Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19074 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19074 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 2338-2017 proposto da:
NARDUCCI GUIDO, LAMARI CLAUDIO, COSCIONE
GENNARO, NAPPA LUCIA, VICCHIONE CARMINE,
elettivamente domiciliati in ROMA, \T\ DEL VIMINAIT, n.38,
prC55() SLNA.DI., rappresentati e difesi dall’avvocato SAIN ATORI
CRISCI;

– ricorrenti contro
COMUNI DI N.\POLI, in persona del Sindaco e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
L. DINZA n.50/A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO M:\RL\

– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/07/2018

avverso la sentenza n. 4468/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 14/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott.

mcoLA

MARINI,*

che con sentenza del 14 luglio 2016, la Corte d’Appello di
Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, e
rigettava la domanda proposta da Guido Narducci, Claudio
Lamari, Gennaro Coscione, Lucia Nappa e Carmine Vecchione
nei confronti del Comune di Napoli, avente ad oggetto il
riconoscimento del diritto alla maggiore retribuzione per
l’attività lavorativa prestata, a far data dal marzo 2004, secondo
modalità difformi da quanto previsto all’art. 36 del Regolamento
del Corpo della Polizia Municipale di Napoli, cui tutti
appartengono o, in subordine, previo accertamento dell’illiceità
della condotta datoriale, al risarcimento dei danni conseguenti
da determinarsi anche in via equitativa;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto insussistente l’illecito denunciato e la conseguente
pretesa risarcitoria;
che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari
attori, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste,
con controricorso, il Comune;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che i ricorrenti hanno poi presentato memoria;
CONSIDERATO

Ric. 2017 n. 02338 sez. ML – ud. 17-04-2018
-2-

RILEVATO

che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputano alla
Corte territoriale di aver travisato il

thema decidendum

pronunciandosi su una fattispecie diversa da quella oggetto del
gravame;

applicazione dell’art. 36 del Regolamento del Corpo della Polizia
Municipale di Napoli e dell’art. 22 del CCNL 14.9.2000 per il
comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, i ricorrenti da
un lato lamentano l’omessa valutazione da parte della Corte
territoriale dell’invocata norma regolamentare, dall’altro
imputano alla Corte medesima l’erronea interpretazione della
medesima norma, citando anche un passo della motivazione che
non trova riscontro nel testo della sentenza impugnata;
che la medesima censura pedissequamente ritrascritta è
prospettata nel terzo motivo sotto il profilo del vizio di omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio;
che il medesimo vizio di omesso esame di un fatto decisivo per
il giudizio è dedotto nel quarto motivo in relazione all’assenza di
motivazione circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori
richiesti;
che l’impugnazione proposta, essenzialmente incentrata sulla
denuncia del travisamento del thema decidendum da parte della
Corte territoriale, che si sostiene essersi pronunziata su una
fattispecie diversa da quella oggetto del gravame, risulta
impostata in termini tali da indurre a ritenerne nel suo
complesso l’inammissibilità, dal momento che, in luogo della
nullità della sentenza, si deduce, con il primo e terzo motivo, il
vizio di omesso esame di una quaestio facti che non risulta
identificata – e a ben vedere neppure allegata se si ha riguardo
al profilo della prospettazione di un danno risarcibile Ric. 2017 n. 02338 sez. ML – ud. 17-04-2018
-3-

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa

insistendo piuttosto i ricorrenti sulla

quaestio iuris

della

violazione dell’art. 36 del Regolamento del Corpo della Polizia
Municipale di Napoli (tra l’altro atto di natura propriamente
amministrativa), di cui, per di più, nel secondo motivo,
inopinatamente ed in contrasto con la descritta impostazione

interpretazione sulla base del richiamo di un passaggio
motivazionale ripreso da una sentenza evidentemente diversa
da quella impugnata, che si pone quale ulteriore motivo di
inammissibilità, come inammissibile per la evidente genericità,
data dall’omesso richiamo alle istanze istruttorie che si assume
di aver formulato, si appalesa il quarto motivo.
che, pertanto conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso
va dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro
3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 aprile 2018

Il Presidente

dell’impugnazione, si imputa alla Corte territoriale una errata

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