Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19077 del 06/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 06/07/2021), n.19077
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14506-2019 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Panama 68,
presso lo studio dell’avvocato Giovanni Puoti, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Giovine Italia, 7, presso lo studio dell’avvocato Riccardo
Carnevali, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Benedetta Coricelli;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4513/2017 della Corte d’appello di Roma,
depositata il 07/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/12/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– il sig. C.A. impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha condannato il ricorrente a reintegrare il Condominio di (OMISSIS) nel compossesso della porzione di terrazzo soprastante l’appartamento di sua proprietà mediante consegna al Condominio di copia delle chiavi della porta blindata posta a chiusura del nuovo accesso al terrazzo da lui realizzato;
-la cassazione della sentenza è chiesta sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c., cui resiste il Condominio con controricorso pure illustrato da memoria;
– la relatrice ha formulato ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di rigetto per manifesta infondatezza.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma l, n. 4, la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè degli artt. 160 e 101 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio a causa della nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di appello;
– assume il ricorrente che l’atto di citazione in appello non è stato notificato nè presso la residenza nè presso il domicilio eletto, ma presso il domicilio successivamente revocato;
– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117,1140 e 1168 c.c., dell’art. 2697c.c., e dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice dell’appello omesso di considerare che l’onere probatorio del possesso del bene che si assume spogliato incombe sulla parte che ha invocato la tutela possessoria, nel caso di specie, il Condominio;
– ritiene il collegio necessaria, ai fini della decisione sul ricorso, l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di appello e, pertanto, dispone rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di appello mandando la Cancelleria per l’incombente e dispone rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021