Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19077 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 19/09/2011), n.19077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18921-2007 proposto da:

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA e per L’ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA

DELLA REGIONE SICILIA, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrenti –

contro

A.F.;

– intimata –

sul ricorso 22628-2007 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO

IN LUCINA 4, presso lo studio dell’avvocato MONTI ROMOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LI CAUSI ANTONINO, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA e L’ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA

DELLA REGIONE SICILIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 724/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/06/2006 r.g.n. 526/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;

udito l’Avvocato LI CAUSI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A.F., dopo aver prestato servizio, prima in posizione non di ruolo e poi di ruolo, presso il Ministero del Lavoro-Ispettorato Provinciale di Messina, fu comandata presso la Regione Sicilia, nei cui ruoli transitò poi definitivamente in base alla L.R. n. 53 del 1985, a decorrere dal 31 dicembre 1985.

La Regione autorizzò, ai fini della indennità di buonuscita, il riscatto oneroso del periodo di servizio svolto dalla A. alle dipendenze del Ministero, trattenendo pertanto a tale titolo la somma di Euro 6520 sulla anzidetta indennità.

Con ricorso al Tribunale di Messina la A. ha chiesto la restituzione di questa somma, previo accertamento del suo diritto al riscatto non oneroso del servizio alle dipendenze del Ministero del Lavoro.

La domanda è stata accolta e la sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Messina, la quale peraltro, non ha riconosciuto rivalutazione sulla somma dovuta alla A.. Secondo il giudice d’appello la fattispecie è regolata dalla L. 29 del 1997, art. 6 che prevede il riscatto senza oneri, il che si spiegherebbe tenendo conto che il dipendente, transitando nei ruoli regionali conserva il diritto alla ricongiunzione non onerosa, maturato nell’amministrazione di provenienza.

La Corte di merito ha poi escluso la rivalutazione delle somme spettanti all’ A., in assenza di adeguata prova del danno.

La Presidenza della Regione Sicilia e l’Assessorato alla Presidenza della Regione Sicilia chiedono la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo.

A.F. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza (art 335 c.p.c.).

Con l’unico motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione e con falsa applicazione del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 15 e della L. 7 febbraio 1979, n. 29, art. 6 ritenuto applicabile la ricongiunzione gratuita prevista dalla L. n. 29 del 1979, art. 6 la quale invece è ammessa nel solo caso di passaggio di un dipendente da un ente ad un altro, senza il concorso della volontà del dipendente ed in stretta connessione con la soppressione per legge dell’Ente di provenienza, condizioni nella specie entrambe insussistenti.

Il ricorso è fondato.

Il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 15 rubricato come “servizi e periodi riscattabili”, ed inserito nel Capo 3, parte 1, dedicato ad “indennità di buonuscita e assegno vitalizio”, per quanto di rilievo dispone nel comma 1 che “i servizi statali non compresi nell’art. 14 nonchè i servizi non statali ed i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto”. Il successivo quarto atto comma stabilisce a sua volta, per quanto interessa, che “il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell’interessato”.

In base a tale norma non può quindi essere giustificata la decisione della Corte di merito di consentire alla A. il riscatto non oneroso dei periodi considerati.

D’altra parte, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la natura gratuita del riscatto non può fondarsi sulla L. 7 febbraio 1979, n. 29, art. 6 giacchè, mentre la ricongiunzione ha di regola carattere oneroso (v. Cass. 24587/2008) quella gratuita ivi prevista, presuppone, come esattamente osservato nel ricorso, il carattere autoritativo del trasferimento, connesso alla soppressione dell’Ente datore di lavoro, condizioni nel caso di specie pacificamente insussistenti.

In conclusione, va accolto il ricorso principale mentre resta assorbito il ricorso incidentale con il quale è stato censurato il mancato riconoscimento della rivalutazione sulla somma dovuta all’ A..

La sentenza va cassata e non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda della A..

Le spese del giudizio di legittimità fanno carico interamente alla resistente e controricorrente incidentale, mentre le spese del giudizio di merito possono venire compensate.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 15,00 per esborsi e Euro 2000 per onorari, nonchè accessori di legge; compensa interamente le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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