Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19073 del 31/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/07/2017), n. 19073
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14576/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. ROSAZZA
32, presso lo studio dell’avvocato UGO LUCA SAVIO DE LUCA,
rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA LORENZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2715/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA – SEZIONE DISTACCATA DI LECCE, depositata il
14/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento portante maggiore IRPEF relativa all’annualità 2004 ed emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado (integralmente favorevole al contribuente), rilevando che quest’ultimo aveva prodotto documentazione idonea a giustificare il maggior reddito.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso – prospettante violazione di legge per avere la C.T.R. ritenuto che il contribuente fosse onerato solo di provare la mera disponibilità di redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte – è manifestamente fondato alla luce dei recenti arresti in materia di questa Corte.
2. Questa Corte (cfr. Cass. n. 8995/2014; n. 22944/2015), infatti, ha avuto modo di chiarire che “la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. E’ peraltro appena il caso di aggiungere che la prova documentale richiesta dalla norma in esame non risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame (quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente)”.
3. Nella specie, i Giudici di merito si sono discostati da detti principi laddove hanno omesso ogni valutazione sulla “durata” della disponibilità reddituale alla data dell’effettuazione delle spese.
4. Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese processualii alla C.T.R. della Puglia, dovendosi ritenere il secondo motivo assorbito.
PQM
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017