Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19074 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 07/03/2016, dep. 28/09/2016), n.19074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23276/2010 proposto da:

FAR SUD SRL, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVAN BATTISTA

MARTINI 14, presso lo studio dell’avvocato MARZIA PAOLELLA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO LEONARDO DERAMO,

STEFANO LOCONTE, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO NOLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2010 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA,

depositata il 17/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato STEFANO LOCONTE, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società FAR SUD s.r.l. (di seguito, Società) impugna la sentenza n. 31/52/10 del 17.2.2010 con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, riformando la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli, ha dichiarato legittimo l’avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione Iva per l’anno di imposta (OMISSIS), con recupero a tassazione dell’imposta evasa di Euro 20.000.000,00 di cui alla fattura n. (OMISSIS), emessa per un’operazione ritenuta inesistente, relativa ad un acconto di cento milioni di Euro dovuto (ma mai versato) dalla controparte Immobilfin s.r.l. società avente compagine societaria pressochè identica alla contribuente – in forza del contratto preliminare di compravendita di cosa futura datato (OMISSIS), avente ad oggetto genericamente immobili di determinate caratteristiche, siti su tutto il territorio nazionale, che la promittente venditrice avrebbe dovuto acquisire e rivendere, con stipula del definitivo entro il (OMISSIS).

Detta fattura, che non era stata registrata nella contabilità della contribuente – la quale per l’anno (OMISSIS) si era avvalsa del c.d. condono tombale era stata invece annotata il 15.4.2003 nella contabilità della Immobilfin, sia pure con la diversa data di emissione del 31.3.2003, ed aveva consentito a quest’ultima società di fruire della corrispondente detrazione dell’Iva, senza che l’imposta fosse stata invece versata dalla Società all’erario.

In particolare i giudici regionali, ritenuta rituale la formulazione dei motivi d’appello, rilevavano: a) che la società contribuente aveva depositato tardivamente la documentazione di cui le era stata ordinata la produzione con ordinanza istruttoria del 19.1.2010; b) che essa non aveva mai prodotto l’originale della fattura n. (OMISSIS), nè l’aveva mai annotata nei propri registri contabili, come risultava dal p.v.c. del 23.3.2006; c) che pertanto, in mancanza di prova contraria, la fattura doveva ritenersi emessa il 31.3.(OMISSIS), come risultava dalla annotazione eseguita il 15.4.2003 nei registri contabili della Immobilfin, anche ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 1, u.p. (per cui la fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte); d) che la simulazione ipotizzata dall’Ufficio trovava riscontro nella mancanza di data certa del contratto preliminare (recante il timbro postale del 4.11.2002 solo nell’ultima pagina, non in quelle precedenti contenenti i patti significativi) e nel fatto che la Immobilfin aveva prodotto per l’anno di imposta (OMISSIS) ben quattro Mod.Unici, modificando continuamente i dati dichiarati e così alimentando il sospetto di manovre fraudolente tra cedente e cessionario; e) che l’oggetto della fattura riguardava un improbabile incarico di ricerca di immobili, da espletare in breve lasso di tempo, peraltro rimasto senza attuazione: f) che non risultava alcun movimento finanziario tra cedente e cessionario; g) che l’Iva portata a credito dalla cessionaria non era mai stata versata, con gravissimo danno all’erario; h) che infine “i domini economici dell’operazione (cioè coloro che detenevano il controllo di entrambe le società) erano le stesse persone – ed in particolare il R.F. – poi rinviate a giudizio per emissione di fatture simulate”.

Al ricorso, affidato ad undici motivi, l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, deducendone preliminarmente l’inammissibilità per difetto di interesse, poichè l’inapplicabilità del condono alitIva renderebbe indifferente l’emissione della fattura nell’anno (OMISSIS) o (OMISSIS), legittimando in ogni caso il recupero a tassazione da parte dell’erario.

