Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19074 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4607-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.N., T.D., T.M.G.,

T.G., T.V., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6912/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agente della Riscossione Equitalia Sud SpA ha notificato al Sig. T.S. la cartella di pagamento con cui l’Amministrazione Finanziaria chiedeva la restituzione delle somme erroneamente erogate a titolo di rimborso per le somme indebitamente trattenute sugli importi pensionistici ricevuti dall’INPS.

La cartella veniva impugnata dagli eredi del Sig. T. – S.N., T.D., T.M.G., T.G. e T.V. – nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud S.P.A..

Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo corretto che al de cuius, vittima del dovere, spettassero i benefici previsti per le vittime del terrorismo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43, stante l’equiparazione delle due categorie.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello alla CTR Campania, ma non notificava il ricorso alla società Equitalia Sud S.P.A..

La CTR, con ordinanza n. 278/2018 del 06/02/2018, onerava l’appellante di integrare il contraddittorio anche nei confronti della suddetta società, nel termine perentorio di gg. 30.

Tale adempimento processuale non veniva osservato dalla parte appellante.

La CTR, successivamente, con la sentenza in epigrafe ha dichiarato improcedibile l’appello. Secondo la CTR nel caso di specie si verteva in ipotesi di litisconsorzio processuale, sicchè la mancata notifica dell’impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti determinava la necessità per il giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio; tale indispensabile adempimento processuale non risultava essere stato osservato dall’appellante, il quale non aveva nemmeno addotto delle giustificazioni in proposito.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, affidato ad un unico motivo.

Le parte intimate non si sono costituite.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 332 c.p.c..

Secondo la ricorrente la CTR avrebbe errato nel ritenere sussistente il litisconsorzio processuale, essendo il concessionario estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti. Pertanto l’Ufficio non avrebbe avuto l’obbligo di integrare il contraddittorio, anche perchè erano trascorsi i termini per la proposizione dell’impugnazione da parte dell’Equitalia Sud SpA.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo cui l’appello dev’essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili. Ne consegue che ove l’appello abbia unicamente ad oggetto solo l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la sua mancata proposizione nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti (v. Cass. 25588/17).

In linea con quanto detto va poi rilevato che l’appello dell’Ufficio concerneva unicamente le ragioni del diniego del rimborso, avendo l’Amministrazione finanziaria impugnato la sentenza di primo grado sotto il profilo dell’erroneità della decisione in punto di carenza dei presupposti del diritto alla restituzione delle imposte versate dal contribuente invece ritenuti esistenti dalla CTP. La controversia verteva, quindi, sulla sussistenza dell’obbligazione tributarla (tra Ente impositore e contribuente) sottostante la cartella, a cui il concessionario è estraneo.

Il litisconsorzio necessario è stato, infatti, da questa Corte, espressamente escluso nel caso in cui l’impugnativa della cartella esattoriale si fondi sulla contestazione della sussistenza del credito ivi recato, affermandosi che: “In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore (nella specie l’Agenzia delle Entrate) quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento” (cfr. Cass. n. 8613/11; Cass. n. 20142/2014).

Da quanto sopra esposto discende che la CTR ha errato nel considerare sussistente nel caso di specie un’ipotesi di litisconsorzio necessario e, quindi, nel pronunciare declaratoria di improcedibilità dell’appello per mancata integrazione del contraddittorio.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

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