Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19077 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19077 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 4183-2017 proposto da:
SIRIO SICUREZZA INDUSTRIALE SCPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE
DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati FRANCESCO AMENDOLITO, MARIA DI BIASE,
GRAZIA FAZIO;
– ricorrente Contro
GALASSO ARCANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VAL D’OSSOLA 25, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE
LEONTI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE
CAMPOLIETI;

Data pubblicazione: 18/07/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 124/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 05/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE

RILEVATO
che con sentenza del 5 agosto 2016, la Corte d’Appello di Campobasso
confermava la decisione resa dal Tribunale di Larino e accoglieva la
domanda proposta da Arcangelo Galasso nei confronti di Sirio
Sicurezza Industriale S.C.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di
illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al primo per aver
abusivamente fruito di permessi sindacali;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
la nullità dell’intimato licenziamento per tardività della contestazione;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando
l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Galasso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte
territoriale la mancata considerazione dei fatti prodromici all’elevazione
della contestazione atti a giustificare il lasso di tempo trascorso tra le
condotte addebitate e la medesima;
che, con il secondo motivo, denunciando, in una con il vizio di omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio, la violazione e falsa

Ric. 2017 n. 04183 sez. ML – ud. 18-04-2018
-2-

MARINIS.

applicazione degli artt. 1175 e 1375 in relazione all’art. 7,1. n. 300/1970,
la Società ricorrente, lamenta da parte della Corte territoriale l’aver
disatteso il criterio relativo di valutazione del principio di immediatezza
della contestazione inteso a valorizzare l’esigenza del completamento
dell’indagine ispettiva volta all’accertamento dei fatti addebitati;

essere qui trattati congiuntamente, risultano inammissibili, risolvendosi
le censure formulate nella mera confutazione della valutazione della
Corte territoriale, correttamente effettuata tenuto conto del carattere
relativo del principio dell’immediatezza della contestazione, risultando
puntualmente considerata, in rapporto ai tempi dell’acquisita
conoscenza dei singoli episodi poi fatti oggetto di contestazione, con
specifico riguardo ai primi tre, i soli rilevanti, stante l’accertata
insussistenza degli ultimi due e nella prospettiva della garanzia del diritto
di difesa del lavoratore, l’opportunità di dar corso alla reazione
disciplinare in anticipo rispetto ai cinque mesi decorsi rispetto alla data
della contestazione;
che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va
dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo;

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
curo 200,00 per esborsi ed curo 3.500,00 per compensi, oltre spese
generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Ric. 2017 n. 04183 sez. ML – ud. 18-04-2018
-3-

che, entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 aprile 2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Presidente

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