La ricorrente ha prodotto memoria ex art. 378 c.p.c., successivamente depositato in cancelleria (solo in data 4.3.2016) ulteriore, copiosa, documentazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54”, denunzia l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel “collocare temporalmente l’emissione della fattura in contestazione nel periodo d’imposta (OMISSIS), in luogo dell’anno (OMISSIS)”, solo a causa della sua “avvenuta registrazione da parte di una terza società, la Immobilfin, in data 14/03/2003”, e dunque “non ritenendo utilizzabile la poderosa documentazione prodotta dalla Società”.

1.1. Il motivo è inammissibile, sia perchè trascura l’articolata motivazione resa sul punto dal giudice d’appello – non cogliendone, apparentemente, la portata complessiva – sia perchè, sotto la dalia veste formale di una censura in diritto, contesta in realtà la valutazione dei fatti e del materiale probatorio da parte del giudice di secondo grado, in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non può costituire uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio, essendo perciò inammissibile il ricorso che tenda a sollecitare una nuova valutazione di risultanze di fatto sulle quali il giudice d’appello abbia espresso opzioni “non condivise”, poichè spetta in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (ex plurimis, Cass. s.u. n. 7931/13; Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 959/15, 961/15, 962/15, 3396/15, 14233/15).

1.2. Nelle memorie conclusive, la Società contribuente replica anche alla eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione controricorrente, ribadendo, tra l’altro, che “la Società aveva aderito al condono tombale in riferimento all’anno di imposta (OMISSIS)”, e che “uno degli effetti del condono tombale è proprio quello di precludere attività accertative”.

1.3. In realtà, è esatto il rilievo dell’amministrazione, poichè l’inapplicabilità del condono tombale in materia di Iva risulta da un ormai consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale, trattandosi di tributo armonizzato, la norma condonistica è ritenuta incompatibile con l’ordinamento comunitario, in quanto comportante una rinuncia generale ed indiscriminata all’accertamento delle relative operazioni imponibili, tale da integrare un inadempimento agli obblighi che incombono sullo Stato italiano in forza dell’art. 2, n. 1, lett. a), c) e d), e degli artt. 193 – 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema d’imposta sul valore aggiunto, che hanno sostituito, dal 1 gennaio 2007, gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (CGUE 11 dicembre 2008, C-174/07). E’ stato anche precisato che l’inefficacia del condono si estende alle sanzioni connesse alle violazioni della disciplina concernente VIVA (CGUE 17 luglio 2008, C-132/06; Cass. nn. 19546/11; 22250/11; 27314/14).

1.4. Il rilevato contrasto con l’ordinamento comunitario comporta dunque l’obbligo, sia per il giudice che per l’amministrazione finanziaria, di non applicare le norme nazionali relative al suddetto condono, con conseguente “riespansione del potere accertativo dell’amministrazione finanziaria” (Corte cost. n. 247/11; Cass. s.u. nn. 3673-3677/10; Cass. nn. 24586-24587/10, 2915/13, 4858/15).

1.5. Tuttavia, la correlata eccezione di difetto di interesse all’impugnazione che ne deriverebbe in capo alla contribuente va disattesa, in quanto l’interesse della parte a coltivare la correzione di un accertamento ritenuto illegittimo resta fermo, quand’anche non ne possa far derivare, quale effetto riflesso, l’aspirata definizione condonistica; vanno perciò regolarmente esaminati i restanti motivi.

2. Il secondo, rubricato “art. 360, comma 1, n. 5 – Con riferimento alla mancata produzione dell’originale della fattura n. (OMISSIS)”, prospetta che i giudici regionali avrebbero “erroneamente fondato la propria decisione sull’assunto della mancata produzione da parte della Società dell’originale della fattura in contestazione”, quando la ragione della sua mancata produzione, “in sede di accesso mirato del (OMISSIS)”, risiedeva nel fatto che “la Società, precedentemente alla verifica in oggetto”, aveva “subito nel (OMISSIS) un’ulteriore verifica della Guardia di Finanza – Comando Nucleo Regionale di Polizia Tributaria, a seguito della quale tutta la documentazione amministrativa-contabile era stata cautelata presso il predetto Comando”.

