Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19072 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. III, 19/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 19/09/2011), n.19072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17211-2009 proposto da:

R.T. (OMISSIS), R.C.

(OMISSIS), B.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ALESSANDRIA 128-130, presso lo studio

dell’avvocato PIRO ANTONINO, che li rappresenta e difende, giusto

mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

R.A. (OMISSIS), R.L.,

(OMISSIS), RI.AS. (OMISSIS), R.

D. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

V.DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato ANTINUCCI

MASSIMO, che li rappresenta e difende, giusto mandato in atti;

– controricorrenti –

e contro

RI.AN., R.S., F.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4639/2009 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

02/03/2009; R.G.N. 59427/2007.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 30876 del 2001 il tribunale di Roma dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni di Ri.

A., attribuendo a Ri.Se. la piena proprietà di un’azienda agricola nel comune di (OMISSIS).

Con la medesima sentenza era ordinato a Ri.Se. di versare – con facoltà di effettuare i pagamenti in rate mensili od annuali in un termine non superiore a dieci anni una serie di somme ai coeredi R.A., D., As., L., N. e L. e M.R..

Con atto di pignoramento notificato il 6.5.2003 R.A., D., As. e L., unitamente ad An. ed a R.S. ed a F.G., agivano esecutivamente sull’immobile assegnato a Ri.Se. in sede di scioglimento della comunione ereditaria, per ottenere il pagamento di quanto stabilito in sede di conguaglio.

Con ricorso in data 11.5.2007 C. e R.T. e B.P. proponevano opposizione all’esecuzione contestando la procedibilità dell’azione esecutiva e l’esistenza di un valido titolo per intraprenderla. Sospesa la procedura esecutiva ed introdotto il giudizio di merito, il tribunale, con sentenza del 2.3.

2009, rigettava l’opposizione.

Propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria C. e R.T. e B.P..

Resistono con controricorso A., D., As. e R.L..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.

Secondo l’art. 366 – bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre. 2007, n. 20603; Cass. 18 luglio 2007, n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass. 7 aprile 2009, n. 8463; v. anche Sez. Un. ord. 27 marzo 2009, n. 7433).

I ricorrenti prospettano due motivi di violazioni di norme di diritto (L. 3 giugno 1940, n. 1078, artt. 5, 6 e 7; artt. 91 e 92 cod. proc. civ., D.M. n. 127 del 2004).

I quesiti posti con il primo motivo non sono conferenti in relazione al decisum della sentenza impugnata, con la conseguente inammissibilità del motivo (Sez. Un. 5.1.2007 n. 36 e succ. confl.).

Il giudice dell’opposizione all’esecuzione, infatti, nel prendere atto della definitività – per mancata impugnazione – del capo della sentenza relativo alla dichiarazione di scioglimento della comunione ereditaria, con l’attribuzione a Ri.Se. del bene oggetto della procedura esecutiva in oggetto (con il conseguente passaggio in giudicato sul punto), ha rilevato che ” oggetto di espressa censura sono i capi relativi alla commisurazione dei conguagli attesa la contestazione della decisione di primo grado relativa ai criteri di determinazione del valore del bene assegnato in proprietà esclusiva”.

Conseguentemente ha ritenuto che la questione da dirimere nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso fosse soltanto quella ” relativa alla esistenza di un valido titolo esecutivo per il pagamento delle somme richieste nell’ambito esecutivo”; concludendo per il “contenuto condannatorio della Sentenza azionata esecutivamente al pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio ivi determinate”, con il conseguente rigetto dell’opposizione.

I quesiti, viceversa, oltre ad essere generici, per non contenere alcun riferimento al caso concreto, attengono alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria ed alla procedura da applicare alla vendita del fondo, questioni queste non trattate dalla sentenza impugnata, che ha limitato il proprio esame al contenuto condannatorio della sentenza costituente titolo esecutivo per il promovimento dell’azione esecutiva.

Trattasi, pertanto, anche di censure nuove proposte in questa sede, che non pare abbiano costituito oggetto del giudizio di merito relativo all’opposizione all’esecuzione, come tali inammissibili.

Le ragioni tutte evidenziate conducono alla declaratoria di inammissibilità del motivo.

Il quesito, poi, relativo al secondo motivo – con il quale si censura una supposta violazione delle norme in materia di liquidazione delle spese giudiziali – è generico e non indica quali sarebbero state le violazioni in concreto commesse dal giudice nel liquidare le spese processuali con riferimento, sia agli importi riconosciuti, sia alle singole voci di tariffa relative all’attività defensionale svolta, che la liquidazione operata avrebbe violato.

In tal modo, la Corte di legittimità si trova nell’impossibilità di enunciare un o i principii di diritto che diano soluzione al caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U. ord. 5.2.2008 n. 2658;

Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive conformi).

Nè il quesito correttamente posto può essere desunto dal contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e neppure può essere integrato il primo con il secondo.

Nè alcun rilievo, per le ragioni evidenziate può attribuirsi, in questa sede, alla produzione documentale avvenuta con il deposito di memoria ai sensi dell’art. 278 cod. proc. civ., posto che, in ogni caso, non potrebbe alterare le precedenti ragioni di inammissibilità del ricorso proposto.

Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore dei resistenti, sono poste a carico solidale dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore dei resistenti, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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