Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19078 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 06/07/2021), n.19078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32864-2018 proposto da:

P.D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati PIERLUIGI MORELLI, ANDREA CARPENTIERI;

– ricorrente –

contro

Q.G.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 378/2018 dei GIUDICE DI PACR di TARANTO,

depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Presidente Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace di Taranto, investito dell’opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per compensi giudiziali di avvocato, ha dichiarato l’opposizione inammissibile, perchè formulata con citazione (anzichè con ricorso) e iscritte al ruolo oltre il termine di 40 giorni di cui all’art. 641 c.p.c. (ancorchè notificata entro tale termine).

La sentenza del Giudice di pace è stata impugnata per cassazione dall’opponente, il quale denuncia la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4. Alla stregua di tale articolo, sostiene il ricorrente, il Giudice di pace avrebbe dovuto disporre mutamento di rito e giudicare l’opposizione tempestiva in base alla regola, contenuta nel medesimo articolo, comma 5, che gli effetti processuali e sostanziali della domanda si producono secondo la disciplina del rito seguito prima del mutamento.

La prima questione che il ricorso pone concerne la sua ammissibilità. Cass. n. 11479 del 2017, e Cass. n. 5991 del 2020, si sono pronunciate su ricorsi per cassazione presentati contro sentenza del giudice di pace, la prima ritenendo implicitamente e la seconda affermando espressamente l’ammissibilità del ricorso per cassazione, in ragione dell’inappellabilità delle pronunce in materia di liquidazione di compensi giudiziali degli avvocati D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14.

Va però considerato che Cass. n. 27591 del 2019, ha sostenuto l’opposto principio alla cui stregua “Il procedimento sommario, previsto dall’art. 702-bis c.p.c. e ss. (introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 51), è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga ad un diverso giudice (nella specie, il giudice di pace) non se ne può invocare l’applicazione”.

Nell’adunanza dell’11 novembre 2020, con l’ordinanza n. 29830 del 2020, questa Sesta sezione ha rimesso in pubblica udienza il proc. n. RG n. 30504/18 proprio per pervenire ad un approfondimento della questione delle modalità di introduzione davanti al Giudice di pace dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il compenso di prestazioni giudiziali degli avvocati. La sentenza SSUU n. 4485 del 2018, che afferma che in generale l’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi di avvocati va fatta sempre nella forma del 702 bis c.p.c., sembrerebbe, infatti, non farsi carico di una espressa confutazione dell’orientamento secondo cui il rito di cui al 702 bis c.p.c. non si applica mai davanti al Giudice di pace. (Cass. n. 27591 del 2019, cit., Cass. n. 23691 del 2011).

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, congiuntamente con la trattazione del ricorso n. 30504 del 2018.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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