2.1. La censura è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza in ordine alla circostanze addotte,. sia per la non decisività del fatto allegato, il quale sembra piuttosto integrare un eventuale vizio revocatorio, da veicolare però in altre forme. Quanto alle ulteriori deduzioni volte a dimostrare che, in occasione del successivo accesso mirato del (OMISSIS), i verbalizzanti avrebbero comunque acquisito l’originale della fattura in contestazione, esse non paiono comunque convincenti, poichè dalle relative verbalizzazioni – in parte trascritte non si evince con certezza che ci si stesse riferendo proprio all’originale (e non ad una copia) di detta fattura.

3. Con il terzo motivo, rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57”, si deduce che “nessuna contestazione relativa alla falsità della fattura in oggetto era stata precedentemente sollevata dall’amministrazione”, la quale non avrebbe potuto perciò sollevare la relativa eccezione, per la prima volta, in sede di gravame; d’altro canto, all’ordinanza istruttoria con cui i giudici regionali ne avevano ordinato la produzione, la Società non avrebbe potuto asseritamente ottemperare a causa del ritardo nel rilascio dell’originale della fattura da parte della Guardia di Finanza, cui la contribuente aveva proposto apposita istanza.

3.1. La censura è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza in ordine alle fasi precedenti il giudizio di appello, sia per non decisività della circostanza su cui si fonda, essendo preminente il rilievo della mancata risposta della parte alla sollecitazione istruttoria discrezionalmente disposta dal giudice d’appello, a fronte della quale non solo manca la prova della giustificazione fornita, ma non risulta nemmeno che la parte abbia ovviato al ritardo dovuto a cause indipendenti dalla propria volontà, come avrebbe potuto, mediante apposita istanza di rimessione in termini. In ogni caso, dagli atti di causa non emerge che si trattasse di vere e proprie “domande” (ovvero eccezioni) nuove, nè di “fatti” nuovi, bensì di questioni afferenti la valutazione circa la validità ed efficacia delle prove documentali già acquisite agli atti del giudizio.

4. Il quarto motivo, rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e falsa applicazione dell’art. 2220 c.c. – Con riferimento all’asserita inefficacia probatoria delle copie delle fatture”, sottolinea che la menzionata disposizione codicistica prescrive la conservazione delle “copie delle fatture”, e che la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, pur “avendo il giudice l’obbligo di disporre la produzione del documento in originale”, ove ne sia contestata la conformità.

4.1. La censura è inammissibile poichè non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, avendo chiaramente il giudice d’appello ordinato la produzione dell’originale della fattura in discussione a causa delle specifiche e significative discrepanze emerse in ordine alla data ed all’annotazione della stessa nella contabilità delle parti interessate.

5. Con il quinto mezzo, rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 6 – Con riferimento alla presunta emissione della fattura nel (OMISSIS)”, si sottolinea l’erroneità del richiamo al primo comma, ultima parte, dell’art. 21 cit., laddove dispone che “la fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte ovvero all’atto della sua trasmissione per via elettronica”, trattandosi di “norma residuale e di chiusura atta a stabilire la data di emissione della fattura solo in mancanza di altri elementi per desumerla”, mentre nel caso di specie la fattura in questione sarebbe stata emessa e consegnata alla data di stipula del contratto preliminare, ossia nel (OMISSIS); inoltre, la C.T.R. avrebbe fatto erroneo riferimento non alla data di consegna o spedizione della fattura, bensì a quella della sua registrazione da parte di Immobilfin (asseritamente “per un mero errore di digitazione”) e quindi nel (OMISSIS).

5.1. La censura è inammissibile, per difetto di autosufficienza su alcune circostanze allegate (come la data della consegna della fattura a Immobilfin, o il verificarsi di un mero errore materiale), ma anche infondata, perchè il giudice d’appello ha evidentemente applicato proprio la suddetta “norma residuale” in ragione dell’incertezza ingeneratasi sulla data della fattura, ed ha poi fatto ricorso all’unica data oggettivamente certa, ossia quella della sua registrazione da parte di Immobilfin.

