Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19075 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19075 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 3283-2017 proposto da:
GAMBARDELLA ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DEGLI AMMIRAGLI 46, presso lo studio dell’avvocato
GIANLUCA CAPUT°, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FEDERICO FEDELI;

– ricorrente contro
DOMPE FARMACEUTICI SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASSIMO LUPI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/07/2018

av-verso la sentenza n. 694/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 27/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.

che con sentenza del 27 luglio 2016, la Corte d’Appello di Milano,
confermava la decisione resa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo
dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da Enrico
Gambardella nei confronti della Dompè Farmaceutici S.p.A., avente ad
oggetto il pagamento a favore del primo, dirigente della Società che
aveva con la medesima concordato la risoluzione del rapporto alla data
del 30.11.2011, gli importi non corrisposti a titolo di retribuzione per il
mese di novembre 2011 e di indennità sostitutiva delle ferie non godute
per lo stesso mese;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
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concluso tra le parti il 3.11.2011 alcun impegno in tal senso per il
periodo compreso tra la stipula dell’accordo e la successiva data
convenuta per la cessazione del rapporto e non potendo derivare tale
impegno dal perdurare di fatto del rapporto medesimo sino alla data del
30.11.2011, per non aver il dirigente, nel frattempo trattenutosi per un
periodo di riposo all’estero, svolto alcuna attività lavorativa;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il Gambardella, affidando
l’impugnazione a tre motivi motivo, cui resiste, con controricorso, la
Società;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
Ric. 2017 n. 03283 sez. ML – ud. 18-04-2018
-2-

RILEVATO

che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;

CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2113 c.c., 410 c.p.c., 1321, 1324, 1326 e
1341 c.c. in una con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,

intervenuto tra le parti, sostenendo che l’obbligo retributivo fosse insito
nell’accordo, essendo la Società tenuta a remunerare a titolo di preavviso
le prestazioni di cui già prima della stipula dell’atto aveva ritenuto di non
avvalersi, accordo rimasto immutato tra le parti, sicché la mancata
corresponsione del relativo importo sarebbe frutto di iniziativa
unilaterale della Società da qualificarsi illegittima;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1230, 1965 e 2697 c.c. in una con il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente deduce
l’erroneità della lettura dell’atto transattivo operata dalla Corte
territoriale circa il carattere novativo dello stesso rispetto al comunicato
emesso dalla Società il 28.10.2011 in base al quale il rapporto sarebbe
cessato il 31.10.2011 con conseguente cessazione della prestazione
lavorativa del ricorrente;
che la violazione e falsa applicazione degli artt. 2722, 2733 e 2697
nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sono
prospettati nel terzo motivo in relazione al medesimo profilo del
carattere novativo dell’atto transattivo rispetto alle intese emergenti dal
precedente comunicato di cui l’atto successivo non recherebbe traccia
né troverebbe confenna in successive pattuizioni, restandone pertanto
preclusa la prova per testi;
che tutti i predetti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi,
possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi
Ric. 2017 n. 03283 sez. ML – ud. 18-04-2018
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imputa alla Corte territoriale il travisamento dell’accordo transattivo

innanzitutto inammissibili, in difetto di trascrizione nel ricorso de quo del
tenore dell’atto transattivo di cui è causa, che, non risulta, diversamente
da quanto dichiarato in calce al ricorso, neppure allegato allo stesso e
comunque infondati, dal momento che, riflettendo la transazione in
questione la risoluzione consensuale del rapporto, che esclude di per sé

lavorativa (fatto questo che la Corte territoriale ha assunto come
pacifico tra le parti senza che tale convincimento sia stato qui censurato)
non poteva che risultare da un’espressa pattuizione che, la Corte
territoriale, con affermazione, qui non fatta oggetto di impugnazione, ha
sostenuto non essere stata dal ricorrente neppure allegata;

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va
dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre spese
generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 aprile 2018
Il Presidente

ozposiIATO
Ric. 2017 n. 03283 sez. ML – ud. 18-04-2018
-4-

Roma,___

re: .LUG, 2015

Funziów-

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il diritto al preavviso, l’obbligo retributivo in assenza della prestazione

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