Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19076 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15380-2016 proposto da:

I.I.A. ITALIAN INDUSTRIAL AGENCY SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48 presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RICCARDO VIANELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1872/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione di cartella di pagamento, portante IRES per 1′ anno di imposta 2008, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello principale dell’Agenzia delle entrate e rigettando l’appello incidentale proposto dalla contribuente, riformava integralmente la decisione di primo grado, confermando la fondatezza e legittimità della cartella di pagamento impugnata.

Avverso la sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare alla pubblica udienza.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo – prospettante l’error in procedendo in cui sarebbe incorso il Giudice di appello nell’avere ritenuto inutilizzabili documenti redatti in lingua straniera non corredati da traduzione in lingua italiana – è manifestamente fondato, con assorbimento del restanti due mezzi di ricorso.

2. Questa Corte ha, infatti, avuto modo di statuire in proposito che nel processo tributario, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 c.p.c., di cui si può fare a meno allorchè non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, mentre, al di fuori di queste ipotesi, è necessario procedere alla nomina di un traduttore, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera. (Sentenza n. 12525 del 17/06/2015).

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, che da tali principi si è discostata, ed il rinvio al Giudice di merito affmchè provveda al riesame ed al regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizi ne, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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