Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19073 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. II, 06/07/2021, (ud. 08/01/2021, dep. 06/07/2021), n.19073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21480/2016 proposto da:

A.G.G., titolare dell’impresa individuale

AUTOTRASPORTI A.G.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SOGLIANO 70, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

AMETRANO, rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO BATTISTA

BERETTA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.V.I. DIESEL S.P.A., che ha incorporato per fusione CONTINENTAL

TRUCKS S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.PAOLUCCI DE’

CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MARZANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO MAGGIONI, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3083/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2021 dal Presidente Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato GIUSEPPE AMETRANO, giusta delega orale dell’Avvocato

EMILIO BATTISTA BERETTA, difensore del ricorrente, che ha chiesto di

riportarsi agli atti depositati e insiste per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato STEFANO MARZANO, giusta delega scritta dell’Avvocato

RICCARDO MAGGIONI, che ha chiesto di riportarsi agli atti

depositati.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G.G., cessionario delle azioni di garanzia verso la venditrice Continental Trucks s.p.a., in quanto utilizzatore in leasing di un veicolo industriale, lamentava al momento dell’offerta di consegna, nel settembre del 2002, l’esistenza di difetti (fori nel telo di copertura del cassone, che aveva una misura non compatibile con quelle della centina), di cui chiedeva ed otteneva l’eliminazione. Avvenuta la quale ad opera della società venditrice, riceveva la consegna del mezzo nel giungo del 2003.

Con citazione notificata il 17.9.2007 A.G.G., lamentando che le riparazioni avevano comportato un ritardo nella consegna del veicolo e un conseguente danno per i costi di noleggio d’un mezzo sostitutivo, conveniva in giudizio la Continental Trucks s.p.a. innanzi al Tribunale di Milano per ottenerne la condanna al risarcimento.

Nel resistere in giudizio la società sollevava l’eccezione di prescrizione dell’azione, che il Tribunale accoglieva rigettando la domanda con sentenza n. 12143/10.

L’appello proposto da A.G.G. era respinto dalla Corte distrettuale di Milano con sentenza n. 3083/15 del 15.7.2015.

Osservava detta Corte che sebbene all’acquirente competa, oltre alla garanzia edilizia degli artt. 1490 c.c. e segg., anche il rimedio generale contro l’inadempimento del contratto, nello specifico l’attore non aveva dedotto la violazione dell’obbligo di consegna entro un dato termine, nè allegato che quest’ultimo fosse stato pattuito. Pertanto, l’omessa allegazione di un termine di consegna o, comunque, di un tempo entro cui questa sarebbe dovuta avvenire, era di per sè elemento che non poteva qualificare la domanda risarcitoria come fondata sul mero ritardo di consegna. Il quale ultimo era stato prospettato, dunque, quale conseguenza del tempo occorso per le riparazioni conseguenti ai vizi del bene venduto, e così quale ritardo nel conseguirne la disponibilità. Così prospettata, concludeva la Corte d’appello, l’azione ex art. 1494 c.c., di risarcimento dei danni conseguenti a difetti della cosa doveva ritenersi soggetta al medesimo termine di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., nella specie spirato prima della notifica della citazione, poichè tra il primo (15.1.2004) ed il secondo (29.12.2005) atto stragiudiziale d’interruzione era decorso più di un anno.

Quanto all’avvenuta eliminazione dei vizi, anche a voler ritenere (cosa che la Corte mostrava di escludere) che la riparazione effettuata dal venditore avesse implicato il riconoscimento del vizio, il carattere aggiuntivo e non sostitutivo di tale obbligazione rispetto a quelle oggetto della garanzia legale, secondo l’insegnamento di Cass. S.U. n. 13294/05, comportava che una volta eliminati i difetti veniva meno l’esigenza di non ostacolare il conseguimento del risultato che il compratore aveva diritto di ottenere, per cui la prescrizione riprendeva a decorrere secondo il termine originario stabilito dall’art. 1495 c.c..

