Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19073 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19073 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 21850-2017 proposto da:

HAI,D1′,11 A131)01:11.1′., elettivamente domiciliato in ROMA piazza
(‘,avuto – presso la Cancelleria della (:()tie di C5issazione, rappresentato e
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– ricorrente –

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intimato

avverso la sentenza n. -1-18/2017 della CORTI I D’A 1111 J,0 di
I:AQUI I ..\ , depositata il 22/03/2017;

Data pubblicazione: 18/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/07/2018 dal Presidente relatore 1)ott.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1001 del
2017 (pubblicata il 12 aprile 2017), ha dichiarato inammissibile
l’appello del sig. Baldeh Abdoulie, cittadino del Gambia,
avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città del 23
maggio 2016, resa ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., e
comunicata in pari data, perché proposta con citazione anziché
con ricorso e, benché notificato nel termine di trenta giorni
previsto dalla legge, tardivamente depositato in data 24 giugno
2016.
Il ricorrente assume (con unico mezzo) la violazione degli artt.
339 e 702-quater cod. proc. civ. in quanto, la proposizione
dell’appello era stato correttamente effettuata con citazione nel
termine di legge (trenta giorni), come affermato da questa
Corte con l’ordinanza n. 17420 del 2017.
la
proposta
di definizione della
Il Collegio condivide
controversia notificata alle parti costituite nel presente
procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni
adesive, da parte del ricorrente.
Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato, secondo
quanto affermato da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 17420 del
2017 e 23938 del 2017 [L’appello, proposto ex art. 702quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della
volta al riconoscimento della protezione
domanda
internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con
ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 142 del
2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui
all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i
tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo
grado, sicché la tempestività del gravame va verificata
calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data
di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata].
All’accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue la
cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte
L’Aquila, che deciderà nuovamente della
d’appello di
controversia, anche in ordine alle spese di questa fase, in
diversa composizione.
PQM
La Corte,

Ric. 2017 n. 21850 sez. M1 – ud. 12-07-2018

-2-

FRAN(TSCO :\1\:”FONIO GVNOVP.SL,

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di
L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Ca era di consiglio della 6-1 ,
sezione civile, il 12 luglio 2018.
Il Presid nte .st.
Francesco A *nto enovese

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