Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19074 del 16/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 16/07/2019), n.19074
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23328-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA D’ARACOELI 1, presso lo
STUDIO LEGALE MAISTO E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli
avvocati MAISTO GUGLIELMO, CERRATO MARCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 279/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 24/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI
PIERPAOLO.
Fatto
RILEVATO
Che:
– Con sentenza n. 279/18/2018 depositata in data 24 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 6797/24/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso della Italiana Assicurazioni Spa contro l’atto di contestazione IVA 2006 con riferimento alle commissioni di delega nell’ambito di diversi rapporti di coassicurazione stipulati con altre compagnie;
– La CTR riteneva in particolare di condividere la pronuncia gravata e, richiamando giurisprudenza la sentenza della Cassazione n. 22429/2016, rigettava l’appello ritenendo non condivisibile la prospettazione della contribuente di estraneità dell’assicurato alle prestazioni cui si correlano, nel rapporto interno tra i coassicuratori, le commissioni di delega oggetto della ripresa e, comunque, affermando l’unicità dell’operazione economica assicurativa in cui andavano ricomprese le commissioni di delega per un rapporto di strumentalità;
– Avverso la decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, cui la contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, la contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018;
– Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.
P.Q.M.
letto il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136, rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019