Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19076 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 06/07/2021), n.19076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7417-2019 proposto da:

P.B., V.E., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA

SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che le

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA – UTG di BRESCIA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 20399/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata l’01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel procedimento definito con ordinanza della Sesta Sezione civile-2, 1 agosto 2018 n. 20399, questa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto da V.E. e P.B. avverso la sentenza n. 2110 del 2016, con cui il Tribunale di Brescia aveva rigettato l’impugnazione interposta dalle medesime ricorrenti avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Brescia n. 337 del 2013, che aveva – a sua volta – respinto l’opposizione proposta avverso l’intimazione di due ordinanze – ingiunzione prefettizie per violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 2, e dell’art. 185 cit.cod..

Questa Corte – per quanto qui di interesse – ha affermato la improcedibilità del ricorso per non essere stati prodotti i documenti attestanti la notificazione della sentenza impugnata, notificata con modalità telematiche; in particolare, il destinatario della notifica avrebbe dovuto estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati e poi attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico e depositare quest’ultima, giacchè nel giudizio di cassazione non era ancora estesa la disciplina del processo telematico.

Avverso siffatta decisione la V. e la P. hanno proposto, con ricorso notificato il 28 febbraio 2019, revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, affidato ad un unico motivo, per essere la sentenza impugnata – a suo avviso – affetta da errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa.

La Prefettura UTG di Brescia è rimasta intimata.

Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dell’art. 391-bis c.p.c., giusta il terzo comma, nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati al difensore delle parti ricorrenti.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.

Giova osservare che il motivo di revocazione per errore di fatto investe la statuizione relativa alla censura sulla produzione documentale ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione.

Si assume che l’errore si sostanzierebbe nella circostanza che l’errore di fatto denunciato da supposta mancanza di specifica produzione di documenti relativi alla prova della notificazione della sentenza impugnata è frutto di un errore casuale per non essere mai stata notificata alle ricorrenti da parte della Prefettura di Brescia la sentenza del Tribunale di Brescia.

Il Collegio ritiene che, in effetti, dalla prospettazione offerta dalle ricorrenti rapportata agli atti di causa, è emersa la possibile erronea percezione – con l’ordinanza qui impugnata – del fatto asserito come inesistente (la specifica prova della notificazione della sentenza impugnata a cura della controparte) riferito alla procedibilità del ricorso per cassazione quanto alle modalità di produzione della decisione de qua.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 442 del 2018) l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato, con la precisazione che l’errore in questione presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione (e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.

In definitiva, il proposto ricorso per revocazione – con il quale è stato dedotto un vizio dell’impugnata ordinanza n. 20399 del 2018, riconducibile prima facie ad una delle ipotesi enucleate nell’art. 395 c.p.c., n. 4) – non presenta profili evidenti di inammissibilità in rapporto alla natura dell’errore dedotto, che potrebbe in effetti preludere a un confronto fra l’affermazione contenuta nella ordinanza e gli atti del giudizio di cassazione, avuto riguardo al fatto che la esistenza di una specifica produzione documentale è subordinata al presupposto che vi sia stata notificazione della sentenza impugnata e menzionata nel ricorso definito con l’ordinanza di cui si chiede la revocazione e che, quindi, la trattazione dello stesso deve essere rimesso alla pubblica udienza della Sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione Seconda civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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