Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19073 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3377-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ape legis;

– ricorrente –

contro

E.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE

120, presso lo studio dell’avvocato VIPSANIA ANDREICICH, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7933/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro E.C., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la decisione resa dalla CTP di Roma che aveva annullato l’avviso di accertamento catastale emesso nei confronti della E. con riguardo ad immobile ricadente nel territorio comunale di Roma. La CTR ha ritenuto infondato l’appello, in quanto l’avviso di accertamento impugnato non risultava adeguatamente motivato, limitandosi a dare conto solo della sussistenza dei presupposti per la revisione catastale. Il giudice d’appello ha inoltre sostenuto che l’Ufficio, nel corso del giudizio, non poteva limitarsi ad evocare i presupposti di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ma doveva motivare in concreto controdeducendo alle obiezioni del contribuente.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

La ricorrente lamenta, con il primo ed unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La sentenza d’appello avrebbe errato nel ritenere non motivato l’avviso di accertamento, in considerazione del fatto che l’avviso di variazione catastale ha indicato le fonti normative dalle quali ha tratto impulso l’attività dell’Ufficio, ha esplicitato i valori medi di mercato e catastali delle microzone interessate dalle attività revisionali e ha specificato i caratteri posizionali dell’immobile.

Preliminarmente, l’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione avanzata nel controricorso è infondata, risultando prodotta nel fascicolo della ricorrente la sentenza della CTR con timbro in entrata presso l’Agenzia delle entrate in data 21.11.2018, conformemente alla possibilità riconosciuta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, di consegna diretta – cfr. Cass. n. 4616/2018-.

Ciò posto, il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte si è andata consolidando nel senso che, qualora si proceda alla revisione parziale del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’amministrazione deve specificare in modo chiaro le ragioni della modifica nell’avviso di accertamento. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la motivazione deve possedere il requisito del rigore dovendo essere, nella specie, completa, specifica e razionale (Cass. n. 22671/2019, proprio con riferimento ad un atto di classamento relativo al Comune di Roma).

E’ stato, inoltre, affermato che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la “causa petendi” giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare e, preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (cfr. Cass. cit. n. 22671/2019).

Non può, pertanto, ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in t e. sintetici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati (cfr. Cass. n. 11577 del 2019; n. 361 del 2019; n. 10403 del 2019; n. 16368 del 2018; n. 22900 del 2017; n. 3156 del 2015).

L’atto di accertamento deve indicare le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura. Soltanto in questo modo il contribuente può ritenersi posto nella condizione di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima anche al fine, eventualmente, di contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335.

Questa Corte ha infatti precisato che “in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonchè ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento (Cass. n. 31829 del 2018).

L’Ufficio, nel ricorso per cassazione, ha dichiarato di aver indicato le fonti normative da cui ha tratto impulso la sua attività (nella specie, provvedimento direttoriale attuativo del 16 febbraio 2005, le delibere comunali, la determina direttoriale del 30 novembre 2010 nonchè le norme generali), i valori medi di mercato e catastali ed infine i caratteri posizionali dell’immobile che giustificavano solo l’attribuzione di una diversa classe per le unità immobiliari oggetto di riclassamento. Deve, pertanto, rilevarsi l’insussistenza delle indicazioni con riferimento ai parametri e ai criteri adottati per la revisione catastale dell’immobile qui oggetto di accertamento.

Orbene, la motivazione fornita dall’Ufficio non presenta i criteri richiesti dal prevalente orientamento giurisprudenziale in materia e la sentenza qui oggetto di esame che si è posta in sintonia con tale affermazione non risulta quindi criticabile.

Sulla base dei principi appena espressi, deve quindi ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dai vizi prospettati dall’Agenzia, sicchè il ricorso va rigettato. Difatti, il giudice d’appello ha correttamente ritenuto non sussistenti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza ed idonei a ritenere debitamente motivato l’avviso di accertamento.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato, ricorrendo congrue ragioni per la compensazione delle spese del giudizio in relazione al recente formarsi della giurisprudenza di questa Corte in ordine a contenzioso omologo a quello odierno.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

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