Osservava, infine, la Corte d’appello, su ulteriore motivo di gravame, che neppure poteva configurarsi una fattispecie di consegna aliud pro alio, in quanto i difetti allegati (presenza di alcuni fori nella centina e nel telone, nonchè misura di quest’ultimo asseritamente non corrispondente a quella della centina e del veicolo) non determinavano nè una differenza di genere nè un’alterità tra il bene originariamente consegnato e quello richiesto, tant’è che lo stesso bene, una volta riparato, era poi entrato nella disponibilità dell’utilizzatore. Inoltre, i difetti che erano stati lamentati concernevano un accessorio dell’autocarro deputato alla sola protezione del carico dalle intemperie.

Avverso detta sentenza A.G.G. propone ricorso affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la C.A.V.I. Diesel s.p.a., società incorporante la Continental Truck s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la falsa applicazione degli artt. 1490 e 1494 c.c., in rapporto al tema della qualificazione della domanda, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, consistito nel ritardo con cui il veicolo è stato consegnato all’utilizzatore. Sostiene parte ricorrente che tale domanda non è causalmente ricollegabile a vizi o difetti del bene venduto, ma al ritardo con il quale quest’ultimo fu effettivamente consegnato in conformità alle pattuizioni; e che al di fuori dei fatti che conducono alla garanzia per vizi e difetti, gli altri inadempimenti del venditore danno luogo ad un’ordinaria responsabilità da inadempimento, regolata in tutto e per tutto dal diritto comune. Nel non aver considerato ciò, prosegue parte ricorrente, risiede l’errore della Corte territoriale, lì dove ha ricondotto l’azione esercitata nell’ambito applicativo degli artt. 1490 c.c. e segg..

2. – Col secondo mezzo è dedotta, sempre in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la falsa applicazione dell’art. 1495 c.c., nel provvedere sull’eccezione di prescrizione dell’azione. Oltre che per effetto dell’erronea qualificazione della domanda, la Corte distrettuale ha errato nell’accogliere l’eccezione di prescrizione, affermando che non vi sarebbe stata prova del tacito riconoscimento del vizio nell’effettuare le richieste riparazioni. Conclusione, questa, che è smentita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l’impegno del venditore di eliminare i vizi della res vendila, abbia o non abbia natura novativa dell’obbligazione, determina l’applicazione del termine decennale di prescrizione non solo nel caso di azione redibitoria o aestimatoria, ma anche nell’ipotesi in cui sia esercitata l’azione di esatto adempimento. La sentenza impugnata, prosegue il motivo, ha invece stravolto il significato di tale costante giurisprudenza, rivolgendola contro il compratore, nel senso che questi viene momentaneamente svincolato dalla prescrizione annuale per le azioni di garanzia, ma – salvo novazione – vede comunque soggetto alla prescrizione annuale il proprio diritto al risarcimento del dannò.

3. – Il terzo motivo lamenta, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, costituito dalla presenza di difetti nel veicolo originariamente offerto in consegna. Secondo la Corte d’appello non vi sarebbe stato riconoscimento tacito del vizio, in quanto l’attore non avrebbe provato in alcun modo la presenza di difetti al momento della prima offerta di consegna dell’autocarro. Al contrario, prosegue il motivo, l’attore ha dedotto in tutti gli atti difensivi l’esistenza di vizi del (telone del) veicolo e l’impegno di eliminarli, preso e portato a termine dalla società. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, ritenere assunta per fatta concludentia l’obbligazione relativa, sottraendola al termine di prescrizione o di decadenza di cui all’art. 1495 c.c..

La Corte milanese, inoltre, non ha in alcun modo esaminato la documentazione prodotta e le prove testimoniali assunte (l’una e le altre debitamente e dettagliatamente specificate nel motivo: n.d.r.) a dimostrazione, appunto, di quanto sopra era stato dedotto dalla parte attrice.