6. Il sesto motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – Con riferimento alla mancanza di data certa del contratto preliminare di vendita”, censura il disconoscimento della validità del contratto preliminare, da parte della C.T.R., a causa della mancanza di valida data certa, quando invece, in occasione di una seconda verifica, la Immobilfin lo aveva esibito ai verificatori “senza che vi sia stata, agli atti, alcuna eccezione mossa dai funzionari in ordine alla certezza e validità della data”; inoltre, l’effettiva esistenza dell’operazione sarebbe stata stabilita da altre sentenze di merito rese, in sede tributaria e penale, nei confronti sia di Immobilfin che di Far Sud s.r.l..

6.1. La censura è inammissibile poichè afferente un aspetto non decisivo, in quanto la ritenuta inesistenza dell’operazione non risulta dipendere in via esclusiva ed assorbente dalla mancanza di data certa del contratto, specie se si considera che la prassi registra spesso un’apparente regolarità formale della documentazione utilizzata nelle operazioni inesistenti. Inoltre, delle sentenze di merito invocate, penali e tributarie, non è stato attestato nemmeno il passaggio in giudicato; rilievo, questo che vale anche per le sentenze ulteriormente citate a pag. 56 e 64 del ricorso, sempre a supporto della ritenuta esistenza dell’operazione oggetto di causa. Da ultimo, non può essere indubbiamente il termine ultimo fissato autonomamente dalle parti per la stipula del definitivo – nella specie il (OMISSIS) – a rendere certo che l’operazione sia stata posta in essere nel (OMISSIS), come dedotto a pag. 35 del ricorso.

7. Con il settimo mezzo, rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 32”, si contesta l’esercizio del potere istruttorio da parte della C.T.R., in quanto esercitatile solo in via integrativa, così come la successiva decisione fondata sulla mancata ottemperanza all’ordinanza da parte del contribuente, quando analogo ordine avrebbe potuto rivolgersi all’Ufficio, che, pur potendolo, quella documentazione non aveva spontaneamente prodotto.

7.1. La censura, per come formulata, è palesemente inammissibile, in quanto diretta a sindacare l’esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla legge al giudice tributario.

8. Anche l’ottavo motivo – rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – Con riferimento alla violazione del principio di correttezza a buona fede della pubblica amministrazione” – è palesemente inammissibile, poichè veicola sotto forma di censura motivazionale la pretesa violazione di principi giuridici, e comunque fa improprio riferimento agli esiti di diversi procedimenti penali, che la C.T.R. poteva anche non conoscere, in quanto successivi alla sua pronuncia (come per la sentenza di non luogo a procedere del 22 giugno 2010); in ogni caso, il mezzo rappresenta una inammissibile incursione nelle valutazioni di merito, come visto non consentite in sede di legittimità (v. punto 1.1).

9. Analoga conclusione vale per il nono mezzo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.”, con il quale si sostiene che “gli elementi indiziari” sui quali si fonda la decisione impugnata non sarebbero “nè precisi nè significativi nè, conseguentemente, concordanti”, ed anzi sarebbero “indiscutibilmente idonei a provare senza il benchè minimo dubbio la reale ed esistente operazione commerciale intercorsa nel periodo d’imposta (OMISSIS) tra la Società ed Immobilfin”.

9.1. Al di là dell’evidente apoditticità delle trascritte affermazioni, la censura non individua con esattezza la dedotta violazione delle regole in tema di riparto dell’onere probatorio, nè le specifiche ragioni della pretesa inconsistenza delle prove presuntive fornite dall’amministrazione e ritenute sufficienti ed idonee dal giudice di merito, ma dà luogo ad una completa rivisitazione degli elementi fattuali della vicenda già esaminati e valutati dal giudice d’appello, quando è pacifico che spetti in via esclusiva al giudice di merito “il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (ex multis, Cass. n. 742/15; in termini da ultimo, Cass. nn. 14264/16 e 10225/16). Ed è stato altresì chiarito che persino il vizio di omissione o insufficienza della motivazione è riscontrabile solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, non anche da eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (ex plurimis, Cass. s.u. n. 24148/13; Cass. nn. 12779/15 e 12799/14).

10. Con il decimo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 6 e art. 51 c.p.c.. Omessa astensione di un membro del collegio portatore di un interesse proprio e personale con riferimento al procedimento”, la ricorrente lamenta che un componente (nonchè relatore) del Collegio regionale non si sia astenuto, sebbene fosse coindagato, insieme al socio di maggioranza della Società, in un procedimento penale in ordine ai reati di cui agli artt. 319, 319-ter, 321, 323 e 326 c.p., art. 640 cpv. c.p., n. 1) e D.L. n. 152 del 1991, art. 7; circostanza di cui egli “era inequivocabilmente a conoscenza specie considerando che la Società nel (OMISSIS), dunque meno di due mesi prima dell’emissione dell’opposta sentenza sfavorevole, aveva subito una perquisizione volta ad appurare l’eventuale sussistenza di rapporti” tra i soggetti coinvolti, mentre, al contrario, la Società non sarebbe stata nelle condizioni di esercitare tempestivamente il potere di ricusazione del giudice, essendo asseritamente venuta “a conoscenza del procedimento penale solo dopo l’emissione della sentenza, grazie alla notizia fornita” all’amministratore unico proprio dal socio coindagato.

10.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non rivolto a censurare direttamente la sentenza – come i restanti motivi – ma ad inferire che il suo esito sfavorevole per la contribuente sia stato determinato non già dalla fondatezza dei rilievi dell’amministrazione finanziaria, bensì dall’interesse, sia del giudice relatore coindagato, sia degli altri componenti del collegio non indagati, a dimostrare surrettiziamente l’inesistenza di collegamenti “idonei a creare delle turbative nei procedimenti in corso”.

10.2. In realtà, l’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 1), (cui fa rinvio il successivo art. 52), impone al giudice l’obbligo di astenersi (al quale corrisponde specularmente il diritto della parte di ricusarlo) qualora egli “ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto”, sicchè è evidente che debba trattarsi di un interesse diretto nella causa, non già di un interesse indiretto alla sua definizione in un senso o nell’altro. Ciò comporta anche la non rilevanza, nel presente giudizio, di un ipotetico profilo di incostituzionalità della norma in questione, non riscontrandosi nel caso di specie quell’interesse diretto che essa presuppone. Del resto, alla parte sarebbe stato comunque possibile proporre domanda di revocazione per dolo del giudice, a testimonianza dell’esistenza, nell’ordinamento, di ulteriori strumenti idonei a salvaguardare il diritto di difesa costituzionalmente protetto.

10.3. Va comunque richiamato l’orientamento di questa Corte in base al quale l’incompatibilità del giudice non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, ma abilita la parte ad esercitare il potere di ricusazione, che essa ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione del giudice interessato, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. (Cass. nn. 16861/13, 3433/07), restando invece di per sè irrilevanti, ai fini della validità della decisione assunta, le situazioni d’incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo di essa (cfr. Cass. n. 20558/15, in tema di giudizio arbitrale).

11. Con l’undicesimo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53”, si deduce infine l’omessa pronuncia della C.T.R. sull’eccezione di “inammissibilità dell’atto di appello per carenza e genericità dei motivi”.

11.1. A prescindere dai profili di inammissibilità della censura (difetto di autosufficienza; proposizione come error in iudicando piuttosto che in procedendo), la stessa risulta palesemente infondata, poichè dalla lettura della sentenza emerge chiaramente che il giudice d’appello si è in realtà pronunciato al riguardo, statuendo espressamente “che l’atto di appello, contrariamente a quanto affermato dall’appellata, è da ritenersi correttamente formulato, in quanto contiene in maniera chiara e dettagliata tutti i motivi di opposizione alla impugnata sentenza”.

12. In conclusione, tutti i motivi di ricorso vanno respinti, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 38.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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