Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19077 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15533/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 107/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA 2^

GRADO di TRENTO, depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di D.R.C., che non resiste, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento emessi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, portanti irpef ed iva per gli anni di imposta 2007 e 2008 – aveva, rigettando gli appelli (principale ed incidentale) proposti dalle parti, confermato la sentenza di primo grado con la quale la Commissione di primo istanza, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo, aveva ritenuto corretta la determinazione sintetica del maggior reddito soltanto con riferimento all’indice rilevatore dato dall’acquisto di una autovettura, escludendo quelli dati dalla proprietà di quote di due immobili.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, è fondato.

2. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina, fra l’altro, com’è noto, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (comma 5), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.

Posto che il giudice tributario non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità (Cass. n. 27545/2011), resta salva, in ogni caso, ai sensi dell’art. 38 cit., comma 6, la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori: Cass. n. 5365 del 2014), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. nn. 20588 del 2005, 9539 del 2013).

3. Nella specie, la sentenza impugnata nel dare rilevanza all’età della contribuente ed al titolo di provenienza delle quote di proprietà immobiliare, si è discostata dai superiori principi.

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria di 2^ grado di Trento la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria di 2^ grado di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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