Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19075 del 28/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 07/03/2016, dep. 28/09/2016), n.19075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26985/2011 proposto da:

FAR SUD SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

MARTINI 14, presso lo studio dell’avvocato MARZIA PAOLELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO LOCONTE, giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 445/2010 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 20/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato STEFANO LOCONTE, che ha chiesto

raccoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società FAR SUD s.r.l. (di seguito, Società) impugna la sentenza n. 445/1/10 del 20.9.2010 con cui la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza n. 31/52/10 del 17.2.2010, già oggetto di ricorso per cassazione (n. 23276/10 RG).

In particolare, i giudici regionali hanno preliminarmente ritenuto l’inammissibilità e l’improponibilità dei motivi di revocazione proposti, sia perchè nessuno di essi integra l’ipotesi di errore sul fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, sia perchè, ai fini dei nn. 1), 2), 3), 5) e 6) della norma medesima, difetterebbe il presupposto della irrevocabilità della sentenza revocanda, stante la pendenza del termine lungo per la proposizione del ricorso per cassazione.

Nel merito delle censure sollevate, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto: a) che il mancato passaggio in giudicato della sentenza impugnata rendeva ammissibile la revocazione solo per errore di fatto, ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4; b) che l’incompatibilità del giudice tributario relatore della causa decisa con la menzionata sentenza n. 31/52/10 del 17.2.2010 avrebbe dovuto farsi valere mediante istanza di ricusazione, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c.; c) che la contestazione dell’ordinanza istruttoria integra, peraltro infondatamente, un errore di diritto censurabile con il ricorso per cassazione; d) che l’assunto per cui la Società avrebbe esibito ai verbalizzanti l’originale della fattura n. (OMISSIS), oltre ad essere inesatto alla luce del p.v.c. del 23.2.06, può al più integrare un errore di valutazione, non già un errore di fatto; e) che il rilievo per cui l’amministratore unico della società, R.F. sarebbe stato rinviato a giudizio per l’emissione di fatture simulate – con riguardo però ad altra società – non integra una erronea percezione della realtà, trattandosi di elemento indiziario discrezionalmente valutato dal collegio regionale; f) che tanto la valutazione circa l’anno di effettiva emissione della suddetta fattura ((OMISSIS)), quanto quella relativa alla data certa del contratto preliminare di compravendita del (OMISSIS), sarebbero a tutto voler concedere errori di valutazione, non già errori di fatto.

Al ricorso, affidato complessivamente a sette motivi, l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. deducendone in via preliminare l’inammissibilità, sia per non avere il ricorrente impugnato la statuizione pregiudiziale con cui la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto inammissibili i motivi di revocazione – limitandosi a riproporre le medesime argomentazioni di fatto già prospettate dinanzi al giudice della revocazione – sia per la non decisività delle questioni sollevate.

La ricorrente ha replicato depositando apposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si deducono, congiuntamente, la “Insufficiente ed illogica motivazione su fatti controversi e decisivi della causa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1. Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36”, per avere in più punti la C.T.R. “confuso le due società Immobilfin e Far Sud”.

1.1. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.

1.2. In primo luogo, esso veicola cumulativamente – ed inestricabilmente vizi di natura eterogenea (violazioni di legge e vizi motivazionali, errores in iudicando e in procedendo), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso ed il persistente orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 5471/08, 9470/08, 18202/08, 19443/11, 21611/13, 19959/14, 22404/14, 25982/14, 26018/14, 5964/15, 6735/16, 7656/16, 12926/16, 13729/16, 14257/16).

1.2. In secondo luogo, le contestazioni motivazionali presentano una incongruenza logica intrinseca, laddove vengono alternativamente censurate l’illogicità e la contraddittorietà (v. pag. 28 del ricorso) di una motivazione che si assume, allo stesso tempo, radicalmente omessa (v. pag. 30 del ricorso).

1.3. In ogni caso, la censura non appare meritevole di accoglimento, poichè la confusione tra i ruoli delle due società (Immobilfin e Far Sud s.r.l.) ai fini del versamento dell’acconto (con riguardo al punto 7 di pagina 5 della sentenza impugnata) ovvero della emissione della fattura (in riferimento al punto 11 di pag. 9 della sentenza medesima) risulta in tutta evidenza un mero lapsus calami, che non ha però inficiato la sostanza del tessuto motivazionale, tantomeno sino al punto di rendere assolutamente nulla la sentenza per “apparenza” della motivazione (come si deduce a pag. 31 del ricorso).

2. Il secondo mezzo censura la “Insufficiente, nonchè contraddittoria motivazione, con riferimento al motivo di revocazione avente ad oggetto l’errore di fatto circa l’omessa astensione di un membro del collegio, in quanto portatore di un interesse proprio e personale con riferimento al procedimento”.