4. – Col quarto motivo si espone, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218,1325,1453,1490,1492,1493,1495,1496 e 1497 c.c., in relazione alla disciplina della vendita alluci pro alio. Osserva parte ricorrente, subordinatamente all’accoglimento dei motivi precedenti, che la Corte territoriale ha respinto tale prospettazione attorea, assumendo sia che non sussisteva differenza di genus e di alterità tra il bene originariamente consegnato e quello richiesto nell’ordine d’acquisto, tant’è che quello stesso autocarro, una volta riparato, entrò nella disponibilità dell’acquirente; sia che i difetti lamentati riguardavano un accessorio del veicolo, e non quest’ultimo in sè considerato. Tale interpretazione restrittiva della dazione alluci pro alio, sostiene parte ricorrente, non può essere condivisa, perchè da un lato esclude anche la diversa ipotesi di consegna di cosa che si riveli funzionalmente incapace di assolvere la sua destinazione economica e di soddisfare i concreti bisogni che avevano indotto il compratore ad acquistarla; e perchè dall’altro lato, il telone di copertura di un autocarro è funzionale alla destinazione del mezzo al trasporto di cose al riparo da agenti atmosferici.

5. – Il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1183 e 1218 c.c.. Secondo la Corte d’appello l’odierno ricorrente non poteva richiedere alcun danno da ritardo (nonostante i nove mesi intercorsi tra la prima offerta, rifiutata per i vizi, e la seconda, accettata). in quanto le parti non avevano pattuito espressamente un termine di consegna. Tale affermazione, si sostiene, costituisce aperta violazione del principio per cui quod sine die debetur statim debetur, dal quale si desume che, nella specie. sarebbe stato semmai interesse del venditore convenire un termine di consegna differito rispetto alla conclusione del contratto di vendita. Ne deriva che la Continental Trucks è pienamente responsabile per i danni da ritardo, non avendo provato la causa non imputabile, e in ogni caso il sig. A. provvide a costituire in mora detta società.

6. – E’ prioritario (sebbene prospettato dal ricorrente in linea subordinata) l’esame del quarto motivo, in quanto l’ipotizzata qualificazione d’una consegna aliud pro alio darebbe luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., svincolata dal termine di prescrizione previsto dall’art. 1495 c.c. (giurisprudenza costante di questa Corte Suprema: cfr. nn. 28419/13, 10916/11, 5202/07 e 13925/02), sull’applicazione del quale, invece, si fonda la pronuncia impugnata.

6.1. – Il motivo è infondato.

Esso procede da un duplice equivoco logico-giuridico, ossia che nella vendita l’offerta di consegna equivalga ad una consegna avvenuta, cristallizzando a tale momento l’esecuzione del contratto; e che l’impegno di eliminare i difetti della res, ancorchè derivante da un accordo non avente carattere novativo, sia causalmente autonomo rispetto alla vendita stessa.

Il che non è. ove si consideri: a) che la consegna implica la ricezione materiale, la quale ultima, dipendendo dalla volontà del venditore (salvo la diversa ipotesi dell’art. 1510 cpv. c.c.), può essere rifiutata da lui, come nel caso in esame è avvenuto per espressa affermazione del ricorrente (“Il signor A. si rifiutò di ritirare l’automezzo, in considerazione del “atto che non avrebbe potuto utilizzarlo nelle condizioni in cui gli veniva offerto”: così si legge nella narrativa del ricorso, a pag. 3); h) che la stessa giurisprudenza citata da parte ricorrente a sostegno del secondo motivo di ricorso afferma che qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di tacere, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall’art. 2936 c.c., l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 c.c., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale (così S.U. n. 19702/12; conforme, n. 14005/17; v. anche sulla prima parte, per cui l’obbligo di eliminare i vizi, ove non estingua gli obblighi di garanzia in base ad uno specifico accordo novativo, si affianca a questi ultimi, S.U. n. 13294/05).

Ne deriva che. nella fattispecie, esclusa l’ipotesi novativa in quanto non dedotta nè più deducibile, l’unica consegna effettuata – id est non semplicemente offerta dal venditore, ma resa possibile dall’acquirente che ha acconsentito a riceverla – è quella del veicolo dopo l’eliminazione dei difetti lamentati dal compratore. E poichè in causa non si discute della rispondenza dell’autocarro, una volta riparato, alle previsioni contrattuali, ma si controverte unicamente del danno da ritardo nel consegnarlo proprio e solo a causa degli originari difetti, parlare di consegna alluci pro alio è un fuor d’opera, perchè l’identità della cosa consegnata dopo le riparazioni con quella negoziata costituisce la cornice fattuale comune alle parti.

7. – I primi due motivi. da esaminare congiuntamente per il loro carattere complementare, sono infondati.

Essi pongono una medesima questione, che consiste nello stabilire se il diritto al risarcimento del danno da ritardo nell’adempiere l’obbligazione di consegna soggiaccia al termine prescrizionale delle azioni di garanzia di cui all’art. 1495 c.c., comma 3, ove il ritardo stesso sia dipeso da vizi della res.

La risposta affermativa deriva dall’applicabilità al caso di specie dell’art. 1494 c.c.. Da tale norma si ricava che, indipendentemente dall’esercizio dell’azione redibitoria o quanti minoris, sono risarcibili sia i danni per l’intrinseca difettosità del bene venduto (comma 1), sia quelli che, pur dipendendone, sono inerenti alla sfera patrimoniale del compratore (comma 2). Detta responsabilità, secondo l’interpretazione fornitane dalla costante giurisprudenza di questa Corte, ha natura contrattuale in entrambe le ipotesi (cfr. nn. 1696/80, 2322/77, 3405/73, 1874/72, 595/69 e 2157/68); e la relativa azione soggiace ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c. (nn. 2322/77 e 1874/72).

Quello da ritardo della prestazione è un caratteristico danno da responsabilità contrattuale, e ove sia dipeso – come dedotto nella specie – dal tempo che il venditore ha impiegato per eliminare i difetti a causa dei quali il compratore aveva rifiutato l’offerta della prestazione stessa. esso rientra nell’ipotesi di cui dell’art. 1494 c.c., comma 2, che appunto prevede la responsabilità per i danni che siano derivati al compratore dai vizi della cosa.

Tale conclusione non contrasta con l’indirizzo di S.U. n. 19702/12, secondo cui in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di lacere, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna non alterandone la disciplina, con la conseguenza che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall’art. 2936 c.c., l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale. di cui all’art. 1495 c.c., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.

Nella fattispecie, l’esistenza, il contenuto e l’adempimento di tale obbligazione riparatoria non vengono minimamente in rilievo quale causa petendi della pretesa azionata. L’odierna parte ricorrente, infatti, ha dedotto il ritardo della consegna non già per il superamento dell’ipotetico termine di adempimento di una siffatta obbligazione aggiuntiva (tant’è che l’assenza di qual si voglia termine di adempimento dell’obbligazione riparatoria è posta a base del quinto mezzo di ricorso, proprio per denunciare la violazione del principio quod sine die debetur statim debetur, di cui all’art. 1183 c.c.), ma per il fatto che, legittimamente rifiutata dal compratore la consegna del veicolo per i vizi del telone, il venditore avrebbe finito per consegnare il mezzo in ritardo di nove mesi rispetto alla -prima offerta di dazione” (ibidem). Essendovi, dunque. un nesso causale diretto tra il vizio della res specificamente individuata dalle parti come oggetto di vendita e il ritardo di consegna, l’obbligazione risarcitoria posta a base della domanda ripete la propria fonte dell’art. 1494 c.c., comma 2.

8. – Quanto fin qui esposto determina l’assorbimento c.d. improprio del terzo e del quinto mezzo di ricorso. L’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1494 cpv. c.c., per le ragioni sopra esplicitate, rende vano discutere sia dell’esistenza di un’obbligazione riparatoria assunta in una col riconoscimento del vizio, sia del relativo termine di adempimento.

9. – In conclusione, il ricorso va respinto.

10. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

11. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico della parte ricorrente, del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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