Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19073 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 07/03/2016, dep. 28/09/2016), n.19073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8391/2010 proposto da:

INTERNET COPY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIANTURCO 11, rappresentato e

difeso dall’Avvocato RITA COLLELUORI, giusta delega in calce,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA E GIANTURCO 11, presso lo

studio dell’avvocato RITA COLLELUORI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE UFFICIO MILANO (OMISSIS), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2009 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 20/07/2009;

Preliminarmente il Relatore fa presente che le copie regolamentari

non sono complete;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato RITA COLLELUORI, che si rimette

alla Corte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società “Internet&Copy s.r.l.” impugna la sentenza n. 92/13/09 del 22/420/7/2009 con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, accogliendo l’appello dell’Ufficio, ha dichiarato legittimo l’avviso di diniego del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, a causa del ritardato pagamento dell’ultima rata prevista.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo si denunzia la “violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis e succ. mod. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che anche il tardivo versamento di una sola rata del condono ex art. 9-bis cit. determini la perdita del beneficio, mentre secondo una corretta interpretazione della norma il beneficio condonistico si perfezionerebbe semplicemente con la presentazione della dichiarazione integrativa, pur restando “ovviamente fermo l’obbligo dell’integrale versamento di quanto previsto dalla norma recante il condono, avvenuto – sebbene in ritardo – nel caso di specie”.

2. Il motivo è palesemente infondato.

3. Invero, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio – che costituisce ormai ius receptum di questa Corte – per cui al condono tributario previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, in quanto avente struttura e funzione (c.d. condono demenziale) diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della medesima legge (c.d. condono premiale), non si applicano analogicamente le disposizioni che ne ammettono l’efficacia anche in assenza di adempimento integrale, sicchè, in caso di mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima, il condono si intende non perfezionato (v., ex multis, Cass. nn. 15429, 10583, 7852, 3763, 1003, 973, 420 del 2015; nn. 21460 del 2014; n. 26933 del 2013; n. 21364 del 2012; n. 19546 del 2011; n. 20745 del 2010; cfr. ord. nn. 11512 del 2015, 24464 del 2014 e 10650 del 2013).

5. In altri termini, non richiedendo un’attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, questo tipo di condono non comporta alcuna incertezza in ordine al quantum dovuto dal contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale, poichè esso coincide con l’ammontare dallo stesso indicato nella dichiarazione integrativa presentata in base della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, comma 3, maggiorato degli interessi di cui al successivo comma 4; pertanto, in ipotesi di pagamento rateale, il condono si perfeziona – e produce la definizione della lite pendente – solo con l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate dovute, in difetto restando legittimata l’Amministrazione finanziaria al recupero della originaria imposta dovuta (cfr. anche Cass. nn. 10309/13, 22541/12, 17396/10, 12410/07, 22788/06, 6370/06).

6. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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