroli S.p.A. del suo curriculum lavorativo e di ogni altra
documentazione utile; ammissione di prova testimoniale; consulenza
tecnica d’ufficio al fine di rilevare la concentrazione di amianto nei
limiti di legge), anche in vinù dei suoi poteri ufficiosi e..\• art. 421 c.p.c.;
lamenta altresì l’errata \:alutazione della prova testimoniale assunta nel
giudizio di primo grado, da cui erano emerse le caratteristiche del
luogo di lavoro e le modalità di svolgimento delle prestazioni,
costituite essenzialmente da operazioni di caricamento delle autobotti
al di sono di una pensilina di amiamo in scadente stato di
C( nservazione, senza l’uso di particolari protezioni, tranne i guanti;
2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa
applicazione dell’art. 13, comma 8, 1,. n. 257/1992 e con esso Si
sostiene che la tutela prevista dalla norma citata prescinde dall’attività
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380 bis cod.proc.civ. (v. Cass. Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005);

produttiva del datore di lavoro richiedendosi solo i due presupposti
dell’esposizione al rischio per un periodo minimo decennale e del
superamento della soglia percentuale di amianto; nel corpo del motivo
si evidenzia come l’Inps non abbia contestato i fatti costitutivi posti a
base della domanda e descritti in modo sufficientemente dettagliato,

3. il terzo motivo concerne la violazione o falsa applicazione dell’art.
13 1. n. 25771992, in ordine alla esposizione decennale prevista dalla
norma citata e denuncia che il giudice d’appello, avendo accertato la
decadenza, non ha verificato l’esposizione ultradecennale;
4. il ricorso è manifestamente infondato;
4.1. questa Cone ha chiarito in numerose decisioni (cfr. tra le tante
Cass., 11 luglio 2002, n. 10114; Cass. I ° agosto 2005, n. 16118; Cass., 6
febbraio 2007, n. 2580, ed ivi ampi richiami; Cass., ord. 30 luglio 2010,
n.17916; Cass., 23 marzo 2015, n. 5755) che l’attribuzione
dell’eccezionale beneficio di cui alla I 27 marzo 1992, n. 257, art. 13,
comma 8, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.1,. 5
giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1, e dalla successiva legge di
conversione 4 agosto 1993, n. 271, presuppone l’assegnazione
ultradecennale del lavoratore a mansicmi comportanti, per il lavoratore
medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della
presenza nei luoghi di lavoro di una concentrazione di fibre di amianto
superiore ai valori limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui
al D.1,gs. 15 agosto 1991, n. 277, arti. 24 e 31 e successive modifiche;

l’accertamento della sussistenza di una esposizione significativa nei
sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice di merito avendo
riguardo alla singola collocazi(me lavorativa, verificando cioè, nel
rispetto del criterio di riparlizicale dell’onere probatorio e

art. 2697

c.c., se colui che ha fatto richiesta del beneficio abbia non solo indicato
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oltre che confermati dalla prova testimoniale assunta;

e provato la specifica lavorazi(me praticata, ma abbia anche dimostrato
che l’ambiente nel quale eittesta si svolgeva presentava una
concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limiti sopra
indicati (vedi (ass., 1° agosto 2005, n. 16118);
il giudice del merito si è attenui( a tale principi() ed ha ritenuto

ragione delle mansioni descritte nel ricorso; in particolare ha rilevato
che il ricorrente non ha specificato in quali periodi di lavoro alle
dipendenze dell’Agip egli sia stato esposto all’inalazione di polveri di
amianto, considerato che secondo le sue stesse allegazioni, e senza
addurre ulteriori particolari, la stia attività consisteva nel caricare
l’autobotte al di sotto di pensiline in eternit; che tali pensiline sono
state rimosse nel 1996; che dal suo curriculum lavorativo risultava di
aver lavorato per l’.1gip solo dal 1997 al 2001, ovvero successivamente
alla rimozione delle pensiline; la Corte territoriale ha inoltre espresso le
ragioni per le quali non ha ritenuto di disporre una consulenza tecnica
d’ufficio evidenziando la scarsità degli elementi conoscitivi offerti ed
escludendo, per le diversità delle fattispecie concrete, il valore
probatorio delle consulenze tecniche disposte in altri giudizi;
la sentenza impugnata non è incorsa alcun vizio di violazione di legge,
dovendosi peraltro ricordare che:
a) in tema di ricorso per cassazi(ine, il vizio di violazi(ine di legge
consiste nella deduzi(me di un’erronea ricognizione, da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
nonna di legge e quindi implica necessariamente un problema
interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa
è esterna all’esatta interpretazione della ~ma di legge e inerisce alla
tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in
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insussistente la prova di una esposizione civalificata del ricorrente in

sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cfr. al
riguardo, eN

Cass., 26 marzo 2010, n. 7394, Cass. 13/10/2017,

n. 24155; Cass. 12/10/2017, n. 24054);
b) il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev’essere
dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione

assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche
argomentazioni intellegibili

ed

esaurienti, intese a motivatamente

dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute
nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate
norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse
fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla
corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare
il

fondamento

della

lamentata

violazione;

risulta,

quindi,

inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati
per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme
pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle
soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni
giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e
puntuali contestazi(mi nell’ambito di una valutazione comparativa con
le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera
contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione
della sentenza impugnata (Cass. 29/11/2016, n. 9 4 9 98);
c) la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento
dei fatti rilevanti per la decisi( me

rimessa till’apprezzamento

discrezionale, ancorche motivato, del giudice di merito, ed è censurabile,
ciuindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazic me e
non della violazione di legge iii reti (Cass. 20/09/2013, n. 21603);

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dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si

alla luce di questi principi, i motivi in esame non rientrano né sotto il
profilo delle modalità di deduzione, né sotto il profilo sostanziale nel
paradigma del vizio di violazione e falsa applicazione di legge;
al contrario, essi mirano a far valere la rispondenza della ricostruzione
dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della

coordinamento dei dati acquisiti: ma tali aspetti del giudizio, interni
all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e
dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del
giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo

di

tale

convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata;
in altri termini, le censure si risolvono in una inammissibile istanza di
revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e
perciO in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul
fatto, estranea alla natura cd alle finalità del giudizio di cassazione;
il rigetto delle prime due censure rende inammissibile il terzo motivo
per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto il suo eventuale
accoglimento non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta
defìnitività dell’altra rdlio decidendi, alla cassazi(ine della decisione stessa
(Cass. 11/05/2018, n. 11493); e ciO non senza rilevare l’inconferenza
del motivo rispetto alla decisione di rigetto adottata dalla Corte
territoriale;
le considerazi( mi che precedono impongono, in dissenso dalla
proposta del relatore, la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
nessun provvedimento sulle spese deve essere adottar() in ragione del
mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Inps;
sussistono invece presupposti per il versamento, da parte del ficorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P. ,O.
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parte e, in particolare, prospettano un preteso migliore e più appagante

I ,a Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla sulle spese;
:1i sensi dell’art. 13, comma 1, qualer del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a eludi() dovuto per il ricorso principale, a norma del

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale non partecipata del 3
luglio 2018
Il Presidente estensore

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Doronzo
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DEPOSITATO IN CANC.,LERIA
Roma ,

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Giudiziario

comma 1 bis, dello stesso art. 13.

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