Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19078 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14285-2019 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 7,

presso lo studio dell’avvocato ANGIOLO BORSO’, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONELLA FICAZZOLA;

– ricorrente –

contro

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati FRANCESCO BERARDENGO, LOREDANA MANICONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE

CLOTILDE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 59/2019 depositata il 13-2-2019, in parziale accoglimento dell’appello proposto da M.N. e in parziale riforma della sentenza impugnata, ha posto a carico dell’appellante l’obbligo di corrispondere a C.L., quale contributo di mantenimento della stessa e dei figli A. e Mi., l’assegno mensile di Euro 600, così ridotto rispetto all’importo riconosciuto dal Tribunale (Euro 850).

2. Avverso detta sentenza C.L. propone ricorso affidato a tre motivi, a cui resiste con controricorso M.N.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 112,99,115 c.p.c. e agli artt. 2907 e 2697 c.c. assumendo che erroneamente la Corte territoriale abbia preso in considerazione la detrazione di Euro290 risultante dalle buste paga del M., relativa alla cessione in favore di Prestitalia s.p.a., non avendo l’ex coniuge allegato, nè dimostrato, che quel finanziamento fosse riconducibile ad esigenze familiari, nè avendo il M. richiesto la revoca o la diminuzione dell’assegno di mantenimento sulla base di quella cessione.

3.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, nonchè omessa o insufficiente motivazione. Deduce che il giudice del gravame non ha vagliato le contestazioni sull’omessa prova della diminuzione reddituale del M., non ha verificato la consistenza del patrimonio di quest’ultimo, nè ha valutato la disparità patrimoniale tra i coniugi e che la C. non beneficia dell’alloggio familiare. Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale ha omesso i dovuti approfondimenti sul reddito dell’ex coniuge, anche tramite la polizia tributaria, considerato che quest’ultimo, dipendente pubblico, svolgeva lo stesso lavoro di sempre, con “orari, turnazioni, anche festivi e notturni, straordinari che non vengono inseriti in busta paga” (pag. n. 10 ricorso).

3.2. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 156 c.c. e l’omessa o insufficiente motivazione per non avere la Corte d’appello valutato la mancata assegnazione della casa coniugale in favore della C. e dei figli, nonchè il fatto che l’assegno di mantenimento è onere deducibile per l’obbligato, da cui consegue, per lo stesso, un risparmio d’imposta. Rileva che, come accertato dal Giudici di primo grado, il M. dispone di un alloggio Ater a canone agevolato (Euro 120) “proprio per aver vissuto e fatto vivere la sua famiglia in un alloggio inagibile e insalubre”, mentre la ricorrente era costretta a vivere in un alloggio in locazione e quindi a sopportare la spesa documentata del canone locatizio. Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello, non avendo dato corso ad officiosi accertamenti patrimoniali, non ha accertato l’effettiva consistenza reddituale e patrimoniale della situazione del M., nè ha preso in considerazione la durata del matrimonio e le possibilità lavorative del coniuge più debole.

4. Il primo motivo è infondato.

4.1. Il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto perchè non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, e non quando ponga a fondamento della decisione esiti documentali che, relativi agli atti del giudizio di primo grado, naturalmente si offrono alla valutazione del giudice d’appello in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 12014 del 07/05/2019).

Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha affatto attribuito al M. un bene non richiesto, ma ha preso in considerazione, nel valutare la consistenza reddituale della situazione economica dell’ex marito, una detrazione documentata nelle buste paga ritualmente prodotte, come non è in contestazione, così valorizzando, ai soli fini probatori, documenti legittimamente acquisiti al contraddittorio.

5. I motivi secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

5.1. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054/2017).

5.2. La ricorrente, nel dolersi della violazione dell’art. 156 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (terzo motivo), censura, in realtà, la ricostruzione fattuale, nonchè la valutazione probatoria effettuata dalla Corte territoriale, dolendosi, sotto distinto ma collegato profilo, anche dell’omesso esame di fatti decisivi e di vizi motivazionali (secondo motivo).

Infatti, per un verso la violazione di legge denunciata viene prospettata dalla ricorrente sulla base dell’assunto, imprescindibile, che non sia stata accertata l’effettiva consistenza reddituale e patrimoniale della situazione del M. in comparazione con quella dell’ex coniuge ed è, dunque, mediata dalla valutazione delle risultanze processuali, presupponendo una diversa ricostruzione, in fatto, della fattispecie concreta.

Per altro verso, la doglianza formulata sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in disparte ogni considerazione sull’inammissibilità della denuncia di motivazione insufficiente, non più consentita in base al paradigma legale ora vigente del suddetto vizio, si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Corte territoriale, censurando la ricorrente la scelta delle risultanze idonee a sorreggere la motivazione, che è invece apprezzamento di fatto devoluto al Giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, ove, come nella specie, siano adeguatamente indicate le ragioni del convincimento espresso, senza che vi sia necessità di discutere ogni singolo elemento e di confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056/2016). Nel caso di specie, la Corte territoriale, con idonea motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha esaminato i fatti allegati dall’appellante a sostegno della richiesta di revoca o riduzione del contributo di mantenimento in favore della ex moglie e dei figli e le contrarie deduzioni dell’appellata ed ha ridotto l’assegno di mantenimento previo scrutinio delle risultanze processuali ritenute di rilevanza, in particolare dando per presupposta la disparità economica tra gli ex coniugi, accertando, su base documentale (buste paga del M., che è dipendente pubblico), la situazione reddituale dell’obbligato e, di conseguenza, rimodulando l’entità dell’assegno.

Le contestazioni svolte in ricorso circa l’inattendibilità dei dati di cui alle suddette buste paga perchè non contenenti voci quali straordinario e compensi aggiuntivi, in disparte et2 ogni considerazione sulla loro fondatezza, trattandosi, nella specie, di rapporto di lavoro pubblico, involgono valutazioni di merito insindacabili, come già precisato. La circostanza relativa al pagamento del canone di locazione che, in base a quanto sostiene la ricorrente, modificherebbe a suo svantaggio la situazione reddituale, non appare infine decisiva, tenuto conto che il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, può essere utilmente dedotto ove abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori (in tesi il contratto di locazione, che viene in ogni caso menzionato nella sentenza impugnata nell’illustrazione del decisum di primo grado) non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie la differenza di reddito tra le parti), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. da ultimo in fattispecie analoga Cass., Sez.6-1, 23/1/2020 n. 1448).

6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.400, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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