Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19077 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 01/04/2016, dep. 28/09/2016), n.19077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25558/2009 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 7 – INT.

7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO SAGLIOCCO giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVERSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 380/2008 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 06/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.R. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 380/1/2008 dep. 6 ottobre 2008, che in parziale riforma della sentenza della CTP di Caserta ha accolto l’appello dell’Ufficio. Il ricorrente, socio insieme con il coniuge T.V. della srl Arredinterni, in assenza dell’obbligatoria dichiarazione annuale dei redditi, aveva ricevuto avviso di accertamento (per Irpef relativamente all’anno d’imposta (OMISSIS)), con il quale gli era stato imputato il maggior reddito di partecipazione alla società (di cui era socio al 55%), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis.

La CTR, ritenuto che la sentenza della CTR della Campania, n. 193/07/08 dep. 3.7.2008, emessa nei confronti della società Arredinterni srl – ancorchè non ancora definitiva – per una annualità; e la sentenza della CTP di Caserta, n. 233/08/2006, emessa nei confronti della società Arredinterni srl per l’altra annualità, non ancora decisa, “riflettano temporaneamente i loro effetti sui singoli soci”, ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio, dichiarando “dovute dal contribuente le imposte, le sanzioni e gli interessi da computare in base alla sua quota-parte di partecipazione alla Arredinterni s.r.l. ed al relativo reddito societario quale risulterà definitivamente accertato nel separato processo societario”.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente deduce omessa e insufficiente motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 4), per violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4. Il per relationem ad altre sentenze non consentirebbe ad avviso del ricorrente di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice, che si è limitato ad un mero rinvio ad altre decisioni, non definitive, riguardanti la società.

Il motivo è inammissibile per mancanza del quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., obbligatorio ratione temporis (in relazione alla suindicata data di deposito della sentenza).

E’ infatti inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione che, all’esito della sua enunciazione, non sia illustrato da un quesito di diritto, la cui formulazione (e modalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’esposizione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza (ex multis Cass. n. 10758 del 08/05/2013; n. 30701 del 30/12/2011).

2. Col secondo motivo del ricorso si deduce violazione di legge (artt. 5, 44, 72 T.U.I.R.; D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40; art. 2909 c.c. e art. 101 c.p.c.), per avere la CTR erroneamente determinato il reddito dei soci sull’accertamento della srl Arredinterni, trattandosi di società di capitali e non di società di persone, per le quali soltanto può imputarsi automaticamente ai soci il reddito di partecipazione, in quanto, ove si ritenesse di equiparare i due tipi di società, la sentenza sarebbe viziata da illegittimità, per violazione del litisconsorzio necessario. Si ritiene insussistente il rapporto di pregiudizialità tra le cause della società e quelle dei soci, non avendo i soci partecipato al procedimento riguardante la società per il quale la sentenza non è ancora passata in giudicato.

3. Il motivo è fondato e va accolto.

Questa Corte ha chiarito che l’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a ristretta base azionaria costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano. Con la conseguenza che, non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi (Cass. n. 5393/2016; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23423; 16 luglio 2014, n. 16294; 8 febbraio 2012, n. 1865; 31 gennaio 2011, n. 2214), quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso (cfr. Cass. n. 2214 del 31/01/2011; n. 23323 del 31/10/2014). Trova infatti applicazione, in virtù del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, la disciplina dettata dall’art. 295 c.p.c., secondo cui “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa” (Cass. 14 maggio 2007, n. 10952; Cass., 10 marzo 2006, n. 5366; Cass. 6 settembre 2004, n. 17937).

Orbene, il giudice di appello, dando atto che l’accertamento nei confronti della Arredinterni srl, concernente la medesima pretesa fiscale che aveva determinato l’accertamento nei confronti del socio quale percettore dei redditi di partecipazione, era stato deciso per una annualità con sentenza (CTR della Campania, 193/07/08 dep. 3.7.2008), non ancora passata in giudicato; e per l’altra annualità con sentenza di primo grado (CTP di Caserta n. 233/08/2006), relativa a ricorso “non ancora discusso”, non si è conformato ai superiori principi, poichè avrebbe dovuto sospendere il giudizio relativo al socio in attesa della definitività del procedimento relativo alla società, piuttosto che annullare la pretesa fiscale emessa nei di lui confronti.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania perchè si conformi ai superiori principi e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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