Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19071 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14526/2016 proposto da:

D.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P.DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO

FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVESTRO CARBONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6324/40/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO – SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.G.L. ricorre, con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Lazio, nella controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento portante maggiore IRPEF ed altro relativi all’anno di imposta 2005, accogliendo l’appello proposto dalla parte pubblica avverso la decisione di primo grado ed in riforma della stessa, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo – con il quale si deduce la violazione di legge commessa dalla C.T.R. nell’avere fondato la sua decisione sull’autorizzazione alle indagini bancarie prodotta inammissibilmente solo nel giudizio di primo grado – è manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte la quale ha statuito che in materia di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza (cfr. tra le altre Cass. n. 22776/2015).

2. Eguale considerazione deve svolgersi riguardo alla violazione di legge prospettata con il secondo motivo. La censura è inammissibile laddove da un canto i principi fissati da questa Corte sul riparto dell’onere probatorio in materia di indagini bancarie ex art. 32 citato risultano rispettati dal Giudice di appello mentre dell’atto con il mezzo si censura inammissibilmente, nella sostanza, l’accertamento in fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie come effettuati dalla C.T.R..

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente, soccombente, condannato al pagamento in favore della controparte delle spese nella misura liquidata in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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