Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19075 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4692-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6514/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro D.G.V., impugnando la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello principale dalla stessa proposto, confermando la sentenza che aveva annullato l’accertamento redditometrico emesso per l’anno 2011, anche sul capo delle spese e così disattendendo pure l’appello incidentale proposto dal contribuente.

La CTR, per quel che qui importa, ha ritenuto che il contribuente avesse dimostrato la maggiore disponibilità data dal disinvestimento di titoli, nonchè il maggior reddito familiare, inoltre provando che la spesa di Euro 19.474,99 era stata sostenuta dalla Toro assicurazione, parimenti comprovando l’incremento del reddito disponibile proveniente dai fitti, debitamente dichiarati.

La parte intimata non si è costituita.

L’Agenzia delle entrate, con istanza del 13.2.20, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio avendo la parte contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e versato la prima rata del quantum dovuto.

Sulla base di tale istanza, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

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