2.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile per difetto di autosufficienza, con riguardo alla asserita circostanza per cui “la causa di astensione sarebbe venuta a conoscenza del Dott. R. solo in un momento successivo all’emissione della sentenza medesima, dunque solo in un momento successivo a quello in cui la causa di astensione del Giudice sarebbe potuta essere fatta valere in giudizio”.

2.2. In ogni caso, anche ad ammettere la veridicità di detta circostanza, ne resterebbe confermata la non riconducibilità della censura ad un errore di fatto.

Questa Corte al riguardo ha avuto occasione di affermare che l’incompatibilità del giudice non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, ma abilita la parte ad esercitare il potere di ricusazione, che essa ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione del giudice interessato, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. (Cass. nn. 16861/13, 3433/07), restando invece di per sè irrilevanti, ai fini della validità della decisione assunta, le situazioni d’incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo di essa (cfr. Cass. n. 20558/15, in tema di giudizio arbitrale).

3. Con il terzo motivo, si lamenta la “Omessa motivazione, con riferimento al motivo di revocazione avente ad oggetto l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, nella specie la documentazione acquisita a seguito dell’ordinanza di acquisizione di documentazione, n. 14/52/09 del 22 aprile 2009”, essendo stata prodotta dall’Ufficio la documentazione riguardante un processo penale a carico del sig. R., diverso da quello in contestazione, dunque documentazione “non solo errata con riferimento alla fattispecie de qua, in quanto assolutamente incoerente, con essa”, ma anche “completamente fuorviante”.

3.1. Il motivo, per come formulato di dubbia riconducibilità al n. 4) o al n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, è comunque infondato, in quanto la motivazione che si assume omessa risulta invece contenuta nel punto 12 di pag. 9 della sentenza impugnata.

4. Il quarto motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione dell’art. 395 c.p.c., con riferimento alla mancata produzione in giudizio dell’originale della fattura n. (OMISSIS)”, denunzia che in realtà detta fattura sarebbe stata acquisita dagli organi verificatori in sede di accesso presso la Immobilfin in data (OMISSIS), come riportato nel processo verbale del 24.2.2006 a carico della Società.

4.2. La censura è inammissibile, poichè, a prescindere dal fatto che dalle richiamate verbalizzazioni non si evince con certezza che ci si stesse riferendo proprio all’originale (e non ad una copia) della suddetta fattura, si tratta in realtà di una questione inserita nel più ampio contesto valutativo scaturito dalle numerose discrepanze emerse in ordine alla data ed all’annotazione della fattura medesima nella contabilità delle parti interessate.

5. Il quinto mezzo, rubricato “Art. 360 c.p.c.. comma 1, n. 3): violazione dell’art. 395 c.p.c. sulla inesatta percezione di quanto emerge dagli atti sonasti all’esame del giudice con riferimento all’ordinanza n. 14/52/09 del 22 aprile 2009”, ripropone in sostanza la censura motivazionale già sollevata con il terzo motivo, sia pure sotto il diverso profilo della violazione di legge.

5.1. Il motivo è inammissibile, sia per le ragioni già evidenziate, sia perchè esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, ai cui fini la contestata documentazione così acquisita non ha svolto un ruolo determinante.

6. Anche il sesto motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione dell’art. 395 c.p.c., con riferimento all’erronea percezione dell’anno di imposta di riferimento”, è del tutto inammissibile, poichè muove dal presupposto che dagli atti di causa risultasse “in maniera in equivoca” l’emissione della fattura da parte di Far Sud nell’anno di imposta (OMISSIS), quando in realtà detta circostanza era assolutamente equivoca, a fronte di altri dati che consentivano di ricondurre l’emissione all’anno di imposta (OMISSIS), proprio su questo aspetto essendosi del resto incentrato il lungo ed articolato contenzioso in esame.

7. Il settimo ed ultimo mezzo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione dell’art. 395 c.p.c., con riferimento al contratto preliminare di compravendita concluso tra le società Far Sud e Immobilfin”, attiene alla circostanza che l’esistenza e la veridicità di detto contratto, munito di data certa, sarebbe risultata da altre sentenze della C.T.P. di Napoli e della C.T.R. della Campania, nonchè del tribunale penale di Nola.

7.1. Il motivo è infondato, sia perchè delle sentenze di merito invocate non risulta attestato nemmeno il passaggio in giudicato, sia perchè, la valutazione delle stesse rientrava nei poteri del giudice d’appello, spettando in via esclusiva al giudice di merito “il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (ex multis, Cass. n. 742/15; in termini da ultimo, Cass. nn. 14264/16 e 10225/16). In effetti, si è ritenuto che persino il vizio di omissione o insufficienza della motivazione sussista solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, non anche da eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (ex plurimis, Cass. s.u. n. 24148/13; Cass. nn. 12779/15 e 12799/14).

12. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA