Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19072 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19072 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 18547-2017 proposto da:
K( )N CI IRIST1AN DAVID, elettivamente domiciliato in ROMA,
lA PRI//i n.7, presso lo studio dell’avvocato SI MON I ‘Tl’A
TI i i ,ON I 1

,

rappresentato e difeso dall’avvocato SAB. \TINO

BV,SCA;

– ricorrente contro

NIINISTVRO 1)1.1,1 ,’INTKRNO Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale di Kiri;
— 1.17tiMAtO

avverso la sentenza n. 720/2017 della CORTI:, D’,\ PII i i 0 di
I ,’,AQUI 11,A, depositata il 28/04/2017;

Data pubblicazione: 18/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio rum
partecipata del 12/07/2018 dal Presidente rclatorc 1)on.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di l’Aquila, con la sentenza n. 720 del 2017
(pubblicata il 28 aprile 2017) ha dichiarato inammissibile
l’appello del sig. Kone Christian David, cittadino della Costa
d’Avorio, avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città
del 1 settembre 2016, resa ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc.
civ., e comunicata in pari data, perché proposta con citazione
anziché con ricorso e, benché notificato nel termine di trenta
giorni previsto dalla legge (precisamente il 23 settembre
2016), tardivamente depositato in data 10 ottobre 2016.
Il ricorrente assume (con unico mezzo) la violazione degli artt.
339 e 702-quater cod. proc. civ. in quanto, la proposizione
dell’appello era stato correttamente effettuata con citazione nel
termine di legge (trenta giorni), come affermato da questa
Corte con l’ordinanza n. 17420 del 2017.
Il
Collegio condivide
la
proposta di definizione della
controversia notificata alle parti costituite nel presente
procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni.
Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato, secondo
quanto affermato da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 17420 del
2017 e 23938 del 2017 [L’appello, proposto ex art. 702quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della
al riconoscimento della protezione
volta
domanda
internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con
ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 142 del
2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui
all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i
tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo
grado, sicché la tempestività del gravame va verificata
calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data
di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata].
All’accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue la
cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte
d’appello di L’Aquila, che deciderà nuovamente della
controversia, anche in ordine alle spese di questa fase, in
diversa composizione.
PQM
La Corte,

Ric. 2017 n. 18547 sez. M1 – ud. 12-07-2018
-2-

FRANCISCO ANTONIO G 1N( )VVSV.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di
L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 ,
sezione civile, il 12 luglio 2018.
Il Presi ente Est.
Francesco Apto.nj6 Genovese

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