Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19074 del 31/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15092/2016 proposto da:

R.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11883/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 23/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia avente ad origine l’impugnazione da parte di R.P.L. di avviso di accertamento portante maggiori IRAP ed IRPEF per l’anno di imposta 2007, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello, proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado, inammissibile perchè privo di motivi di impugnazione specifici.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione il contribuente affidandosi ad unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, laddove la C.T.R. campana aveva ritenuto l’appello inammissibile per mancanza di censure specifiche alla decisione impugnata mentre, nel caso in specie, l’impugnazione possedeva tutti i requisiti richiesti dal citato art. 53, avendo il contribuente contestato in maniera puntuale ed approfondita le valutazioni dell’ente impositore e dei verbalizzanti.

2. Il motivo appare fondato alla luce del principio reiteratamente affermato secondo cui “nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. E, pertanto, irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (v. Cass. n. 1224/2007; n. 7393/2011).

2.1.Questa Corte ha, anche di recente, ribadito che allorchè “il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza” ed “esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice”, la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 1200/2016; Cass. n.8185/15; Cass. n. 3200 del 18.2.2015; Cass. n. 14908/2014). In particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, il ricorso in appello deve contenere i “motivi specifici dell’impugnazione e non già nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che e un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064/12).

3. La sentenza impugnata si è discostata dai superiori principi per cui va cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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