Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19072 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3162-2019 proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 272/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.B.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe n. 1277/38/15, depositata il 3/03/2015.

La CTR aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Roma, la quale aveva accolto il ricorso promosso avverso il silenzio-rifiuto relativo al recupero dell’IRPEF sulla buonuscita liquidata dall’INPDAP, riducendo l’imponibile in relazione ai contributi previdenziali versati dal contribuente.

La CTR ha ritenuto che dovesse essere applicata l’imposta IRPEF alla parte di TFR corrispondente ai contributi versati dal lavoratore e che, pertanto, non si dovesse operare una riduzione della base imponibile con riferimento a tutte le indennità di fine rapporto versate dallo stesso.

Il D.B. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 TUIR, comma 2 bis (come integrato dal D.L. n. 70 del 1988, art. 4, convertito in L. n. 154 del 1988), dell’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR e della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Avrebbe errato la CTR nel non ritenere che dall’imponibile IRPEF si dovessero detrarre i contributi versati dal lavoratore e relativi a servizi ammessi a riscatto volontario. Il ricorrente prospetta altresì l’incostituzionalità della cennata disposizione, laddove consentirebbe una doppia imposizione a carico del contribuente che, nel riscattare ai fini previdenziali pagando i contributi volontari con reddito già tassato al momento della percezione, subirebbe una doppia imposizione in occasione della liquidazione dell’indennità di buonuscita.

L’Agenzia delle entrate non ha presentato difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte ha affermato che “in tema di determinazione della base imponibile ed ai fini IRPEF, a norma della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto (e relativi, nella specie, a lavoro prestato presso la medesima P.A.), tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili” (Cass. n. 8403/2013).

Tali principi sono stati ribaditi in modo costante – cfr. Cass. n. 1302/2016 – e ancora recentissimamente da Cass. n. 33621/2019 e Cass. n. 8286/2020, ove sì è ritenuto, risolvendo analoga questione, che “…in tema di determinazione della base imponibile ai fini Irpef, a norma della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente di esclusivamente a carico del dipendente versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi al riscatto (relativi nella specie al lavoro prestato presso la medesima P.A.) tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria posto che in tal caso la funzione del versamento conserva essenzialmente il riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili.” (così Cass. n. 26247 del 19/12/2016, che richiama Cass. n. 8403 del 05/04/2013).

Si è qui aggiunto che “…il principio applicato in tali casi, collegato alla giurisprudenza della Corte Costituzionale ed in particolare alla sentenza n. 178 del 27 giugno 1986, è quello secondo cui la non tassabilità “pro parte” è determinata in base al rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra l’aliquota del contributo previdenziale posta carico dei lavoratori dipendenti e quella complessiva del contributo medesimo potendosi perciò concludere che la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, non appare applicabile nell’ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore.” Ne consegue che “… ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente – come nel caso delle anzianità convenzionali e per i servizi pre-ruolo ammessi a riscatto – tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria posto che, in tal caso, la funzione di detto versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo del beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili” (così, anche Cass. n. 16560 del 2018).

Orbene, nella specie si è pienamente uniformata ai principi anzidetti nel ritenere che la parte di TFR corrispondente a tributi versati dal contribuente non dovesse essere soggetta a tassazione separata, non apparendo fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal ricorrente e le ulteriori argomentazioni espressi dal medesimo in memoria, non potendosi dare continuità che all’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte sopra ricordato.

Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio

Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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