Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19077 del 06/09/2010

Cassazione civile sez. I, 06/09/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 06/09/2010), n.19077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato a ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

11/04/2008; n. 1062/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da verbale di udienza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, B.G., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli, del 07-11-2007, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Non ha svolto attivita’ difensiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appaiono manifestamente infondate le questioni di legittimita’ costituzionale sollevate dal P.G. in udienza, sulle quali, in sostanza, questa Corte gia’ si e’ pronunciata (tra le altre Cass. N. 10415 del 2009).

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilita’ di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001, (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo ha altresi’ correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 7.100,00; procedimento presupposto: Gennaio 1997 – Aprile 2006; durata ragionevole: 3 anni).

Va invece accolto il presente ricorso in punto spese giudiziali, che devono essere riliquidate in conformita’ alle tariffe professionali, e tenendo conto dell’inderogabilita’ dei relativi minimi.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, puo’ procedersi ad una differente liquidazione delle spese del giudizio di merito, come indicalo in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per due terzi compensate e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione.

PQM

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 700,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario; per il presente giudizio di legittimita’, compensa le spese tra le parti in ragione di due terzi e condanna l’Amministrazione al pagamento del restante un terzo, liquidandole per l’intero in Euro 800,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010

 

 

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