Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19075 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 19/09/2011), n.19075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22337-2007 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.F., DI.IR., B.M., T.

J., BE.MA.ST., tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio degli avvocati LEPORE

GAETANO, LEPORE MARIA CLAUDIA, che li rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO,

CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in calce alla

copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 38/2007 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 29/06/2007 R.G.N. 33/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO LELIO;

udito l’Avvocato LEPORE GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.M., T.J., Di.Ir., D. F. e Ba.Ma.St., hanno convenuto in giudizio l’Inps e l’Università degli studi di Trento, presso la quale erano in servizio a tempo indeterminato, prima come lettori di madrelingua poi come collaboratori ed esperti linguistici, proponendo una domanda di riconoscimento del loro diritto al trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito, dal 1 novembre 1998 al 31 luglio 2005, ossia del diritto alla progressione economica per classi e scatti biennali di anzianità, previsti dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 38 con condanna dei convenuti al pagamento delle relative differenze retributive. Essi hanno chiesto anche il riconoscimento del diritto al pagamento delle ore suppletive sulla base del parametro retributivo orario del ricercatore confermato a tempo definito, nei vari anni accademici di riferimento.

L’Università ha resistito eccependo, per ciò che ancora rileva, l’infondatezza della pretesa,sotto il profilo dell’an e del quantum.

L’INPS ha svolto difese analoghe.

Le domande, previo espletamento di c.t.u., sono state accolte e la sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Trento.

La Corte territoriale, per quanto ancora di rilievo,o ha osservato che la L. n. 63 del 2004, mirante ad adeguare l’ordinamento interno a quello comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia CE, proprio per tale finalità doveva essere applicata in luogo del contratto collettivo, pena la disapplicazione dei principi comunitari.

Circa le modalità di determinazione del quantum, il giudice di merito ha ritenuto corretta l’inclusione degli adeguamenti triennali della retribuzione, visto che in base alla cit. L. n. 63 del 2004, i collaboratori ed esperti linguistici hanno diritto, proporzionalmente all’impegno orario, al trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito. D’altra parte, l’equiparazione dei due trattamenti ai soli fini economici, non esclude l’operatività dei meccanismi di miglioramento automatico dello stipendio, ma pone solo un limite all’esercizio delle mansioni proprie dei docenti. Secondo la Corte, inoltre, doveva essere confermato anche il criterio di determinazione del compenso per le ore suppletive. Ciò perchè nei contratti individuali prodotti dalle parti, diversamente da quanto affermato dall’Università, era previsto un criterio di parametrazione del compenso, sempre calcolato dividendo la retribuzione annua versata per il numero di ore (500) stabilito come standard, ed il c.t.u. aveva solo ricalcolato il costo orario tenendo conto del medesimo divisore 500, ma aggiornando il dividendo in base alle previsioni della più volte cit. L. n. 63 del 2004.

L’Università degli Studi di Trento chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi, anche nei . Gli intimati resistono con controricorso. L’INPS ha depositato procura, intervenendo all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione e con falsa applicazione del D.L. n. 2 del 2004, art. 1 convertito in L. n. 63 del 2004, del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3 e della L. n. 334 del 1997, ritenuto legittimo il calcolo del c.t.u. nella definizione dei parametri retributivi da riconoscere per ciascun anno agli odierni resistenti.

Il motivo censura la pronunzia nella parte concernente il riconoscimento degli adeguamenti triennali della retribuzione, sostenendo che il miglioramento economico così attribuito sarebbe tipica conseguenza dello status di docente, che i lettori invece non posseggono, e sottolineando la differenza fra la qualificazione pubblicistica del rapporto dei ricercatori confermati e quella privatistica del rapporto dei collaboratori ed esperti linguistici.

Il motivo è infondato.

Non vi è dubbio che ai collaboratori linguistici dei quali il D.L. n. 120 del 1995, art. 4, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. n. 236 del 1995, ha consentito l’assunzione è stata garantita la conservazione dei diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti ma non anche l’esercizio della funzione docente, ma è del pari indubbio che, sia pure ai soli fini economici, per gli stessi è stata prevista l’equiparazione ai ricercatori confermati a tempo definito, ai sensi del D.L. n. 2 del 2004, art. 1 convertito con modificazioni nella L. n. 63 del 2004. La giurisprudenza ha quindi più volte ribadito che i lettori di madrelingua straniera delle Università degli studi, anche se divenuti collaboratori ed esperti linguistici, hanno diritto, quantomeno, ad un trattamento economico corrispondente a quello di ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli precedentemente goduti oppure proporzionati (ai sensi dell’art. 36 Cost.) alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. (Cass. 21856/2004, che in base a tale principio ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato qualsiasi trattamento economico nel periodo successivo al momento in cui i ricorrenti erano divenuti collaboratori ed esperti linguistici; conf. Cass. 5909/2005).

In particolare, dovendo i rapporti di lavoro instaurati con le università dai lettori di lingua straniera essere considerati come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza sin dall’inizio del primo contratto da ciascuno di essi stipulato con l’università, i titolari di tali rapporti i possano godere per il futuro dei riflessi, sia economici che in termini di carriera, connessi con l’anzianità di servizio già maturata fin dal primo contratto di lettorato ( Cass. 4051/2003). Poichè è innegabile il collegamento fra adeguamento retributivo e anzianità di servizio, la tesi sostenuta nel motivo non può essere accolta perchè non tiene conto della netta distinzione, che occorre fare riguardo agli ex lettori poi collaboratori linguistici, fra gli aspetti collegati alla funzione docente, non riconoscibile, e gli aspetti economici dei quali lo status di docente costituisce mero parametro.

Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione e/o con falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., ritenuto legittima, per il calcolo di quanto dovuto per la corresponsione delle ore suppletive l’applicazione della retribuzione oraria spettante al ricercatore confermato a tempo definito nei vari anni accademici.

Il motivo è inammissibile.

La parte ricorrente, a conclusione dell’illustrazione delle censure, chiede alla Corte, ex art. 366 bis c.p.c., di pronunziarsi sulla corretta applicazione dell’art. 1372 c.c., affermando il principio di diritto secondo cui gli accordi negoziali fra le parti sono vincolanti, sicchè la modifica ex post di uno degli elementi espressamente convenuti costituisce violazione del principio di autonomia negoziale riconosciuto alle parti contraenti.

Si tratta di un principio del tutto generico, completamente scollegato dalla fattispecie oggetto di controversia, con conseguente inammissibilità del motivo. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti in Euro 20,00 oltre ad Euro 3000 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali e dell’INPS in Euro 1000 per onorari; nonchè accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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