Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19076 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 14/09/2020), n.19076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12088-2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA SIRACUSANO;

– ricorrente –

contro

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGRPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 332/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 29/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – D.M. ricorre per un motivo nei confronti di BNP Paribas Investiment Partners SGRpA contro la sentenza del 29 marzo 2017 con cui la Corte d’appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’appello avverso sentenza del locale Tribunale che, nel quadro di applicazione dell’allora vigente rito societario, aveva disatteso il suo reclamo spiegato nei riguardi dell’ordinanza del giudice relatore dichiarativa dell’estinzione del giudizio, giudizio volto ad ottenere condanna della società convenuta a porre nella sua disponibilità quote di un fondo comune, per inesistenza della notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza ai sensi del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 8.

In particolare, la Corte territoriale, nell’accogliere la doglianza del D. e nel ritenere, dunque, che la notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza fosse non inesistente, ma nulla, e che la nullità fosse rimasta sanata per raggiungimento dello scopo, in considerazione della rituale costituzione della parte convenuta, ha aggiunto quanto segue: “Tuttavia si osserva che parte appellante non ha riproposto nell’appello le domande di merito formulate avanti al giudice di primo grado non rientrando l’ipotesi tra quelle di cui all’art. 354 c.p.c.. L’appello va dunque dichiarato inammissibile”.

2. – Non spiega difese la società intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 354 e 308 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 12, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, si versasse proprio in ipotesi di applicazione del citato art. 354 c.p.c., e che, pertanto, la causa dovesse essere rinviata al primo giudice.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è manifestamente fondato.

L’art. 354 c.p.c., comma 2, stabilisce che il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’art. 308 c.p.c..

In proposito questa Corte ha già avuto occasione di osservare che, dal principio che la rimessione del processo al primo giudice ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti nè è estensibile a fattispecie simili od analoghe, discende che detta rimessione, nel caso previsto dall’art. 354 c.p.c., comma 2, deve intendersi strettamente limitata alla prevista ipotesi di riforma della sentenza con la quale il tribunale, in base all’art. 308 c.p.c., comma 2, abbia respinto il reclamo contro la ordinanza del giudice istruttore che ha dichiarato l’estinzione del processo, senza alcuna possibilità di estenderla ai casi in cui tale estinzione sia stata dichiarata direttamente dal Tribunale con sentenza emessa nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., u.c. (Cass. 9 luglio 1987, n. 5976; Cass. 27 maggio 2011, n. 11722; Cass. 13 febbraio 2015, n. 2880).

Orbene, essendosi nella specie svolto il giudizio nelle forme del rito societario, vale osservare che il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 12, oggi abrogato, stabiliva al comma 5 che: “Ove l’eccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi previsti dall’art. 8, comma 4, e dall’art. 13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara l’estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio provvede a norma dell’art. 308 c.p.c., comma 2”.

Perciò, in caso di ordinanza di estinzione del giudice relatore, confermata con sentenza dal collegio in sede di reclamo, ai sensi della norma qui trascritta, come è accaduto nel caso in esame, si versa(va) esattamente nell’ipotesi contemplata dall’art. 354 c.p.c., comma 2, il quale rinvia all’art. 308 c.p.c.: di guisa che la Corte d’appello ha errato nell’affermare che non ricorresse l’ipotesi di rimessione al primo giudice e che, dunque, l’appello dovesse essere dichiarato inammissibile per non avere l’appellante D. preso conclusioni di merito.

Per l’effetto la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Messina in diversa composizione, il quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Messina in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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