Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19076 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 19/09/2011), n.19076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18805-2007 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato DIERNA ANTONINO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore – elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5593/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/10/2006 R.G.N. 6467/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato DIERNA ANTONINO;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI G. per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’improcedibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 26 ottobre 2006, la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame svolto da S.A. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di Alitalia Linee Aree Italiane s.p.a. per l’accertamento del livello di inquadramento superiore.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– S., dipendente della società Alitalia dal 1 agosto 1969 al 31 agosto 1996, con inquadramento nel 2^ livello del ccnl trasporto aereo, impiegato, da ultimo, presso la Direzione sviluppo e gestione rete, chiedeva l’accertamento del diritto all’inquadramento nel superiore livello 1S o in subordine nel livello 1^, per aver curato vari studi di mercato e progetti godendo della più ampia facoltà di iniziativa ed autonomia, una volta definiti gli obiettivi generali dello studio del progetto, in relazione all’impostazione e alla scelta dei metodi di calcolo o di analisi da utilizzare;

– per la società, il dipendente, pur svolgendo mansioni implicanti notevole preparazione, conoscenza e capacità professionali nel campo statistico, era sempre stato assoggettato alle direttive di superiori che effettuavano le valutazioni discrezionali sulle esigenze del mercato, il tipo e metodo dell’analisi statistica da effettuare ed i progetti erano approvati da superiori gerarchici che ne definivano anche gli obiettivi.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva quanto segue:

– alla stregua della posizione gerarchica assunta da S. nell’organizzazione del settore di appartenenza e dall’istruttoria espletata era emerso che questi rispondeva ai Responsabili e Coordinatori ai quali spettava la definizione degli obiettivi generali dello studio o del progetto;

– l’opera di definizione degli obiettivi generali dello studio o del progetto escludeva, in radice, la possibilità di riconoscere il diritto ai superiori livelli rivendicati, dovendo ricondurre l’attività svolta nell’alveo dell’attuazione delle direttive ricevute e non in quello delle direttive aziendali;

in definitiva, andava esclusa la riconducibilità delle mansioni espletate ai livelli di inquadramento rivendicati in via principale e subordinata.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, S. A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 12 del ccnl di settore del 1982, anche sotto il profilo della violazione dei canoni interpretativi ex art. 1362 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Si censura la sentenza impugnata per aver falsamente applicato le declaratorie contrattuali e per non aver effettuato la procedura comparativa che conduce all’accertamento del diritto alla qualifica. Il quesito di diritto correlato al motivo è enunciato richiamando le tre declaratorie contrattuali e comparandone gli enunciati.

6. Il Collegio ritiene il motivo inammissibile perchè il quesito di diritto, formulato in termini astratti e generici senza investire la fattispecie concreta all’esame della Corte, non è conforme all’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

7. La funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (ex multis, Cass. 8463/2009). Il quesito deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto ex multis, Cass. 4044/2009).

8. Nè sono indicati, quanto alla denunciata violazione delle regole ermeneutiche, i canoni interpretativi violati, onde rinammissibilità, anche per tale profilo, della censura.

9. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver la Corte di merito fondato il rigetto della domanda non sull’attività svolta dal S. ma su considerazioni esulanti dalle declaratorie contrattuali.

10. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha compiutamente e congruamente motivato sul contenuto delle mansioni svolte dal S. con specifico riferimento al livello di autonomia e di responsabilità insito nel relativo apporto elaborativo, richiamando le risultanze emerse dal testimoniale acquisito alla causa onde accertare la posizione gerarchica assunta nell’organizzazione del settore di appartenenza e il diverso grado di autonomia e discrezionalità proprio del livello di responsabilità riconnesso al diritto all’inquadramento superiore rivendicato.

11. In particolare il Giudice del merito ha rimarcato l’inquadramento del S. in una struttura gerarchica nella quale il predetto rispondeva a Responsabili e Coordinatori, ai quali spettava la definizione degli obiettivi generali dello studio o del progetto, e tale definizione, da parte di altri, è stata correttamente ritenuta già preclusiva, in radice, della possibilità di riconoscere al dipendente il diritto ai superiori livelli rivendicati, sul presupposto che la facoltà di iniziativa e l’autonomia nella scelta dei metodi nell’ambito di un progetto ideato da superiori riconducesse l’attività medesima nell’alveo dell’ attuazione delle “direttive ricevute”, anzichè in quello dell’attuazione delle “direttive aziendali”, nel qual caso l’attività ideativa sarebbe dovuta provenire direttamente dal S..

12. Inoltre, in merito al dato qualificante dell’inserimento del S. nella struttura gerarchica, la Corte territoriale ha puntualmente richiamato le deposizioni dei testi D.B. (secondo cui S. era preposto alla verifica di fattibilità degli obiettivi individuati dal Direttore e dai suoi collaboratori, con libertà di scegliere il metodo di calcolo e di analisi da utilizzare), Sa. (in ordine alla collaborazione di S., con altri dipendenti, agli studi per l’impiego dell’aeromobile A300 sul servizio (OMISSIS) e sul nuovo prodotto (OMISSIS) per gli anno 1986-1988) ed infine D.M. (che pur con riferimento ad un limitato periodo di tempo – dal 1992 al 1994/1995 – ha riferito che S. lavorava all’interno di un ufficio ed ivi rispondeva ai capi ufficio … che ricevevano direttive dettagliate sulle modalità di realizzazione del lavoro).

13. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione della normativa in tema di disponibilità e valutazione delle prove, art. 15 c.p.c., comma 1.

Si censura la sentenza di merito per aver la Corte ritenuto di non essere in grado di formarsi un proprio convincimento sulle prove raccolte.

14. La censura, con la quale si critica un’inammissibile valutazione del tutto estranea all’iter argomentativo del Giudice di merito, è infondata.

15. Il ricorso va, pertanto, respinto con condanna del ricorrente, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, di cui Euro 30,00 per spese, Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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